Codice di procedura penale italiano, Volume 4

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Coi tipi di L. di Giacomo Pirola, 1880
 

Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 274 - Gli avvocati ei procuratori non possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei falli o circostanze di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero.
Pagina 286 - La condizione di coloro, che per e'ffetto di condanne penali pronunziate prima dell'attuazione del nuovo codice sono incorsi nella perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili , continua ad essere regolata dalle leggi anteriori ; ma le incapacità civili non più ammesse dall'articolo precedente cessano di diritto dal giorno dell'attuazione del detto codice. Art. 5. Gli eredi presunti che avessero ottenuto l...
Pagina 139 - Se l'imputato di contravvenzione, o di delitto, è assente o legittimamente impedito di presentarsi o di produrre i suoi mezzi di difesa, il pretore, il tribunale o la corte d'appello, davanti cui pende il giudizio, potrà, sulla domanda di lui, o de...
Pagina 471 - Le sentenze si formano a maggioranza assoluta di voti. Quando non si ottenga la maggioranza assoluta per la diversità delle opinioni, due di queste, qualunque siano, sono messe ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle opinioni restanti, per decidere quale debba essere eliminata; e cosi di seguito finché le opinioni siano ridotte a due, sulle quali i giudici votano definitivamente — P.
Pagina 352 - Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.
Pagina 356 - NN; di non tradire i diritti dell'ac» cusato, né quelli della società che lo accusa; di non » comunicare con chicchessia relativamente alle dette » accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare » ascolto né all'odio, né ad altro malvagio sentimento, » né al timore, né all'affetto, di decidere solamente allo » stato delle accuse e delle fatte difese, secondo la vo...
Pagina 125 - Nei dibattimenti avanti le Corti, il cancelliere non dovrà enunciare nel verbale le deposizioni o dichiarazioni dei testimoni o dei periti ; dovrà però enunciare, a pena di nullità, semprechè ciò sia ordinato dal presidente o richiesto da taluna delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che i testimoni oi periti avessero fatte alle precedenti loro deposizioni o dichiarazioni e le risposte dell'accusato. Nei dibattimenti davanti...
Pagina 286 - L'interdizione legale toglie al condannato la capacità di amministrare i suoi beni, di alienarli, ipotecarli o disporne altrimenti che per testamento. Al condannato interdetto legalmente è nominato un tutore per rappresentarlo ed amministrare i suoi beni nel modo stabilito dal nuovo Codice per gli interdetti giudizialmente.
Pagina 116 - I dibattimenti innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali ed alle corti nelle sezioni degli appelli correzionali, potranno per gravi motivi, col consenso delle parti, essere interrotti, e rimandati con ordinanza motivala per la continuazione ad una delle udienze successive , purché non sia oltre dieci giorni.
Pagina 135 - ... il numero dei giudici per la validità delle udienze e delle deliberazioni delle Corti e dei tribunali è determinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario...

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