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II.

Nel 1351 Firenze dispensava i sudditi dalla milizia: quattordici anni avanti aveva promulgato gli ordinamenti de' suoi stipendiarii (1), e creato il magistrato degli ufficiali sopra i difetti delle soldatesche, e quello degli officiali di condotta deputati a pagarle, reggerle, ed assoldarle. Da questi ordinamenti, da quelli pubblicati nel 1569 (2), da varii contratti di assoldamento, dai registri degli Otto di guerra e balia, ricavammo i seguenti ragguagli intorno alla maniera di esistere delle milizie mercenarie in Italia per tutto quel secolo.

Allorchè sorgeva l'uopo di assoldar gente, lo Stato eleggeva alcuni cittadini col titolo d'ambasciatori e consegnatori che la riunissero e rassegnassero. Prima di entrare al servigio, i venturieri giuravano di se rbar fedeltà al principe, di andare e combattere dovunque fosse loro comandato, di osservare i patti della condotta, di obbedire al capitano generale, e di rivelare le congiure che pervenissero a loro notizia. Assoldavansi in tre guise, od in massa a forma di società, od a bandiere, od a drappelli. Più potente era il condottiero, più stretto il bisogno che se ne aveva, e migliori patti ei chiedeva e impetrava. Solitamente, tosto conchiuso il contratto, riceveva una somma a titolo di presto, ne dava mallevadori, e s'obbligava a scontarla sulle paghe mese per mese. Quindi passava con tutte le sue genti la mostra armata al cospetto dei

(1) Ordinam. milit. florent. A. 1337 (Codice Archetipo membranaceo nell'Archivio delle Riform, di Firenze, Cl. XIII. Dist. II. N. 42).

(2) Sono riportati alla nota VIII.

consegnatori che registravano e stimavano uomini, cavalli, armature ed arnesi, rifiutando tuttociò che non fosse conforme a' patti. Si aveva cura di non accettare fra gli stipendiarii verun suddito o cittadino, massime poi se fuoruscito. Talora per patto speciale o bontà del principe dispensavasi il Condottiero dalla mostra, ma non già dalla consegna o descrizione: talora si soprassedeva dall'una e dall'altra; e ciò accadeva quando veniva egli stipendiato a forma di società (1).

Varia era l'armatura richiesta secondo i gradi, e il genere della milizia esercitata. Verso il 1580 le bande mercenarie a cavallo distinguevansi in militi, in arcieri da uno o due cavalli, in Ungheri, in Inglesi ed in lancie. La lancia era la più gravemente arınata, e comprendeva tre uomini, cioè un capo di lancia, un piatto, e un paggio con due cavalli ed un ronzino. Per ogni dieci lancie era stabilito un caporale: per ogni insegna un trombetto, od un piffero, od un suonatore di nacchera o di cornamusa. L'armatura dei iniliti comprendeva speroni, gamberuoli, cosciali, corazza, maniche e guanti di ferro, soprasberga, gorgiera, bacinetto oppure elmo, scudo, lancia con pennoncello, coltello e spada. Minore peso d'arme portavano gli Inglesi; molto minore gli Ungheri e gli arcieri

(1) « Conduxerunt ad servitia et stipendia dicti Comm. (Flo«rentiæ) strenuum virum Ugolottum Biancardum per modum « sotietatis cum equitibus MD et D famulis et balistariis pediti« bus pro tempore et termino duorum mensium.... cum sti«pendio flor. auri VM integrorum.

...»

« Item quod dictus Andreinus teneatur et debeat cum dicta « comitiva (di mille cavalli) stare et equitare in servitiis dicti «Comm. in modum societatis.....»

(Arch. Riform. cl. XIII. Dist. II. N. 11. ottobre 1384).

a cavallo. I balestrieri a piedi dovevano recare seco loro corazzina, cervelliera, coltello, balestra, verrettoni e turcasso gli altri fanti comuni non dovevano portare altro che zuccotto, spada, coltello, palvese e lancia. Il contestabile, ossia caposquadra, aggiungeva a queste armi la corazzina, ed i bracciali ovvero le maniche di maglia. Era dovere de' contestabili e de' capitani della cavalleria di tenere un destriero del valore almeno di cinquanta fiorini, e un palafreno del valore di venti: pe' soldati bastava un cavallo da trenta fiorini; e tolleravasi ancora di più basso pregio, ma allora ritenevasi loro un fiorino al mese sulla paga.

Del resto prima di accettare verun cavallo, i consegnatori lo facevano esaminare dal proprio loro maniscalco: quindi lo descrivevano per pelo e per segno, e lo marchiavano con un ferro rovente.

Posciachè il condottiero aveva passato la mostra e la consegna, o, come allor si diceva, aveva scritto, riceveva la prima mesata, ed entrava in servigio. Chi comandava a 25 cavalli o più, godeva per sè cinque poste o paghe; chi a 20, ne godeva quattro; e chi a minor numero, due sole. Oltre a ciò al capocompagnia veniva corrisposta una non mediocre somma a titolo di piatto, di preminenza o provvisione (1). Chiamavasi ferma l'obbligazione contratta dal capitano di ventura verso il principe. Durava essa il numero di mesi o di giorni convenuto. Finita la ferma, cominciava l'aspetto, ch'era l'intervallo, dentro il quale aveva il principe il diritto di costringere il condottiero a militare per al

(1) V. la nota IX. E.

Questa provvisione, sotto il titolo di rappresentanza, è tuttavia pagata ai Generali di brigata e ad altri Capi di corpo.

trettanto tempo, e co'medesimi patti. Finito l'aspetto, era lecito a costui di partirsi; ma prima di due anni non poteva guerreggiare il principe colla sua compagnia, nè prima di sei mesi passare a' servigi di verun suo aperto nemico (1).

Durante la ferma e per un mese dipoi niun soldato poteva venire ricerco per cagione di debito o di malefizio anteriore ad essa: quanto a' reati commessi durante quella, se in città, ne giudicava il podestà o il capitano del popolo o il capitano della guardia; se in campo, li definiva sommariamente il capitano generale o gli officiali di condotta; seppure per patto speciale questo diritto non fosse stato riserbato al condottiero stesso. In ogni caso era sempre lasciata a' contestabili l'autorità di punire gli inobbedienti e mancanti. Quanto a' pagamenti delle soldatesche, i magistrati a volta a volta ne spedivano gli ordini o, come allor si diceva, le bollette; i tesorieri od esattori delle terre, ove elleno stavano a guardia, ritiravano l'ordine (2), e lo pagavano, deducendo solo dalla quantità scritta certa piccola somma a titolo di gabella o dirittura (5). Le mesate dividevansi dove in quattro, dove in cinque paghe (qui parliamo degli stipendiarii acquartierati nelle provincie): dall'ultima paga sbattevansi le multe e mende, di cui si trovava il soldato in debito, giusta le polizze fornite ai tesorieri dagli ufficiali sopra i difetti.

In verità siccome l'esercizio di codesta milizia di、 pendeva da uno spontaneo contratto, non da un na

(1) V. la nota IX.

(2) Ant. Ducum Mediol. Decreta, p. 60. 95. (3) V. la nota X.

turale dovere; così lo Stato esigeva dal colpevole non un castigò per l'infrazione d'una legge, ma il risarcimento d'un danno. Quindi sia nei regolamenti generali degli stipendiarii, sia nei patti speciali di condotta apponevasi una lunga tariffa di multe, ciascuna a ciascuna mancanza: il condottiero la giurava, ed egli e i suoi venendo a mancare, vi si assoggettavano, come a cosa ovvia ed intesa (1). Anzi a tale era giunta da una parte e dall'altra l'impudenza, che sopra i difetti de' soldati s'era costituito un articolo non dispregievole della pubblica entrata (2). Del resto l'estrema pena era quasi sempre la cassazione: cassavansi i traditori, gli inobbedienti all'aperta, i mancanti per la terza volta nella persona o nel destriero (3).

Ad ogni sei mesi almeno facevasi la mostra di tutte le genti. Per quelle acquartierate qua e là, inviavansi alcuni consegnatori ad eseguirla. Costoro, presentato che avevano la loro commissione al podestà, ovvero al capitano del luogo, si facevano dare i nomi di tutti i soldati quivi dimoranti; poscia mandavano bando, che ciascuno sotto pena di cento fiorini e della cassazione comparisse personalmente alla rassegna. Compiuto l'uffizio, ne spedivano il risultato agli officiali sopra i difetti per rispetto alle ritenzioni e multe imposte. Era vietato alle soldatesche di presentare alle mostre cavalli, armi od arnesi presi in (1) V. la nota XI.

(2) Nel 1339 per Firenze era di fior. d'oro 7000 (11. it. 136,990, secondo le basi stabilite nell' Economia polit. del ch. cav. Cibrario): e lo stipendio de' notai sopracciò di ll. 2500 di piccoli. G. Vill. XI. 91. 92.

(3) V. la nota XII. C.

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