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Cosi in cinque giorni potevansi congregare dodici mila uomini. I quali, sia nella difesa delle marine, sia nella guardia delle piazze, sia nelle lontane guerre del Piemonte e della Germania, dimostrarono non di rado egregia virtù e stupende forme di disciplina. Chiamavanli guastatori; imperciocchè in tempo di pace il duca saviamente se ne prevaleva a prosciugare paludi, aprire strade, costrurre fortezze, risparmiando a se stesso spesa e sospetto, ed ai soldati ozio e povertà (1).

Rimanevano a stabilirsi le ordinanze a cavallo; e A. 1560 Cosimo de' Medici, dopo avere comprato in Germania armature e cavalli, ne fece descrivere quattro compagnie tutte di volontarii. Poco appresso concedette il grado d'uomo d'arme ai giovani più nobili ed animosi, con qualche assegno in contanti e alleviamento dai pubblici carichi (2). Al comando delle ordinanze a cavallo fu eletto Ridolfo Baglioni, figliuolo del traditore Malatesta al comando di quelle a piè fu nominato dapprima Stefano Colonna, e quindi Giovanbattista Savelli, già capitano generale della cavalleria papale. Di questo modo i figliuoli dei capitani di ventura cooperavano a ripristinare in Italia le milizie nazionali (3).

Del resto, mentre Cosimo de' Medici pensava alla difesa dei proprii Stati, non trascurava di ben disporre con eguale prudenza e solerzia le altre sorgenti della pubblica vita; sicchè primo tra i principi d'Europa ebbe egli le rendite ampie e sicure,

(1) Relaz. venete, p. 391 (Serie II. t. 1).

(2) Adriani, Storie, lib. XVI. p. 148; XVII. 158. (3) Adriani, Storie, lib. VII. 431 (Milano 1834).

i sudditi queti e procaccianti, le città ottimamente fortificate, le rocche abbondanti di provvigioni, e per tutto il dominio obbedienza maravigliosa. I quali buoni risultati sarebbero stati forse per la Toscana sufficienti compensi della perduta libertà, se le signorie troppo assolute non partorissero successori degeneri, e costumi perversi.

I granduchi seguenti parte modificarono, parte A. 1568 confermarono gli ordinamenti militari di Cosimo 1. Primamente il suo figliuolo D. Francesco stabili una milizia marittima, a somiglianza di quella a piedi ed a cavallo (1).

In secondo luogo il medesimo principe institui per la guardia delle spiaggie tre compagnie di archibugieri a cavallo nei tre capitanati di Grosseto, Massa e Soana. Costoro compravansi del proprio le armi e i cavalli: ma godevano, oltre i soliti privilegi ed immunità, continuamente lo stipendio di tre scudi d'oro al mese; della quale somma parte era sborsata dal principe, parte dalle rispettive comunità (2).

Più tardi si dispose, che alla milizia venissero specialmente ascritti gli scapoli, i discoli e i volontarii; e con varie maniere di pene e di premii si pensò a ravvivarne l'obbedienza (3). Si pensò altresì a suscitare tra essi il sentimento dell' onore ;

(1) Capitoli, ecc. confermati dal granduca Francesco (Siena 1588). Capitoli, ordini e privilegi per la milizia di S. E. Ill.

(Firenze 1566).

(2) Capitoli, ordini e privilegi alla milizia de' cavalli. — Ordini sopra gli archibusieri a cavallo della banda di Grosseto (Siena 1589).

(3) Capitoli e privilegi delle milizie toscane, stabiliti da Sua A. R. Cosimo III (Firenze 1706).

ma con provvedimenti sproporzionati: sicchè da una banda la legge si era corrotta in efferatezza, dall'altra in licenza (1). Però non ostante tutte queste premure, Firenze continuò sempre ad essere eccettuata dal carico della milizia, « non riputando i gran<«<duchi forse sicuro il porre in mano l'arme a quei « popoli (2)».

IV.

Parte antecedendo, parte seguitando codeste riforme, il resto dell' Italia si forni esso pure di proprie milizie, per quanto gli era concesso dalle sue politiche condizioni. Con bando del primo di marzo 1535 il duca Francesco Maria della Rovere aveva

(1) « Et se alcuno de' descritti o non descritti servirà alla « banca per passatoio in qualsivoglia modo, s'intenda isso<«<< fatto incorso et incorra in pena della forca, et il commis<«<sario ne sia cognitore et facila esseguire ». Capitoli del 1566, p. 4.

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« Et li descritti non possano essere condannati per quelli << homicidii che commetteranno, nè per quelle ferite o per« cosse che daranno a difesa dell'onore e delle persone loro proprie, delle lor donne, de' lor padri . . . . . Et intendesi << fatto a difesa dell'onore solo, se provocati e ingiuriati di « parole percuoteranno incontinente lo ingiuriante. Per le quali parole ingiuriose non si debba tollerare che « ammazzino o storpiino alcuno, ma sì bene che percuotino « o ferischino lo ingiuriante. ... Et se di tali percosse o « ferite ne seguirà l'homicidio, o storpiamento o debilita«<zione di membri....., non sieno in tali casi condennati << per l'homicidio in pena o bando del capo, nè in confisca« zione di beni,.. ma in altra pena..... che si con« verrà alla trasgressione della moderata difesa.....». Capitoli del 1588, p. 23.

(2) Relatione dello stato, forze et governo del granduca (ms. del 1661 nella biblioteca di S. E. il cav. Cesare Saluzzo).

creato nello Stato di Urbino una milizia sotto il nome di Legione Feltria. Sembra che più tardi il medesimo duca aumentasse a 5000 il numero dei sudditi ascritti in quella, e li spartisse in quattro battaglie o schiere, rette da altrettanti colonnelli. Cadde questa instituzióne sotto il successore Guidobaldo n; risorse nel 1575 sotto il duca Francesco Maria 11, che restitui alla gente del contado la permissione di portare le armi (1).

Siena, durante il lungo conflitto contro Cosimo de'Medici e Carlo v, ristaurò ed accrebbe le sue milizie fino a quattro battaglioni (2): nel 1555 le perdette insieme colla libertà.

Lucca più fortunata conservò le une e l'altra: ed un Francesco Burlamachi, che nel 1546 infelicemente tramò di introdurre in Toscana un altro culto ed un altro governo, era capo o commissario di una delle tre squadre, nelle quali stava divisa la milizia dello Stato (3).

Genova, tostochè quietossi alquanto sotto la civile dominazione di Andrea Doria, si affrettò anch'essa a instituire diciassette centurie di milizie. Nel 1605 le riordinò coi soliti privilegi ed esenzioni (4). Nel 1646

(1) Relazione di Urbino, p. 321. 324 (Relaz. venete, t. V). (2) Sozzini e Roffia, Relaz. dell'assedio di Siena (Archivio storico, t. II).

(3) Nel 1583 la guardia delle mura era fatta da artigiani padri di famiglia. Tiravano di salario tre scudi al mese; ed erano divisi in otto compagnie di 200 uomini caduna. Il palazzo era guardato da 100 soldati forestieri da 50 miglia. V. Relaz. di Lucca (Tesoro politico, t. II. p. 269). - Leti, Italia regnante, t. II. lib. IV.

(4) Decreta varia Reip. Genuens. ms. (nella bibliot. Berio). Varese, Storia di Genova, lib. XVII. p. 83.

creò quattro colonnellati o reggimenti d'uomini scelti nei comuni del Bisagno, di Quarto, della Polcevera e di Sestri. Dovevano questi essere tra i 18 ed i 60 anni, dei più abili e agiati. I colonnellati si dividevano in compagnie: ogni compagnia era di 150 uomini, e veniva comandata da un capitano, il quale doveva essere di nascita gentiluomo, e di età non minore dei 25 anni: il capitano aveva autorità di castigare i proprii soldati col carcere, colla corda sino a due tratti, e colle multe sino a lire 100. Ogni festa il luogotenente, ogni mese il capitano li esercitava. Le loro armi erano moschetti e picche.

Altre simili compagnie furono stabilite nel resto del dominio di terraferma, e i più sperimentati uomini di guerra vennero deputati ad esercitarle (1). Questi ordini, rinnovati in varii tempi, e ultimamente nel 1779, durarono quanto la repubblica.

Ottavio Farnese fu il primo duca, che introducesse una milizia a piedi in Parma e Piacenza. Le continue contrarietà e alfine la morte lo impedirono di estenderne i benefizii alla milizia a cavallo. Ne compiè il pensiero nel 1595 il nipote Ranuccio. Gli ordini da lui pubblicati a tale effetto sono degni di speciale considerazione, soprattutto per l'alto pregio a cui vi si valuta il militare servigio. Ne sono infatti espressamente esclusi i mendici, i banditi, gli scandalosi, quelli di cattiva nascita, e chiunque si trovasse sotto il peso di grave processo (2). Se ne esentano i capi di fami

(1) Ordini e privilegi delle compagnie . . . . . delli colonnellati di Bisagno ecc. (Genova 1742). — Ordini e privilegi delle compagnie di terraferma ecc. (Genova 1785).

(2)

«Non si elegga alcuno scandaloso o di mala sorte a

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