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cipi, diremo più sotto. Basti qui accennare due risultati provenuti dall'instituzione di quelle.

Il primo fu l'avere levato dalla milizia il marchio di mestiero mercenario, e ritornatola all'onore di ufficio e di diritto proprio ad ogni onesto cittadino. Infatti paragoninsi soltanto i codici penali militari riguardanti le compagnie di ventura e quelli riguardanti le milizie del sec. xvi. Presso le prime il soldato serve in virtù di un contratto, ed i castighi sono quasi tutti in denaro, quasi per compenso di un danno cagionato al principe: all'incontro le milizie nazionali del xvi sec. servono pel dovere naturale di suddito, e le pene in gran parte sono personali (1). Chè se ve ne sono ancora alcune in denari, almeno non si vedono più i principi farne scandaloso traffico, e stabilire un ramo di pubblica entrata sull'inobbedienza delle proprie soldatesche (2): ma il prodotto delle multe è destinato sia ad aumentare il decoro della milizia, sia a premiare i più bravi e destri (5).

(1) « Qualunque soldato sarà stato principalmente cagione « delle risse o questioni, debbe essere punito di pena corporale, ancorché Tosse l'ultimo supplizio, se così parerà al << maestro di campo.....

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<< Qualunque soldato ancora sarà il primo a sfodrare od « abbassare armi....debbe essere punito corporalmente .......... ». Ordini et privilegi della milizia di Parma, p. 11.

(2) V. Parte II. c. IV. §. II. p. 107.

(3)

"...

..... Et acciò siano spesi tali danari utilmente et a «< comune beneficio et honore de'soldati, et non convertiti << a particolare uso di persona alcuna, vogliamo e coman<< diamo che se ne paghi prima li tamburi e fiseri, e del «< restante si comprino armi da dare in premio a chi delli medesimi soldati delle compagnie tirerà meglio d'archibugio o farà meglio alcuno esercitio militare.... et detti

"

In secondo luogo egli è evidente, che le milizie nazionali del XVI secolo diedero principio agli odierni eserciti permanenti, dura necessità cui le mutue gelosie dei principi, i progressi medesimi dell'arte bellica, e molte altre considerazioni conserveranno per lungo tempo.

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depositarii saranno tenuti ogni principio d'anno render << conto della sua amministrazione in mano del nostro col« laterale et alla presenza d'un soldato a questo fine dalle compagnie eletto ». Ordini et privilegi della milizia di

"

Parma.

CAPITOLO SECONDO

Vestigia lasciate nella milizia dalle compagnie di ventura.

I. Sforzi dei principi per distruggere le vestigia delle compagnie di ventura. Alcune però ne rimangono negli eserciti dei secoli XVI e XVII.

II. Ordinamento di uno di codesti eserciti. Gradi ed uffici. Evoluzioni e disposizioni tattiche. Composizione di un terzo ossia di un reggimento, e di una compagnia. III. Modo di reclutare e di armare i soldati. Diversità e inconvenienti delle armi.

IV. Difetti nell'amministrazione militare: rubérie dei capi. Difetti nelle distribuzioni dei viveri e delle paghe. Le contribuzioni di guerra. Eccessi dei soldati. V. Difetti nell'amministrazione della giustizia. Troppa autorità dei capi. Pene infami e arbitrarie. Conseguenze funeste, che ne derivano sopra il morale dei soldati. Smania di predare. Norme intorno alla partizione del bottino.

VI. Confusione nel trasporto delle bagaglie. Vanità dei soldati pretensioni loro. Ammutinamenti.

VII. Conclusione del capitolo. Punti di somiglianza e di differenza tra le soldatesche dei secoli XVI e XVII, e le compagnie di ventura. Il Wallenstein.

Vestigia lasciate nella milizia dalle compagnie di ventura.

I.

Quel medesimo studio, che i principi mettevano a ristaurare le milizie nazionali, mettevano pure a distruggere le compagnie e i capitani di ventura. Pochi ne erano rimasti in vita; ed a questi pochi, acciocchè dalla disperazione non venissero condotti a qualche eccesso, avevano gli Stati d'Italia, d'accordo coll'imperatore, stabilito nel 1532 una piccola annua provvigione (1). Sei anni dopo concludevasi un severissimo trattato tra il duca di Toscana, il papa e il duca d'Urbino per la sterminazione delle bande armate, che la guerra aveva partorito e la pace rigettava da sè (2).

Nel medesimo tempo un terribile editto del re di Francia le segnava alla pubblica ed alla privata vendetta: un altro simile se ne promulgava nel 1557, ed un altro ancora nel 1543. Pure di troppo poco frutto sarebbe stato l' impiccare e il perseguitare, quando per mezzo di savie instituzioni non si fosse pensato ad antivenire il male.

Cominciossi dal proibire ai sudditi di portare verun' arme, tranne coloro i quali si trovassero inscritti nella milizia: e ciò sotto gravi pene, altre corporali, altre in denari, di cui doveva stare mallevadore pel figliuolo

(1) Guicciardini, Storia, XX. 169. Giovio, Storie, lib. XXXI. 283.

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