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quibuscumque mandatis et commissionibus ipsius Magnifici Domini Ducis et illa implebit et realiter exequetur pro posse. Aliis quibuscumque mandatis dictorum officialium dicti Domini Comitis non attentis in quantum obvenirent prefatis Ducalibus Commissionibus.

Et predicta acta fuerunt in studio dicti Domini Ducis presente etiam Clemente de Facio Cive Januæ.

Ea die paulo post.

Eodem modo in omnibus et per omnia promisit et juravit Georgius de . . . . de Finario alter Patronus dictarum duarum gallearum. In dicto studio præsente dicto etiam Cle

mente.

Dux Januensium, etc.

Nobilibus viris Seve de Auria Capitaneo et

patro. nus gallearum Illustris Domini . . . Comitis Virtutum, etc. Dilectis civibus nostris.

Ad vos et galleas illas missus per Illustrem Dominum Comitem personaliter accedit prudens vir Antoronus de Villata familiaris ejusdem Illustris Domini Comitis et de ipsius intencione explicanda vobis plenarie informatis ac vobiscum donec præfatus Dominus eum revocandum ellegerit moraturus. Ea propter vobis committimus et mandamus quatenus fiendis vobis commissionibus et mandatis per dictum Antoronum nomine et pro parte dicti Illustris Domini Comitis, fideliter pareatis illas et illa prompte pro viribus exequentes.

Vigesima septima Octobris.

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.....

"Hæc est conducta facta per Dionisium Puccium Comis. sarium de D.no Gabeorando de . . . . Comitis Trinchi zavellinj et D.no Bernardo de Villamari, cujus tenor est infrascriptus.

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In Dei nomine Amen. Anno D.ni ab ejus salutis era Incarnatione MCCCCLXXX quarto Indict. III. die vero X. mensi, Novembris, etc.

1. In primis. Che i magnifici e strenui capitani sopra. detti, cioè mess. Gabeorando e mess, Bernardo sieno tenuti et obbligati tenere apresso a sè almeno octo galee sottili ben e sufficientemente armate e corredate secondo il consueto per lo tempo e termino che di sotto si dirà.

2° Che li prefati strenui cap. siano tenuti et obligati non offendere per via directa o indirecta nè in alcuno modo molestare nè inquietare alcuna galea o nave, o alcuno altro legno grande o piccolo, nè le persone robbe o qualunque avere che in su quella o in qualunque d'esse fussino, eziandio se dette persone o robe o averi appartenenti a dette persone fossero inimici del Ser.mo Re di Spagna o del Ser.mo Re Fernando. Ma sieno tenuti i detti Magn. Cap. preservare, mantenere e conservare sanza danno ogni galea o nave o alcuno altro legno grande o piccolo ne le persone robe o qualunque avere, che in quelle o in alcuna di quelle fussino; e che i prefati strenui Cap. possino solamente offendere e sieno tenuti offendere quelle galee o navi o altri legni grandi o piccoli nelle persone o robe o averi, che in su quelle o alcune di quelle fussino, et ogni e qualunque terra, stato e potentia marittima o fuori di mare che di sotto si dirà, e che per tempo futuro sarà scritto a detti

Magn. Cap. o alcuno d'essi dalla Ill.ma Sign. di Firenze, o da' Magn. Dieci di balia o da' Magn. S. Octo della Pratica della Città di Firenze.

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3. Item per chiarire i nemici detti di sopra si dice e dichiara, che i Magn. Cap. e ciascuno di essi sieno tenuti e obligati da ora innanzi offendere, molestare et inquietare i Genovesi e tutti i loro sudditi e sottoposti nelle loro galee o navi o alcuno altro legno grande o piccolo e nelle persone robbe e qualunque avere che in su quelle o in alcuna di quelle fosseno o in qualunque altro legno fussino detti Ge. novesi o robba loro. Et anchora sieno i detti Magn. Cap. e ciascuno d'essi tenuti offendere et molestare qualunque terra città castello o villa in qualunque modo appartenente a detti Genovesi e sudditi loro, dichiarato e inteso che s'intendono essere excepti da le predecte offese i Savonesi: ma più tosto siano tenuti i detti Magn. Cap. e ciaschuno d'essi conservare e mantenere i detti Savonesi nelle robe persone galee navi o alcuno altro legno grande o piccolo e nelle robe loro in tutto e per tutto come se decti Savonesi fussino cittadini fiorentini et non meno nè altrimenti : et in caso che per alcuno tempo occorresse alcuna dubitazione o disputa con qualche galea o nave o alcuno altro legno grande o piccolo, o alcuna robba, mercatanzia o qualunque altro avere preso da detti Magn. Cap. o ciascuno d'essi o legni loro, appartenessi o aspettassi a decti Savonesi o veramente apparte. nessi o aspetțassi a Genovesi o altri loro sottoposti, la dichiaraz. di detta dubitazione o disputa s'appartenga e debbasi fare da'Magn. S. X. di balia o dai Magn. Octo della Pratica della Città di Firenze, e a detta dichiarazione si debba stare in tutto e per tutto. E che la potestà e obligo de offendere i detti Genovesi e sottoposti loro come di sopra dicesi insino tanto che in contrario fusse scripto a detti Magn. Cap. o ciascuno d'essi dai Magn. S. X. di balia, o dai Magn. S. Octo della Pratica della Città di Firenze.

4. Item che i soprad. strenui Capit. e ciascuno d'essi siano tenuti e debbino offendere et molestare directamente

e indirectamente et in ciascuno modo qualunque altra po tentia o stato qualunque si sia nelle galee navi o alcuno altro legno grande o piccolo e nelle robbe persone, averi che in su quelli o alcuna di quelle fusseno, e nelle Terre, Città, Castella o ville marittime o fuora di mare, le quali in alcuno modo appartenessino a d. stato o potentia; e detto stato o potentia si intenda essere quello del quale fosse scripto a detti Magn. Cap. excepto nondimeno che non sieno i detti Magn. Cap. tenuti a offendere lo stato del Ser.mo Re di Spagna e del Ser.mo Re Ferrando . . . e che i detti Magn. Cap. e ciascuno d'essi sieno intendansi essere tenuti obbligati a ubidire in tutto a'comandamenti in alcuno modo facti dalla Ill.ma S. di Firenze o da'M. S. X. di balia o da'Sign. Octo della Pratica della città di Firenze o d'alcuno Commissario, della cui commissione apparischa per lettera della detta Signoria di Firenze o de detti S. X. di balia o Sig. Octo della Pratica.

5. Item si dice e dichiara che la condocta presente la quale si fa pel d.o Magn.o Dionigi commissario nel nome soprad. dei predetti M. Capit. Mess. Gabeorando, e Mess. Bernardo, come di sopra, s'intenda durare per tempo e termino di mesi 4, i quali s'intendano cominciare e comin⚫ cino a dì p.o del pres. mese di novembre, e più anchora duri dicta condocta altri mesi quattro a piacimento di detta Ill.ma Signoria di Firenze inteso nondimeno che uno mese innanzi finischino i primi 4 mesi detta Ill.ma S. di Firenze debba richiedere per se o per suo Commissario detti M. Cap. e ciascuno d'essi del d. beneplacito. Et seguendo che i detti Cap. o qualunque di quelli fusseno al d.o tempo absenti, sia abastanza . . . del beneplacito nella città di Pisa.

6. Item si dice e dichiara che la provisione e soldo di d. M. Cap. e ciascuno d'essi tanto per la persona loro quanto per le octo galee . . . s'intenda essere e sia questo, cioè che per le persone di detti Cap. si debbi dare e pagare l'anno fior. M per uno de grossoni xvi fior. per fiorino, sì che in effecto tochi per mese per la persona de ciascuno de

detti Cap. fior. 83 de grossoni 16... E più sia pel soldo, panatica e sevo e ogni altra cosa si debbi dare e pagare fior. 325 di gross. 16 per fior. come disopra per cia

scuna galea. Et inteso che cotali pagamenti si debbino fare e facciano nella città di Pisa ciascuno mese a detti M. Cap. o a loro legittimo procuratore.

7. Item si dice e dichiara che tutte le prede si facessino per d. Magn. Cap. de sopra nominati inimici appartenghino e sieno de d. Cap. excepto se si pigliasse terra o castello fortezza o villa, quelle e ciascuna d'esse appartenghino e sieno della Ill.ma Signoria di Firenze, e a quella si debbino liberamente consegnare.

Item che ciascuna persona de cittadini Genovesi o altro gentile uomo e qualunque altro paresse o piacesse alla Ill.ma Signoria di Firenze o a' Sign. X. della Balia o a'Sig. Octo della Pratica, la quale fosse presa da detti M. Capitani, si debbe personalmente presentare alla Ill.ma Signoria di Firenze o a' prefati Magistrati ; ma che pure la taglia si mettese a detta persona presa s'appartenga e sia de'detti Magn. Capit.

8. Item si dice e dichiara che da ora in anzi durante il tempo di questa condocta essere dato e sia pieno e libero salvocondotto dalla Ill.ma Signoria di Firenze et altri Magistrati, come disopra, a detti M. Cap. galee e tutte le persone e robbe le quali sono e saranno in dette galee per il tempo della pres. condocta, e detta sicurtà e salvocondotto intendono essere facto e sia per ogni caso fusse seguito e sino a questo tempo presente, excepto che non s'intendino pel dicto salvocondotto essere sicuri nè ribelli nè confinati dalla Ill.ma Signoria di Firenze o da ciascuno Magistrato o Rectore di quella o altro sospetto allo stato di d. Ill.ma S., di che avendo notizia in alcuno modo i d. Magn. Cap. o ciascuno d'essi siano tenuti incontanente quelli o quello mandar via.

9. Item si dice e dichiara che i d. M. Cap. e ciascuno di essi possino liberamente trarre senza gabella o dazio vino,

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