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fetti in genere, fenza individuare la qualità, la mifura, & i Confini, da' quali erano circofcritti. Fù anche tralafciato di farne l' altra defcrizione a' Popoli, e non ne fù fatta veruna de' Beni degli Ecclefiaftici.

Fù destinato nel 1534. per maggior comodo di Scrittura, & a fine di rinvenire con più facilità le Pofte di ciafcheduno fopportante, gli acquifti, e le alienazioni, che fi andaffero facendo, il fuo Dare, & Avere, un Libro Campione per ciaschedun Quartiere rispetto a' Cittadini, e per ciaschedun Vicariato rispetto al Contado, dove coll' ordine folito fi notaffero da un lato i nomi delle Perfone, che eran defcritte negli altri Libri, e la Decima, che fopportavano, dall' altro le Somme, che dal canto loro venivano trafportate in altre, indicandovi il Libro dove erano prima accefe, e quello nel quale fi Trasferivano.

Davafi copia di questi Campioni una volta a' Miniftri del Monte Comune, di poi a quelli delle Preftanze, e fi dà ora a quelli delle Decime, che hanno l'incumbenza della rifcoffione, per formar coll' ajuto di quella il difegno delle Somme da pagarfi da ciafcheduno alla refpettiva fcadenza de' pagamenti.

A

CAPITOLO II.

Della Nuova particolar Decimazione fatta nel 1576.

Bbenchè nello stabilire quefto nuovo regolamento in tre Capi folamente, aveffero i noftri intenzione di partirfi dal metodo, che erafi praticato nel paffato Catasto, cioè nel riftringere la gravezza a' Beni ftabili, nel dichiararla perpetua, & ordinaria, e nel rendere i Beni fteffi per fempre obbligati, e tributarj del Comune per l'aggravio, che vi fi poneva, e penfaffero di confervarlo in. tutto il refto pienamente uniforme all'altro, e di rivederlo di tempo in tempo, non oftante non fù eseguito, che una volta fola, & anche in una parte folamente, e non in tutto, quefto loro difegno. Veglia perciò tuttavia fopra gli ftabili a principio decimati, nella. Referitto del foltanza de' quali non è feguita qualche importante variazione, la ftefla Decima, che vi fù impofta l'anno 1498., & è paffata per regola generale, che la Decima una volta determinata, non poffa. 1546. in Fil- nè aumentarfi, nè diminuirfi fino ad una nuova generale Decimaziomoriali num. ne (1), qual regola fi è offervata, e fi offerva fempre, fuori di que' 35.89. 163. cafi particolari, de' quali avrò luogo di trattare pofteriormente. Fù fatta quella nuova particolar Decimazione nel 1576. fopra

(1) Ved.

Gran Duca

Cofimo I.
dell' anno

za I. di Me

e Filza 11.

n. 20. e 83.

le

L

Je Cafe, Botteghe, Mulina, e tutti gli altri Edifizj della Città, e Contado Fiorentino fenza niente alterar però la Decima de' Terreni. Questa nuova Decima vien confiderata anche in oggi per Originale, & indipendente da quella, che era ftata impofta agl' ifteffi. Beni ne' Libri, che precedono un tale aumento. Fecero ftrada a. questa operazione le descrizioni efattiffime delle Cafe, e Botteghe di Firenze, che furono ordinate dal Gran Duca Cofimo I. nel 1560., nelle quali vennero diligentemente notate le Pigioni, che fe ne. ricavavano da' Poffeffori. Furono effi nel medefimo tempo obbligati a dar la Portata delle Cafe, e Botteghe, e degli altri Edifizj loro, con indicar la pigione, per cui l' aveano locate, e dall'altro canto vennero aftretti a dar la Portata degli fteffi Effetti i Conduttori colla nota della pigione, che ne pagavano.

Confrontate che furono quefte note l' una con l'altra, e dopo di efferne ftate prefe altre più accertate fodisfazioni, fù proceduto alla nuova Decimazione di quefti ftabili full' attual pigione, che producevano, menando buona la Decima, che vi era imposta; precedentemente.

Quefta fi è l'unica nuova Decimazione, che fia ftata fatta univerfalmente di tal forta di ftabili dal 1495. fino ad oggi, e riguar da, come fi diffe, i foli Edifizj, e non comprende in conto veruno i Terreni. E ficcome, attefo il maggior luffo introdottofi dopo il Gran Ducato, le rendite delle Cafe, e delle Botteghe fi erano notabilmente accresciute, così non lafciò di effere di qualche rilevante vantaggio alla Cassa delle Decime una tale operazione .

N

CAPITOLO IV.

Degli Ordini relativi al modo di far fempre vegliare gli
Effetti Sottoposti alla Decima nel Poffeffore, & in quelli,
che ne percipono il Frutto.

ON sarebbero state baftanti quefte diligenze a far conseguire l'intento del puntual pagamento delle gravezze da quelli, fopra de' quali dovean pofarfi, fe non aveffe avuto l' Uffizio un modo facile di porgere a' Miniftri, che le rifquotevano, la notizia de' Poffeffori, che attualmente godevano il frutto de' Beni, che vi e. rano fottopofti. A quefto fine fù ftabilito fino dall' anno 1495. per la fopra referita Provvisione, e per altre degli anni pofteriori, l'ordine delle Volture, mediante il quale fù ingiunto l'obbligo a' Mi

Tom. I.

G

niftri

miftri, & a ciascheduno fopportante, e Poffeffore de' Beni foggetti a questa gravezza, di voltare in fuo conto le Partite di que' Beni, che per qualsivoglia titolo, e caufa in effo foffero pervenute, e delle quali veniffe a percipere il frutto, fottoponendo a queft' obbligo (1) Legge i Livellarj, i Tenutarj (1), & altri confimili percettori del frutto di detti ftabili.

del 1543

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Quette Volture dal conto di uno in quello di un' altro, che non erano per lo più, quanto agli Effetti già decimati, che un' efatta copia della defcrizione, che già n'elifteva negli altri precedenti Libri, colla caufa inoltre dell'acquisto, che risultava da qualche Contratto, Teftamento, o fentenza, chiamaronfi, come fi diffe, dall' antiquato vocabolo Arrogere, cioè aggiungere, Arroti, ovvero aggiunte, che fi facevano alle Partite veglianti nel conto di alcun fopportante di una, o più Partite, che erano già defcritte al conto di un' altro. La moltiplicità degli acquifti, che di mano in mano feguivano, induffe coll' andar del tempo il bifogno di compilarli tutti in Libri feparati, e distinti dagli originali.

Venne adunque ad effer corredata la fcrittura del nuovo tego. lamento della Decima da quattro forte di Libri, cioe I. Da quelli, che contengono le Defcrizioni originali del 1498. 1534. del 1618. a del 1714. II. Da' Campioni, o Libri Maeftri, dove apparisce per Bilancio il Dare, & Avere di ciafcheduno. III. Da' Giornali degli Arroti, e Volture, che comprendono la defcrizione de' Beni paffati dal conto di uno in quello di un'altro. IV. Dalla copia delle Partite di detti Campioni, che non contengon altro, che la quantità di Decima da porfi, o refpettivamente levarfi dalle Partite de' fopportanti.

Fù limitato a due mesi il termine, dentro del quale ciascuno debbe aver fatto feguire in fuo conto le Volture de' Beni, che acquifta nella Città, o nel Contado, & a quattro mesi di quelli, che lono posti nel Distretta.

Affinchè poi foffero puntualmente efequiti quefti ordini, e ciafcuno dentro il termine, che era ftato prefcritto, efibiffe puntualmente la nota de' Beni, che poffedeva, e delle rendite, che ne ricavava, e folle altresì follecito a farne fare in conto fuo la Descrizione, e la Voltura, furono a principio ingiunte pene rigorofiffime. Vennero poi quefte col tratto del tempo moderate talmente, che dalla riforma del 1700. in poi non giungono ad importare, rifpetto a Beni già decimati, e non voltati, che il triplo della Decima, che gli è imposta; e rifpetto a' non decimati, il duplo della rendita di un'anno, fe fono dentro la Città, o nel Contado, & il dieci per cento della ftima, a valuta loro, fe fono nel Distretto. Questo

mag

maggior rigore rispetto a queft' ultima forte di Beni, procede dalla maggior difficoltà, che hanno i Miniftri dell' Uffizio, di averne notizia, e dalla maggior facilità, che v'è in confeguenza di occul. tarne la trafgreffione; Hà però facoltà il Giudice in tutti i cafi se. condo le circostanze di eftendere, e diminuire le pene fuddette. (1)

Per facilitare all' Uffizio delle Decime la notizia degli acquifti, (1) Vedi 11 che fi fanno da' fopportanti, venne ordinato a' Miniftri delle Ga- Legge del belle de' Contratti di Firenze, di mandarne alla fine d' ogn' anno 1546, e la una nota efatta alla Cancelleria delle Decime, e dell'obbligo fteffo 1740. furono incaricati i Cancellieri delle Comunità del Diftretto. (2)

Riforma del

1535.

Quefti ordini fopra le Volture de' Beni hanno prodotto diverfi (2) Vedi buoni effetti da principio non preveduti. Il primo fi è, che per la Legge del quefto mezzo fi conferva ne' Libri dell' Uffizio l'identità de' Beni 24 Marzo fottoposti alla Decima; l'altro, che fi dimostra la loro provenienza, e le qualità loro; il terzo, che fervono a provare la difcendenza. delle Famiglie. Provano inoltre il poffeffo, e fecondo le regole di ragione fanno prefumere, che i Beni fiano appartenuti a quelli, in tefta de' quali fono stati descritti; e quantunque vi abbia chi faccia qualche dubbio sù quefta prova per ciò, che fia di ragion comune, non è difputabile in Firenze, dove per la Legge del 1532 fi dichia ra, che gli Effetti defcritti alla Pofta di alcuno, fiano fempre obbligati per i debiti, che dal medefimo fi contraggono: Dichiarazione per verità molto giufta, poichè non debbe permetterfi, che il Creditore, o chiunque altro, che fi è fidato alla defcrizione, che ne ha veduta ne' Libri pubblici, ne refti delufo, e gli fia di nocumento la fiducia fteffa, che ne avea concepito.

CAPITOLO V.

Degli Ordini, che riguardano il modo, col quale fi debbe
determinar la Decima da imporfi.

Ell'atto medefimo, che fi formarono nel 1498 le Defcrizioni de' Beni, fù anche aggiunta a ciafchedun capo di effi l'attuale, e vera rendita loro, rilevata, o dal pregio delle Grasce, che vi fi raccoglievano, o dal Fitto, o Canone, che se ne ricavadetratti però dal totale della medefima gli aggravj annui, che vi pofavano fopra, e la parte, che, fecondo il coftume noftro, ne fpetta a' Lavoratori, o Coloni. Nella nuova defcrizione del 1534 fù feparata da quefta la decima parte, e venne notata a fronte di

va,

G 2

ognu.

Parte del
Trattato,

ognuno de' Capi fuddetti, & in piè di ciascuna Partita ne venne poi fommato, e ragionato l'importare a Fiorini, foldi, e danari d'oro; e quefta fi rù la gravezza, a cui dal 1495 in poi fi volle effere i fopportanti annualmente, & ordinariamente tenuti.

Per maggiore fchiarimento di questa materia conviene ora avvertire al metodo, che fi tenne in principio per formare una fimile operazione, e per rilevare non meno la rendita, che la Decima da pagarfi; E premeffo, che nel tempo dell' ordinazione del la Decima del 1495 fi ulavano nel conteggio Fiorini di due differenti denominazioni, e di valuta diverfi gli uni dagli altri, cioè il Fiorino di Suggello a ragione di lire cinque, & il Fiorin d'oro lar (1) Vedi go in oro, che valeva 20 per 100 vantaggio, o lire fei (1), gli Ufla Seconda fiziali Deputati ad impor la gravezza, accertatifi prima della lealtà: delle Portate efibitegli, e valutate le Grafce al più baffo pregio, che Sezione III. allora correffe, rilevarono in tante lire di piccioli l'Entrata tota--le; e fatti buoni, come fi diffe, gli aggravj, che o per manteni menti annui, o per ragione di Canoni, Fitti, Cenfi, & altre confimili caufe veniva giuitificato pofarvifi fopra, riduffero la rimanente Somma a Fiorini di Suggello di lire cinque l'uno, e di poi, partendo questo prodotto per 12, fiffarono il risultato di tale ope. razione per la giufta Decima da pagarfi. E tale appunto egli era, e durò ad esser fin tanto, che la valuta del Fiorin d'oro largo in aro sĩ. contenne dentro i limiti di lire fei; Perchè valendo il Fiorin d'oro largo in oro 20 per cento più di quel di Suggello, cioè il quinto di vantaggio, partendo per 12 l'importare, o Samma de' Fiorini di Suggello, ne veniva lo fteffo prodotto appunto, che a partir per 10 il Sommato de' Fiorini d'oro larghi in oro.

(2) Vedi la
Seconda

Parte del
Trattato.

Un'efempio di questa Arimmetica operazione fervirà di fpiegazione alla regola. Dalla Pigione annua di una Casa, o di altro Edifizio, afcendente per efempio a lire 140 di piccioli l'anno, detratto il 10 per 100, che fi confiderava poter importare gli annui mantenimenti, rettavano Lin. 126.

18 11

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Lire 2. 12,

Queste lire 126 ridotte a Fiorini di Suggello di lire s uno, fanno Fiorini 25 e foldi 4. Fior. 25. 4. Partendo quefti per 12, fanno Fiorini 2. a larghi d'oro, quali a live 6 l'uno, le quali formano appunto la Decima parte delle lire 126 entrata. netta di una Cafa, o di altro confimile Edifizio appigionato per lire 140 Anno.

fanno

-

Variarono le circostanze dopo il 150r quando il Fiorin d'oro larga in oro cominciò a valere 19 per 100 più del Fiorin d'oro largo di groffi (2), e la gravezza da pagarli venne ragionata a

Fio

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