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qualità di intendente, sentito in consiglio doppio il parere delle comunità, procederebbe secondo le norme stabilite; che per i terreni di proprietà de' comuni si deliberasse parimente in consiglio doppio, e che quando fra un anno il comune non avesse deliberato sul ripartimento de' suoi terreni comunali per eguali porzioni fra' capi di casa, nè li avesse venduti o dati a fitto, allora la divisione potesse esser chiesta davanti al prefetto da' capi di casa in numero almeno di tre.

Nel 1821, 7 aprile, il march. De lenne vedendo che i cacciatori reali, ai quali erano stati aggiunti gli ufficii de'barrancelli non potevano, a malgrado di tutta la loro energia ed attività, custodire le proprietà e sorvegliare le campagne, attesa la vasta estensione de' territori e la lontananza di gran parte de'medesimi dalle popolazioni, ordinava, che in tutte le città, terre e ville del regno, nelle quali erano stabilite le compagnie degli antichi barrancelli, si sostituissero nell'ufficio de' medesimi e si associassero ai cacciatori reali de' cacciatori provinciali prescelti fra le persone oneste dei paesi.

Addì 4 maggio Carlo Felice con suo regio viglietto partecipava alla prima voce dello stamento reale il suo avvenimento al trono; e il V. R. dopo aver notificato a'regnicoli con pregone de'28 maggio lo stesso avvenimento, e dichiarata la real intenzione di conservar al regno i suoi statuti politici, e le altre grazie e i privilegi precedentemente accordati, prestò in suo real nome il consueto solenne giuramento nella cattedrale di Cagliari e lo ricevette dalle tre prime voci degli stamenti, e dagli arcivescovi e vescovi, dispensando gli altri siccome rappresentati dalle prime voci.

Addì 30 settembre il V. R. marchese di lenne con suo pregone richiamava all'osservanza il prescritto ne'R. regolamenti de' monti di soccorso, aggiungendo altre ordinazioni stimate utili alla più esatta amministrazione delle rispettive aziende granatiche e nummarie. Ma la sollecitudine del go verno non fu secondata, come speravasi, e i saggi provvedimenti ebbero poco effetto.

Addì 4 dicembre il Re intento al miglioramento della razza reale esistente nella R. tanca di Paulilatino e delle altre razze regnicole, ordinava con suo biglietto che la predetta

R. tanca, a cominciare dal termine dell'affittamento allora in corso, dovesse far parte degli stabilimenti equestri stati riordinati ne' R. stati di terraferma col R. biglietto delli 3 novembre 1818; e commetteva al conte di Roburent, ispettore delle mandrie regie, di proporre alla sovrana approvazione un regolamento per l'economica amministrazione di detto stabilimento, nel quale fossero osservate per unità di sistema le basi di quello annesso al citato R. biglietto 3 novembre 1818, con quelle variazioni che si comandassero dalle particolari circostanze della tanca di Paulilatino; al quale regolamento voleasi che il direttore di essa tanca si attenesse sia nella parte che riguardava l'amministrazione del tenimento, che in quanto avea rapporto al miglioramento delle razze indigene. E per far fronte alle spese degli stipendi, oggetti di scuderia e altre, si assegnava in dotazione a questo stabilimento l'annua somma di lire nuove 20000 da corrispondersi dalle R. finanze.

Il Re dopo aver provveduto con particolari disposizioni pel rifiorimento della R. tanca di Paulilatino con la provvista di ottimi stalloni, tori lombardi o svizzeri, e di una quantità di merinos all'oggetto di ingentilire le razze in detta tanca non meno che nell'intero regno per mezzo dello stabilimento delle monte da accordarsi senza costo di spese, e aver ordinata una amministrazione atta a diffondere le pratiche nozioni nella manutenzione del bestiame, nelle operazioni veterinarie e nel taglio del fieno, volse i suoi pensieri alla grand'opera dell'apertura e costruzione delle strade nell'interno del regno, e ne'27 novembre dava le preliminari disposizioni onde fornire con nuova ed estesa sua largizione i mezzi per cominciare senza ritardo i lavori. Il re Vittorio Emanuele avea già fatte alcune preparazioni a questo fine, inviando nel regno abili uffiziali del genio sotto la direzione del capitano di prima classe Carbonazzi, il quale tracciò il progetto categorice di tutte le opere relative e riuni in uno scritto le notizie tutte ed osservazioni somministrategli dal viaggio intrapreso nell'interno del regno; e però vedendo Carlo Felice che da quel canto la cosa era suscettiva di un pronto sviluppo, diresse agli stamenti del regno i suoi eccitamenti perchè venisse in gran parte ap

plicato al bisogno dell'azienda di strade e ponti il donativo straordinario. A questi fondi egli poi liberalmente aggregava altre somme cospicue dipendenti dalla sua particolar disposizione.

Addì 6 aprile giorno natalizio del re Carlo Felice tra una pubblica festa il V. R. pose la prima pietra là dove dovea erigersi la colonna aurea della nuova strada, e così auspicava le opere.

Addì 24 dicembre si riorganizzavano per un regio editto le prefetture del regno, e Oristano, dove per ragione del suo clima malsano non voleano far residenza gli impiegati, faceasi capo di mandamento della provincia di Busachi. Avea però ristabilito il Veghiere e l'Assessore.

Nell'anno 1826, 1 maggio, il Re aboliva la ripartizione dei campidani di Oristano in sei curie, ordinata con E. R. dei 28 luglio 1813; si rimetteva in vigore l'antica divisione dei medesimi in tre dipartimenti giuridici, chiamati del Campidano maggiore, di Simagis e di Milis; si stabiliva che al pari di quelli di Parte Cier Reale fossero governati da consultori delegati da durare in officio per un triennio, ed era vietato sotto pena di rimozione dall'ufficio tanto a'consultori, quanto agli scrivani di far residenza in Oristano, volendosi che risiedessero quello del Campidano maggiore in Cabras, quello del Campidano Simagis in Villaurbana, quello del Campidano di Milis in Milis, e quello di Parte Cier in Guilarza.

In quest'anno ebbesi un'abbondante raccolta, e per le disposizioni viceregie degli 8 luglio le giunte diocesane prov. videro per la riscossione dei crediti de' monti in granaglia.

Nel 1830, 10 dicembre, il Re con suo biglietto ordinava che i nullatenenti, che fossero riconosciuti come oziosi, discoli e vagabondi fossero assoggettati al servigio militare nel reggimento nazionale de' Cacciatori Guardie. Cotesto provvedimento davasi dietro proposte del colonnello comandante de' Cacciatori Guardie per poter portare questo corpo al numero che dovea avere. Certamente la leva, che era possibile con quelle modificazioni che consiglierebbe la prudenza, avria dato soldati di non minor valore, e migliori in altri rispetti.

Nel 1831, 7 gennajo, il Re, perchè gli era stato rappre sentato che nell'eseguimento della R. legge del 6 ottobre 1820 riguardante la chiusura dei terreni aperti sperimentavansi soventi gravi inconvenienti sia per opera de' pastori, i quali profittando delle accidentali o dolose distruzioni di qualche parte delle cinte vi introducevano a pascolo il loro bestiame, sia per opera de' proprietari stessi delle terre chiuse, da' quali, mentre queste erano tenute a solo uso di pascolo, si mandava come per lo passato tutto il loro bestiame al pubblico pascolo, però dava le provvidenze opportune.

Addì 8 maggio il conte Roberti di Castelvero incaricato delle funzioni viceregie annunziava al regno la morte del Re Carlo Felice avvenuta addì 27 del precorso aprile e l'avvenimento al trono del Re Carlo Alberto. In Oristano si celebrarono solenni funerali pel defunto addì 17 di giugno, e contemporaneamente in tutte le parrocchie.

1851, addì 24 dicembre, il V. R. Montiglio alle disposizioni già date dal suo predecessore per impedire l'introduzione nel regno del cholera prescrisse altre cautele. Gli oristanesi dovettero tenere quattro posti di guardia e due i cabrarissi, da Marcellino alla torre di s. Giovanni di Sinis. Altri del campidano guardarono il littorale sino al capo Manno in cinque stazioni.

I seminati che prometteano sino a' primi di maggio una straordinaria raccolta tocchi da una maligna nebbia perirono miseramente, e sarebbe venuta una spaventosa carestia con le sue fatali conseguenze se il governo con solleciti provvedimenti non avesse favorito l'introduzione de' grani esteri, che servirono al vitto e alla seminagione.

Nel 1832, 30 giugno, premendo sempre il timore della peste cholerica si pubblicarono vari provvedimenti in ordine alla pulizia interna, e ad altri oggetti alla medesima analoghi; però in Oristano dopo aver fatto mostra di voler fare qualche cosa nulla si fece di quanto era saggiamente prescritto, dominando in quelli che doveano eccitare all'opera una incredibile apatìa.

Nel 1834, 19 agosto, il re C. Alberto avendo considerato che una ben intesa ripartizione de' terreni, la perpetuità del

dominio de' medesimi e la loro libera disponibilità sono la base della prosperità de' popoli e i sostanziali elementi dell'incre. mento dell'agricoltura e dell'industria; e consolando dell'esperienza come il sistema di distribuzione delle terre comunali della città d'Oristano, appunto perchè mancante di tali condizioni, non rispondeva agli interessi di quella civica azienda con quel frutto che poteasi sperare dalla loro estensione e feracità, anzi era nociva all'agricoltura ed a'concessionarii; però inseguendo le disposizioni del re C. Felice in ordine al riparto delle terre comunali della città d'Oristano date con la sovrana provvisione e annesse istruzioni del 21 marzo 1828, stabiliva una legge per l'amministrazione di quei terreni.

Per questa legge (art. 1) tutti i terreni comunali appartenenti all'azienda civica tanto nella vidazzone de's' Ugoni, che in quella de' su Coddu, prelevati star. 20 per la roadia della città; altrettanti per quella assegnata alle scuole normali, e star. 30 pel così detto pezzo de' consiglieri doveano continuare a rimaner divisi ne' lotti già formati secondo che era stato prescritto nell'art. 1 delle istruzioni annesse alla sovrana suindicata provvisione del 1828.

Gli attuali concessionarii (art. 2) potevano conservare il possesso di essi lotti a titolo d'enfiteusi perpetua.

I lotti non distribuiti (art. 3) e anche i rifiutati doveano uno per uno esporsi all'asta pubblica.

1 concessionarii poteano disporre (art. 8) a piacimento de' terreni eufiteutici o per atto fra' vivi, o per atto di ultima volontà.

I medesimi avevan facoltà di affrancarsi da' rispettivi canoni (art. 10) mediante la corrisponsione d'un capitale computato in ragione del ventuplo dell'annualità enfiteutica.

Ma erano obbligati (art. 11) entro il termine d'anni due di assiepare i terreni ad essi accordati e coltivarli col praticarvi soprattutto de' piantamenti per ottenere il bonificamento di quel clima malsano sotto pena di decadenza dall'eufiteusi.

Disponevasi quindi nell'intento della risanazione del clima che la città col maggior prodotto, che darebbe questa nuova amministrazione de' suoi terreni, dovesse prosciugare i pan

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