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tani e i terreni paludosi, dalla concessione de' quali alla coltura crescerebbe il suo reddito; e quando fossero prosciugati i terreni dovessero i prezzi degli affrancamenti essere impiegati a censo come capitali produttivi, onde per tal modo con l'alienazione de' terreni non patisse diminuzione il suo asse patrimonale.

Nella parte statistica si può vedere come le intenzioni e ordinazioni del governo in questo particolare sieno state secondate ed eseguite: quindi mi astengo da' commenti.

Nel 1855, addì 15 dicembre, il Re nel benefico scopo di promovere sempre più il rifiorimento dell'amministrazione dei monti di soccorso prescrisse alcune norme pel miglior andamento della stessa.

Nel 1835, 29 dicembre, il Re mandava una carta reale nella quale era prescritta la consegna de' feudi, giurisdizioni e dritti feudali esistenti nel regno, ed era nominata una delegazione incaricata di ricevere siffatta consegna. Pubblicossi questa carta addì 5 del 1856 e si accolse con plausi di viva gioja anche da' popoli arboresi non compresi nel marchesato, desiderosi di levarsi il detestato antico giogo.

Nel 1836, 23 marzo, il V. R. pubblicava alcuni ordinamenti pel servigio vaccinico e le condotte medico-chirurgiche.

Addì 3 aprile il Re liberava le comunità del regno dalla servitù personale per la coltivazione, scavazione, cumulamento e trasporto de' sali delle R. saline cui erano sog. gette, e concedeva il condono dell'annualità di star. 700 di grano che si prestavano dalle 24 comunità de' tre campidani d'Oristano per l'affrancamento del detto servigio personale, stipulato con atto di transazione del 16 aprile 1794. I popoli ricevettero la grazia sovrana co' sentimenti della più profonda gratitudine.

Addì 1 giugno il Re sollecito di procurare senza indugio una più retta e celere amministrazione giudiziaria, quale da antichi tempi domandavano i popoli soggetti alle curie ba ronali, richiamò alla sovranità la giurisdizione che per diversi titoli esercitavasi nelle terre infeudate da'feudatari o Ioro ministri. Il qual provvedimento fu così gradito a' popoli e così utile, che solo sarebbe bastato per l'eterna riconoscenza del popol sardo all'ottimo Monarca.

Addì 12 agosto vedendo il Re come le civiche amministrazioni ricomposte in modo più confacente alla condizione de' tempi potrebbero meglio ottenere il primario scopo dell'utile loro costituzione, e sapendo per quello che si vedea nelle più floride città del continente quanto riuscisse giovevole all'ammeliorazione d'ogni maniera di pubblico negozio il ben inteso, sagace, e provido zelo de' patrizi, animati da veraci sentimenti di amor patrio e guidati nella trattativa delle municipali bisogna dalle migliori norme, decretò la riorganizzazione di quelle amministrazioni introducendo tanto nella formazione de' consigli, e nella distribuzione de' diversi officii, quanto nella compilazione de' bilanci e de'rendiconti le notevoli modificazioni e i cangiamenti che parvero necessari e utili.

Il consiglio generale di Oristano fu composto di sedici persone, divise in due classi, nella prima delle quali entravano i nobili e cavalieri, nella seconda i proprietari, gli esercenti arti liberali, gli ufficiali dell'esercito in ritiro, ed i negozianti facoltosi sotto la presidenza di un sindaco. Il consiglio particolare fu, come per Bosa, Alghero e Iglesias, ristretto a soli sei membri, tre di prima, e tre di seconda classe, tra' quali doveasi ripartire le funzioni di provveditore, di edile, di ragioniere.

Il consiglio de' provveditori si compose del vicario, del sindaco e di un consigliere, ed ebbe commesso di curare che la città fosse a tempo ed a sufficienza provvista de'generi di prima o quasi prima necessità.

Al ragioniere fu affidata l'ispezione di tutto ciò, che riguardava l'amministrazione economica della città.

All'edile fu data la sovraintendenza in quanto concerneva all'esterno de' fabbricati di ogni genere, sulle strade, piazze

есс.

Al padre degli orfani fu commesso di provvedere di buone nutrici gli infanti esposti, di vegliare al caritatevole trattamento de' medesimi, e quindi di procurare la loro educazione.

Addì 17 sett. il Re separando il servigio miliziano dal barracellare approvò i regolamenti per l'organizzazione delle milizie e delle barracellerie; però restò lecito a'capitani dei barracelli di prendere la quarta parte del baracellato tra le

compagnie di fanteria e cavalleria, con esclusione de'miliziani cacciatori. Gli individui presi dovrebbero esser subito rimpiazzati con altrettanti da' ministri di giustizia a gradimento de' rispettivi capitani di fanteria e cavalleria.

La forza delle milizie nazionali fu ripartita in dodici battaglioni, composti i singoli di tre quinti di fanti, e due di cavalli che si nominarono cacciatori miliziani, sempre a disposizione del governo in sussidio de' corpi militari per tutti i bisogni dell'ordine pubblico. Tutti i sudditi del Re nel regno pervenendo all'età di venti anni, di qualunque grado o condizione essi sieno, devono servire nelle milizie.

Uno de' battaglioni intitolossi da Oristano, composto di sette compagnie di fanteria e di una di cacciatori, di cavalli 192.

Nel 1837, 12 luglio, il V. R. vedendo il disordine e la confusione, in cui per la inosservanza de' regolamenti trovavansi le amministrazioni locali de' monti di soccorso, con poche eccezioni, conobbe la necessità di porre in opera misure straordinarie, perchè riconosciute e sistemate tutte le contabilità, fin'allora troppo intricate e mal tenute per trascuranza degli amministratori, si potessero salvare gli esistenti fondi dal deperimento, in cui erano ridotti in molti luoghi, e si promovessero gli utilissimi stabilimenti a prosperità; e pertanto comandava si facesse una straordinaria visita generale di tutte le amministrazioni locali dagli intendenti delle provincie.

Nel 1838, 12 maggio, fattosi già il riscatto del vasto feudo d'Arcais, il Re dava alcuni provvedimenti in favor de' popoli compresi nel medesimo e negli altri già riuniti alla corona, i quali poi sarebbero estesi alle altre popolazioni quando venissero in pari condizioni, e stabiliva che i terreni appartenenti al feudo suindicato non ancora passati legittimamente in proprietà di privati o di comuni, i quali si conoscessero suscettivi di conveniente riporto, sarebbero distribuiti; che i terreni che sarebbero distribuiti e quelli di proprietà di privati o di comuni sarebbero sciolti da ogni qualità o soggezione feudale, e i proprietari de' medesimi potrebbero liberamente disporne; che i dritti feudali de' tre campidani d'Oristano e delle altre ville reali continuerebbero per quest'

anno ad essere corrisposti alle finanze nello stesso modo e per mezzo delle stesse persone, che vi erano state finallora incaricate; ma nell'avvenire cesserebbe ogni pagamento di diritti e prestazioni feudali e in vece sarebbe corrisposta al R. Erario una prestazione pecuniaria dai rispettivi comuni secondo la facoltà e condizione di ciascuno de' contribuenti.

Addì 10 agosto pubblicavasi il regio editto de' 27 luglio e il nuovo ordinamento del sistema giudiziario, nel quale scomparvero le moltiplici denominazioni e le troppe variate attribuzioni de' tribunali e de' giudici, e si rese l'amministrazione della giustizia più uniforme in tutto il regno, e a un tempo più semplice e più spedita, senza però di troppo scostarsi dalle leggi e consuetudini vigenti.

In questo editto essendo state abolite le prefetture già stabilite con l'editto de' 4 maggio 1807 si stabilivano in luogo delle medesime sei tribunali collegiati nelle provincie di Cagliari, Oristano, Nuoro, Isili, Lanusei e Tempio oltre il magistrato della R. governazione di Sassari.

La prefettura d'Oristano ebbe nella sua giurisdizione diciassette mandamenti, Oristano, Guspini, Busachi, Neoneli, Sedilo, Guilarza, Milis, Cabras, Simagis, Uras, Ales, Mogoro, Cuglieri, s. Lussurgiu, Bosa, Tresnuraghes, Macomer.

Questo tribunale d'Oristano ebbe un prefetto, quattro assessori, un avvocato fiscale con un sostituito, un procuratore fiscale, un avvocato di poveri col suo procuratore, un segretario e alcuni sostituiti.

Addì 25 agosto, il V. R. mandava una circolare ai consigli de' comuni principalmente della Sardegna centrale per avvisarli che si erano date le più efficaci disposizioni perchè i banchi di smaltimento non potessero indi innanzi per qualunque evento mancare della conveniente dotazione; investiva i consigli comunitativi della facoltà di sorvegliare gli stessi gabellotti perchè adempiendo a' loro doveri avessero in ogni tempo a trovarsi provveduti del genere in quantità sufficiente a' bisogni della popolazione e li autorizzava eziandio ad acquistare direttamente da' banchi di smaltimento quella quantità che riconoscessero necessaria al comune, la quale non venisse da' gabellotti, previa monizione, provveduta, e significava a' medesimi la sua confidenza che farebbero uso.

di questa attribuzione con quella moderazione e prudenza che dee distinguere i pubblici rappresentanti, e che saprebbero opportunamente giovarsene per tranquillare l'animo degli abitanti, facendo uso di tutta la loro influenza perchè da' medesimi si rispettassero le proprietà del R. Demanio.

Di questo cenno sul rispetto delle proprietà demaniali perchè vedasi la ragione è necessario sapere che nelle regioni interne della Barbagia Ollolai e prossime a ponente e a tramontana essendo mancato il sale a' gabellotti e il sale essendo necessarissimo a quelle popolazioni per le solite salagioni, dopo aver sollecitato indarno i gabellotti, che non badavano ai reclami per causa del danno che pativano nella vendita di questa derrata che suole in certe circostanze venir meno, deliberarono di andare alle saline; ma temendo di esser mal ricevuti e rimandati, come era avvenuto ad altri, fecero un concerto, e a un detto luogo e tempo si radunarono in non poche centinaja a cavallo e armati, e si avviarono verso il Sinnig, dove giunti intimarono a' preposti che empissero i loro sacchi, e questi empiti dichiararono che se non si provvedesse a tempo sarebbero tornati in forza maggiore per fornirsi da' mucchi. Non essendosi potuto provvedere essi tornarono in numero più grande, ed essendosi alla loro apparizione ritratte indietro le poche milizie d'ordinanza e provinciali, essi fecero altrettanto e diedero nuovo appuntamento. Il governo ag prudentissimamente verso questi, ed essi operarono con molta moderazione, perchè in tanta moltitudine, in quanta erano, non abusarono delle armi, e non diedero molestia a nessuno. I capi li contennero, e non pertanto si tennero nell'incognito per non dovere poi rispondere dell'attentato.

1859, addì 26 febbrajo, essendo stato sottoposto all'approvazione sovrana il regolamento per la divisione de' terreni del regno, ordinata con l'editto del 12 maggio 1838, il Re lo sanzionó.

In esso regolamento distinta prima di tutto la pertinenza de' diversi terreni se ne additò poi la particolare destinazione; si stabilirono quindi le norme opportune per consolidare viemmaggiormente la proprietà di quelli che erano già di privata spettanza o che per un benigno riguardo

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