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questi non avesse figli, resterebbe una ed altra metà a D. Berengario de Omus, figlio d'altro D. Berengario, signore della casa de Omus, ed ai di lui figli maschi.

8. Supponendo che anche quest'ultimo venisse a mancare avrebbe a succedere D. Giovanni Carrera di Giovanni ed i suoi figli nati e postuni, serbato l'ordine di primogenitura. 9.o Morta la testatrice, prese il marito possessione di tutti gli stati componenti il feudo di Chirra.

D. Cristoforo, altrimenti Gilaberto di Centelles (il qual nome prendeva perchè possessore della baronia di Nules, stata assoggettata a vincolo di fedecommesso da D. Gilaberto Centelles con obbligo di prender il nome e l'armi) passò a seconde nozze con D. Geronima Calatayud, dalla quale ebbe un figlio, D. Gioachino, e fece testamento nel 1624, 5 settembre.

A D. Cristoforo succedette nel marchesato di Chirra il suo figlio. Si fece, poi luogo ad una lite che fu lunghissima, originata pei seguenti motivi: perchè avendo egli contratto matrimónio con D. Stefania de Moncada, figlia del marchese de Aitona, ne'capitoli matrimoniali stipulati li 3 marzo 1636 si era conchiuso che sullo stato di Chirra restassero fermi i vincoli posti da D. Gioachino Carroz a favore del possessore della villa di Nules, e quei capitoli erano stati approvati con pat. del supremo 21 maggio 1636. Non ostante però tale approvazione D. Gioachino nel suo ultimo testamento 2 novembre 1662 lasciò a titolo di donazione, legato e prolegato a D. Francesco Borgia, duca di Gandia, e a suo figlio Francesco Carlo, marchese di Lombai, e loro seccessori il marchesato di Chirra con le ragioni spettantigli per la ricuperazione del contado di Centelles, però nella supposizione che esso testatore venisse a mancare senza figli; il che occorrendo potessero i suddetti padre e figlio, duca e marchese Borgia, disporre di detti stati a loro libera volontà come di cosa propria.

Prima però della morte di D. Gioachino Centelles, il marchese D. Antonio Giovanni de Centelles avendo sapute le disposizioni di detto D. Gioachino ricorse alla R. Udienza li 9 febbrajo 1664, esponendo le disposizioni dell'altro D. Gioachino I di questo nome ne' capitoli matrimoniali in fa

vore della figlia D. Alemanda e nel testamento dell' 8 giugno 1601 a favore de' possessori di Nules in mancanza di prole di essa figlia, e moglie di D. Cristoforo de Centelles; esponendo pure che detta baronia di Nules era stata da D. Gilaberto Carroz con testamento 14 settembre 1365 vincolata a fedecommesso, dichiarato perpetuo con sentenza del supremo 11 maggio 1581: quindi supplicò che essendo egli ricorrente notoriamente discendente da detto D. Gilaberto, vincolatore, e pertanto suo successore, qualora detto D. Gioachino morisse senza figli, non si desse ad altri il possesso del marchesato di Chirra.

Nell'anno 1839 si stipulò, e poi approvossi dal re, istromento di transazione davanti al S. Supremo consiglio del regno in Torino addì 14 dicembre tra il fisco generale del re e D. Osorio Nules sulla devoluzione del marchesato di Chirra, l'accertamento e la liquidazione dei redditi di esso feudo, e il riscatto del medesimo, mediante la iscrizione sul nuovo Debito Pubblico del regno della capitale complessiva somma di lire sarde 364,315. 13. 4 pari a lire n. di Piemonte 699,486. 08, producente l'interesse al 5% di lire sarde 18,215. 15. 8 pari a lire n. 34,974. 30, compresa l'annualità di lire s. 7180. 9. 11, de'censi e legati pii cui esso marchesato era soggetto. Si ordinò che fossero inscritte sullo stesso Debito Pubblico, libere da ogni vincolo, le somme producenti interesse, la somma da capitalizzarsi, che risulterebbe dovuta al marchese dalle R. Finanze per le annualità decorse e non soddisfatte dalle incamerate feudali dogane e gabelle di Tortoli e Sarrabus, e quella di cui era creditore verso il monte di riscatto per provviste fatte da esso marchese al governo negli anni 1795, 1800 e 1802 di grano e danaro.

Riteneva, il marchese la peschiera di Colostrai, sita e stabilita nello stagno de Sarrabus.

Rendite del marchesato.

Dipartimento d'Ollastra. Il suo reddito era di lire 851. 10. 0, convenuto nelle trattative coi comuni, e constato di lire 37. 10. 0 per lo sbarbagio de' porci forestieri, e di lire 614 per diritto fisso di feudo, che si ripartiva su tutti i villaggi del dipartimento compresovi Oliana. Nelle trattative si am

mise pel marchese la riserva di quanto gli potrebbe competere per fitto de' salti demaniali in dipendenza della lite vertente nanti il magistrato della R. Udienza in contraddittorio del dipartimento, ed in seguito della sentenza dell'agosto 1793. Dipartimento del Sarrabus. Il reddito del medesimo era di lire 813. 10. 0, come venne stanziato nelle trattative coi comuni, dalla qual somma nella transazione sunnotata si dedussero lire 382. 10, 0 pel reddito della peschiera di Colostrai. Il rimanente componevasi del dritto di feudo che pagavasi da' villaggi, e dovea ripartirsi secondo le trattative suddette in lire 115. 3. 9 pel villaggio di Muravera, lire 147. 0. 4 per s. Vito, e lire 132. 14. 6 per Villaputzu, e lire 35. 5. 5 per Perdas de fogu. Nello stanziamento definitivo per la transazione fu la somma notata di lire 824. 10.

Nella transazione il R. Fisco Generale guarentì al marchese l'integrità della peschiera suddetta, e di tenerlo illeso dal danno che potrebbe patire per la peschiera di Faragi, costrutta di recente da' Sarrabesi.

Dipartimento di Parte Montis. La totalità del reddito si accertava coi comuni in lire 6130, cioè lire 5380 per li diversi dritti, che si corrispondeano in grano, e pei diritti di feudo, presente e vino, complessivamente, e lire 750 per deghino, pascolo di porci e pecore. Poi la somma fu ridotta nella transazione a lire 6089. 18. 9.

Dipartimento di Marmilla. La somma de' proventi ascendeva a lire 4098. 15. 0 convenuta con i comuni e composta di lire 3448. 15. 0 per li diritti in grano orzo e feudo in danaro, e lire 650 pel deghino di pecore e porci.

Dipartimento di Parte Usellus. Il feudatario percevea lire 3364. 10. 0 formate dai diritti in grano, orzo e di feudo in danaro per la concorrente di lire 2787. 10, e di lire 577 per pascolo e deghino di pecore e di porci.

Dipartimento di Monreale. I comuni avean convenuto nelle trattative col marchese di corrispondere annualmente in surrogazione de'vari tributi feudali lire 2081. 12. 0, secondo le stesse trattative questa somma dovea essere per la concorrente di lire 391. 12 a carico di s. Gavino; di lire 767 a carico di Sardara, e di 123 a carico di Pabillonis. Le rimanenti somme di lire 600 per deghino di pecore, e di

lire 200 per sbarbagio di porci dell'intero dipartimento si ripartivano fra gli stessi comuni in proporzione della quantità del bestiame.

Dipartimento di Montargia. Pagavasi la somma di lire 2928. 17. 3 ripartita in lire 168. 15 per Gonnosfanadiga, 128. 10. 3 per Arbus, e 634. 2 per Guspini in surroga zione dei rispettivi diritti in grani e del diritto del feudo in danaro. Erano poi ripartite ne'vari comuni in ragione de' capi di bestiame lire 839. 4 per deghino e pascolo delle pecore, e lire 1160.16 per lo sbarbagio de' porci di tutto il dipartimento.

Dipartimento di Uras. Il totale del suo prodotto era di lire 2208, delle quali 393. 16. 6 provenivano dal villaggio di Uras, 258. 13. 9 da quello di Arcidano, e 805. 12. 1 da quello di Terralba. Delle residue, 589 erano pel dritto di pascolo e pel deghino di pecore, e 161 per egual diritto su' porci.

Dipartimento di Pula. Si inscrisse nelle negoziazioni per lo riscatto la somma di lire 2813; 15 già stanziata nella trattativa co' singoli villaggi del dipartimento e dichiarata in lire 1003 a carico di s. Giovanni di Pula, lire 149. 10 a carico di s. Pietro, lire 318 a carico di Domus de Maria, e lire 121. 3. 9 a carico di Malfitano, rimanendo a comune peso del dipartimento lire 750 per deghino e pascolo di pecore, e lire 472 per simile diritto sui porci da addossarsi a'quattro villaggi nelle proporzioni e nelle basi stesse già accennate per altri dipartimenti.

Dipartimento di Sinnai. Si accertò pagarsi la somma di lire 1710. 0. 3 risultante dalle parziali di lire 371. 12. 2 per dritto di feudo e di vino, lire 31: 4 per deghino di pecore, lire 322. 3. 10 per sbarbagio di porci, che corrispondeva il villaggio di Sinnai: di lire 38. 1. 7 per i diritti in grano, orzo e fave, 109. 19 per diritto di feudo, e 140 per lo sbarbagio de' porci, che si davano dal villaggio di Maracalagonis: di lire 106: 19: 7 per dritto di feudo, 11. 8 per deghino di pecore, 122. 4. 10 per sbarbagio dei porci del comune di Burcei: e finalmente di lire 120. 7. 3 pei dritti in grani che si pagano dal comune di Carbonara, e lire 336 per canoni che si doveano da'conessionari di terreno

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nello stesso territorio, de'quali si era incaricato lo stesso comune nelle trattative, si ritenne tutto nella stessa conformità per la considerazione che la popolazione di questo villaggio era di recente formata, e che tali annualità vi tenevan luogo delle varie prestazioni percepite negli altri comuni.

Dipartimento di s. Michele. Risultarono dalle parziali trattative co'vari comuni del dipartimento fissate tutte le rendite sui villaggi del medesimo nella somma complessiva di lire 3800. 18: ma essendosi fatte alcune detrazioni, stanziossi la rendita totale del dipartimento in lire 3481. 9. 2 da ripartirsi in lire 155. 6. 10 pel mezzo portatico de' terrazzani e de'forestieri; 197. 15 per diritto di feudo; 24 per diritto sulle pecore; 12 per diritto di guardia; 270 per lo sbarbagio de' porci; 200 provvisoriamente pel diritto di legname, che si prendea da' forestieri; 319. 19 pel fitto de'salti di Piscinas longas e s'aqua-frisca a carico del comune di Uta; in lire 40 pel mezzo portatico de'terrazzani e forestieri sui salti di Piscina Mazzeu e su traja; 260 per diritto di feudo; 38. 8 pel diritto sulle pecore; 27 pel diritto di tauledu, altre 25 pel diritto di pesca nel fiume; 312. 18. 5 pel diritto sul pascolo de' porci; 210 per la legna estratta da'forestieri provvisoriamente; pel diritto poi di guardia lire 60, e lire 171 per diritto di erbaggio e per l'appalto dei salti demaniali di sa Traja e Piscina Mazzeu, a carico del villaggio di Assemini : in lire 205. 3 pel diritto di feudo: 85 per diritto sul vino: 88. 6. 4 pel mezzo portatico in grano ed orzo da'soli forestieri a carico del comune di Selargius; in lire 155. 17.6 per diritto di feudo: 24 per diritto sulle pecore: 48 per diritto di guardia: lire 336. 11. 6 pel portatico in grano, e lire 9. 10 per lo stesso diritto in orzo da' forestieri: 50 per annuo fitto de' salti di Calamatias anche a carico de' forestieri, per il comune di Sesto; in lire 152. 14 per feudo in denaro; 13. 15 per diritto di pecore; 12 pel diritto sul vino a carico del comune di Settimo.

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Nella parte attiva stanziavasi nelle trattative pel detto riscatto la somma di lire 822. 2. 2 per prodotto delle multe e macchizie denunciate, non comprese lire 59. 13. 3 per l'Ollastra, che questo dipartimento in forza dei capitoli di

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