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valere: usaronsi tali elezioni per gli antichi tempi; adunque deonsi tornare in uso. Più tosto seguirne il contrario: perciò che s'erano sperimentati i loro inconvenienti, e a fin di cessarli, dismesse. Dubitar lui de' Francesi, che ciò chiedevano, come di tali che forse erano gastigati da Dio nei presenti infortunii per qualche loro separamento fin dal tempo del concilio di Basilea. Approvò che si dovesse far esaminazione de' vescovi, si veramente che tal esaminazione fosse intorno a tutto il corso della lor vita. I vescovi titolari non doversi creare se non per necessità: ma esser erroneo il negare che siano veri vescovi, quando la Chiesa li riconosce per tali, e adora l'ostie consecrate da' sacerdoti ordinati da loro. Richiedersi questi vescovi per le diocesi grandi, come in Germania, alle quali non può soddisfare un solo, e per altra parte non è opportuno che sien divise, facendo quivi mestiero la potenza degli ecclesiastici. Nell'ordinazione de' vescovi aversi due modi possibili: o ad una chiesa determinata: o indistintamente a tutte, come furono ordinati gli apostoli: e questa esser l'ordinazione de' vangelisti,

ch'è la più nobile. Potersi anche ordinare senza che abbiano giurisdizione in veruna chiesa, di quel modo che fu ordinato prete san Paolino vescovo di Nola, e come i frati mendicanti non son fissi a determinati conventi. Impugnò che si procedesse a mutazione intorno all'età de' sacerdoti. Dopo gli ultimi canoni sopra ciò promulgati non essersi fatta varietà che richiedesse nuova legge. L'incontinenza de' cherici non derivare dal difetto dell'età, ma dell'educazione. Esser questo pensiero un artificio del demonio, affinchè ristrignendosi il sacerdozio alla vecchiezza, e il diaconato alla scienza di predicare, si distruggesse il chericato. Tre cose parergli necessarie: che ciascuno entrasse nelle chiese canonicamente: che altresì canonicamente le amministrasse: e che si formasse un magistrato, il quale avesse diligentissima cura di queste due leggi. Doversi provveder che le chiese nè si dessero a' consanguinei, perchè ciò cagionava che si dessero ad inetti: nè a chi n'è ambizioso, e le chiede: oltre a ciò, che elle non si risegnassero, salvi i frutti. Il che era la distruzione delle medesime

chiese. Quel risguardo alla carità che aveva detto dapprima, affermò esser dovuto non solo nella constituzion delle leggi in universale, ma nell'uso discreto loro secondo i casi particolari. E qui si pose a dimostrare l'utilità, e la convenevolezza delle moderate dispensazioni: confermando ciò con l'autorità d'un dottissimo, e severissimo padre, che fu s. Bernardo, il quale a questo proposito considerava, alcuni comandamenti essere immutabili, e però incapaci d'allargamento, altri mutabili, e però anche soggetti a dispensazione secondo le circustanze. In ciò volersi mirare non all'uso dell'antichità, non all'esempio austero di uno o d'un altro santo, ma si a quello che richiede la carità nelle condizioni presenti di questa persona, e di questo caso. Dichiarò la predetta dottrina con osservare, che la legge divina è di cose universali ed impermutabili, però in lei non può dispensarsi: l'ecclesiastica, de' particolari che agevolano l'osservanza della divina, e perchè questi ricevono mutazione, perciò richiedersi nella Chiesa un capo che possa dispensare secondo ch'è in acconcio. Tale

autorità esser data da Cristo al papa, nè potergliene torre alcuno, però che ciò sarebbe e contra l'instituzion di Cristo, e contra il ben publico. Non essere obbiezion vigorosa, ch'egli talvolta l'usi male, però che ogni principe ed ogni magistrato supremo può cadere in questo difetto. La stessa legge che ordinasse il non potersi dispensare, convenir che fosse pur legge umana, e però soggetta a dispensamenti. E quantunque il papa s'obligasse per voto di non mai dispensare, l'obligazione di tal voto non dovere aver luogo qualora secondo la carità il dispensare fosse opportuno. Per torre i cattivi usi delle dispensazioni volersi ordinare, che i popoli non le domandassero se non per cagione assai grave: e che ove in dispensar convenisse d'imporre multa, ella si distribuisse in sovvenimento de' poveri. Nel rimanente l'uso del dispensare trovarsi fin in tempo di Paolo apostolo, il quale riconciliò colui ch'egli avea prima scomunicato.

Aggiunse con più sincerità che cautela, e con dispiacer de' Legati: che la riformazione della corte romana assai me

glio, e più prestamente poteva farsi dal pontefice, il quale ne avea somma perizia congiunta con somma autorità: e che distraendosi il concilio con picciol profitto in quella riformazione particolare, perdevasi il grandissimo frutto che sarebbesi tratto dalla riformazione universale, di cui per dare il giudicio tutti i vescovi aveano esperienza bastevole; e la quale dal papa si lascerebbe totalmente in loro balia: là dove quella della corte, posto che si fosse constituita nel sinodo, se di poi a' pontefici non piacesse, o l'avrebbono rivocata, o vi avrebbono derogato. E nell' esplicar la forza di questa ragione, s'accese a provare l'autorità del papa sopra tutti i concilii: nè si contenne dal pungere chi la negava. Il che nel vero diè molto da mormorare a' Francesi, sospettando essi che il Lainez o per volontà, o con saputa de'Legati avesse parlato in questi sensi. E com'è (1) natura del sospetto il vedere in tutte le cose quel colore ch'esso ha negli occhi, vi aggiugnevano per indizio le prerogative che i Legati davano al Lainez nel

(1) Lettera del Visconti al cardinal Borromeo de' 10 di giugno 1563.

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