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ne seguenti modi: richiedendo talora la carità cristiana, la necessità urgente, l'ubbidienza debita, l'evidente utilità della Chiesa o della republica (quest'ultima parola fu posta ad instanza del cardinal di Loreno (1) intento a non escludere i vescovi da'publici ufficii de' regni) l'assentarsi dal vescovado, non si potesse ciò senza scritta approvazione di tali cagioni fatta dal papa, o dal metropolitano, e in sua lontananza dal più antico residente suffraganeo: a cui altresì appartenesse approvar l'assenza del metropolitano: salvo quando il vescovo si parte per uffici della republica ingiunti al suo vescovado, i quali per esser notoriï, e talora repentini, non richieggono altra significazione al metropolitano. Indi fosse cura del concilio provinciale giudicar sopra le licenze date dal metropolitano o dal suffraganeo, e sopra l'uso di tutte, e punire i trasgressori. Che nell'assenza i vescovi provvedessero all'indennità del gregge. Che non si riputando assente secondo i canoni chi si parte per breve tempo, determinavasi questo spazio in ogni anno a due o tre mesi il più, o fossero

(1) Lettera del Visconti nel dì 12 di luglio 1563.

interrotti o continui: ma parimente ciò si facesse per cagione equa, e senza verun detrimento del popolo, di che s'incaricavano lor coscienze. Confortavansi ed ammonivansi a non dimorare fuor della chiesa cattedrale l'avvento, la quaresima, e le feste di Natale, di resurrezione, di Pentecoste, e del corpo del Signore, ove però in quel tempo l'ufficio episcopale non gli chiamasse in altro luogo della diocesi. I violatori, oltre alle pene già prescritte e alla colpa mortale, sapessero di non acquistare a se per quella rala di tempo i frutti: i quali o da loro, o, faltando essi, dal superiore dovessero impiegarsi o nella fabrica, o in sussidio de poveri, vietandosi in ciò qualunque remissione, o composizione.

Tutto ciò si stendeva a'curati inferiori: aʼquali fosse disdetto l'assentarsi, eccetto con licenza scritta dell'ordinario: ed ella si desse gratuitamente, e non per oltre a due mesi senza grave cagione, e fra tanto sustituissero un vicario idoneo approvato dal vescovo, con la dovuta mercede. Ancorchè i contumaci fosser citati per editto, e non in persona, stesse in libertà dell' ordinario il procedere a censure, a sequestri, a sottra

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zione de frutti, ed anche a privazione, non ostante qual si fosse immunità, privilegio o consuetudine, benchè più antica d'ogni ricordo, e non sospendendosi l'effetto per qualunque appello o inibizione eziandio della corte romana. Tanto il predetto decreto fattosi in questa materia sotto Paolo III quanto il presente si publicassero neʼsinodi e diocesani, e provinciali, affinchè per niuna ingiuria de tempi cadessero in oblivione.

Dietro a ciò fu letto il decreto dell' altre riformazioni in tal contenenza.

1. Che gli eletti a chiese cattedrali, eziandio che fossero cardinali, se fra tre mesi non pigliassero la consecrazione, avesser debito di rendere i frutti. Se rimanessero negligenti per altrettanto spazio, fossero isso fatto privati delle chiese. La consecrazione facendosi fuor di Roma, si celebrasse nella medesima chiesa o provincia, se ciò si potesse comodamente.

2. I vescovi dessero gli ordini per se stessi, e ove ne fossero impediti per malattia, non mandassero i sudditi ad altro vescovo se non esaminati, e approvati.

3. Non si desse la prima tonsura agli ignoranti di leggere, di scrivere, o della

dottrina cristiana, o a chi si potesse credere che la pigliasse non per servire a Dio, ma per fraude di sottrarsi al giudicio secolare.

4. Quelli che dovevano esser proposti agli ordini minori, avessero buona testimonianza dal parrocchiano, o dal maestro della scuola in cui aveano studiato e coloro che a ciascuno degli ordini maggiori doveano assumersi, si presentassero un mese prima al vescovo, il qual commettesse al parrocchiano o a chi gli piacesse, che, publicato il desiderio del cherico in chiesa, inchiedesse sopra l'età, i natali, i costumi, e ne mandasse a lui la testimonianza.

5. Niun cherico potesse ottener beneficio avanti di quattordici anni, nè gli si dovesse il privilegio del foro, se o non aveva beneficio, o se non portava l'abito chericale, ed insieme non serviva a qualche chiesa per commession del vescovo, o se non dimorava in qualche seminario, scuola, o università, come in via agli ordini maggiori. Necherici ammogliati s'osservasse la constituzione di Bonifazio VIII, purchè portassero l'abito e la tonsura, e servissero, come s'è detto, non ostante qual si fosse privilegio, e consuetudine eziandio più antica d'ogni memoria.

T. XI.

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Indi prescrivevansi i tempi, i luoghi, e le solennità dell'ordinazioni.

6. A niuno fosse lecito ricever gli ordini da altri che dal proprio suo vescovo, nè pure in virtù di special rescritto, senza aver dal suo ordinario testimonianza di probità: altramente e l'ordinatore fosse sospeso per un anno dall'ordinare, e l'ordinato dall'esercizio degli ordini ad arbitrio del suo ordinario.

7. Il vescovo non potesse ordinar veruno suo famigliare non suddito, se e non fosse stato seco per tre anni, ed esso di fatto non gli desse beneficio.

8. Gli abati, quantunque esenti, non potessero dentro i confini della diocesi episcopale dar la tonsura o i minori ordini, lettere dimissorie, se non a'loro religiosi. E le pene già decretate contra chi pigliasse in sedia vacante la dimissoria dal capitolo, si stendessero a chi la prendesse da qualunque altro, il qual succedesse nella giurisdizione del vescovo in luogo del capitolo.

9. Gli ordini minori si dessero solo a chi almeno intendesse la lingua latina, e co debiti intervalli, quando altro in ciò al vescovo non paresse buono. Ciascuno di tali

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