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ordinati si esercitasse e nel suo ufficio, e nel la chiesa deputatagli se non abitasse altrove per cagion di studio. A fin di salire dall'un ordine all' altro fosse necessario l'avanzamento della pietà e del sapere. Non passasse a maggiori chi non desse speranza di convenevol profitto nella dottrina, nè senza interstizio annuo dall'ultimo de minori, salvo se il vescovo per utilità della chiesa non giudicasse diversamente.

10. Niuno prendesse il suddiaconato prima dell'anno ventesimo secondo, il diaconato prima del ventesimo terzo, il sacerdozio prima del ventesimo quinto. E tutto ciò avesse luogo ancora neʼregolari. Seguivano varie ammonizioni di ciò che tali ordinati debbono fare.

11. Dopo il suddiaconato si tardasse un anno a ricevere il diaconato, ove al vescovo non paresse meglio altro. Niuno prendesse due ordini sacri in un giorno.

Conseguivano le varie doti richieste al sacerdozio, e specialmente:

42. L'aver preso il diaconato un anno avanti, se per utilità e necessità della chiesa il vescovo non volesse in ciò dispensare. Procurasse questi, che i sacerdoti celebrassero

almen le domeniche, e le feste solenni. Potesse dispensar co'promossi, come si dice, per salto (cioè ad un ordine superiore senza aver preso l'inferiore), purchè non avessero ministrato.

13. Benchè ciascun sacerdote riceva nell'ordinazione la podestà d'assolvere, niuno, quantunque regolare, potesse udir le confessioni de secolari, eziandio sacerdoti, o esser giudicato atto a ciò, se non avesse o beneficio parrocchiale, o l'approvazione del vescovo da concedersi senza prezzo.

14. Non dovendosi ordinare alcuno che a giudicio del suo vescovo non sia utile alla chiesa, il concilio seguendo i vestigii del sinodo calcedonese vietava, che niuno per avanti s'ordinasse senza essere ascritto a quella chiesa, o a quel luogo pio per cui necessità o utilità fosse assunto. Ivi esercitasse le sue funzioni, nè vagasse altrove: e lasciando egli quel luogo senza saputa del vescovo, gli fosse interdetto l'uso degli ordini. Niun cherico pellegrino fosse ammesso aʼministerii sacri dagli altri vescovi senza lettere del suo.

15. A fin di tornare in uso le funzioni de' sacri ordini dal diacono sin all ostiario,

usale laudevolmente nella Chiesa insin dall'età degli apostoli, e intermesse per alcun tempo in molti luoghi, sì che dagli eretici non fossero beffeggiate quasi oziose, il sinodo comandava che tali funzioni non si esercitassero se non da costituiti negli ordini corrispondenti: facendo esortazione e comandamento a tutti i prelati, che nelle chiese cattedrali, collegiali, e parrocchiali delle loro diocesi, dove fosse frequenza di popolo e sufficienza di rendite, procurassero, quanto si potesse comodamente, di riporle in costume, con assegnare a'ministri qualche mercede dell'entrate o d'alcun semplice beneficio, o della fabrica, e con privarneli ove fossero negligenti. Mancando a ministerii degli ordini minori altri cherici, potessero adoperare a ciò i cherici ammogliati, pur che non bigami, e che portassero in chiesa l'abito e la cherica.

16. Per educazione della gioventù ciascuna chiesa cattedrale a misura dell'entrate e del distretto fosse tenuta d'alimentare in un seminario certo numero di giovanetti o natii della città, o della diocesi, o se non vi avesse tali, almeno della provincia, quali s'ammaestrassero ivi nella disciplina

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ecclesiastica: fosser legittimi, avessero almeno dodici anni, sapessero competentemente leggere e scrivere, e mostrassero buona indole, e volontà di continuare ne ministerii della Chiesa. Si anteponessero i poveri, senza però escludere i ricchi, purchè questi si mantenessero del proprio. Subito prendessero l'abito e la tonsura chericale, imparassero la gramatica, il canto e 'l conto ecclesiasti Co e l'altre buone arti: e specialmente, leggessero i libri sacri, e più d'altri quelli i quali insegnano i riti della Chiesa, è l'esercizio delle confessioni. Si divisavano molte regole particolari, e si commetteva a'vescovi che facessero tutto ciò col consiglio di due de'più vecchi e gravi canonici da loro eletti. L'entrate in alcuni luoghi già destinate al sostentamento di tali giovani, isso fatto appartenessero al seminario con sottoposizione alla cura del vescovo. Ma richiedendosi oltre a ciò molte spese per la fabrica, pemaestri, e per altro, i vescovi vi provvedessero col consiglio e di due canonici, l'uno eletto da loro, l'altro dal capitolo, e di due del clero, l'uno eletto da loro, l'altro dal clero stesso: e vi facessero concorrere, oltre alla mensa episcopale, tutte

l'entrate ecclesiastiche, e tutti i beneficii, quantunque uniti a luoghi esenti e privilegiati, anche regolari, militari, e di padronato contenuti nella diocesi, e non meno tutte le rendite d'abati, e di priori, salvo é quelle d'altri seminarii, ove lor non soprabbondasse, e quelle di religiosi mendicanti e de cavalieri gerosolimitani, con amplissima derogazione de' privilegii, e con potestà di costrignere per censure, e per invocazione eziandio del braccio secolare. Se di poi o per unione di beneficii, o per altra via il seminario rimanesse o del tutto o in parte dotato, si reintegrassero da' vescovi i beneficii della detratta porzione, come la cosa il richiedesse. A fine di minor dispendio, i vescovi costrignesser coloro i quali possedevano scolasteria o beneficio a cui ella fosse congiunta, d'insegnar per se medesimi ne'seminarii quello che ad essi vescovi ben paresse, ove fossero idonei: e se no, di salariare sustituti idonei approvati dal vescovo. E nel futuro tali prebende non si dessero se non a idonei: altramente la provvisione fosse priva di valore. Se in alcuna provincia le chiese sostenessero tanta inopia che in ciascuna non si potesse fondar seminario, il sinodo pro

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