Immagini della pagina
PDF
ePub

gl'intestini, per le quali gli dura insanabile l'impedimento, e 'l tormento.

Essendosi con la diligenza assidua di tanti mesi discorso nelle raunanze de' minori teologi, e nelle particolari congreghe de'prelati sopra il sacramento del matrimonio, e sopra i mali usi di esso, e formatisi i canoni e i decreti, dopo la sessione cominciaronsi ad esporre i pareri nella maggior assemblea. E consumate in ciò quattordici congregazioni, si diè compimento a raccorli l'ultimo giorno di luglio (1). Il punto più esaminato, e più contrastato fu l'annullare o no matrimonii clandestini. E benchè il Visconti riferisse altramente il numero delle sentenze al cardinal Borromeo, nondimeno i Legati scrissero che cento quarantaquattro aveano voluto che s'annullassero, o cosa simile, come sarebbe stato, rendere inabili le persone a contrarre in tal forma: e che gli altri aveano tenuto per l'uso antico. Nel qual secondo parere si diceva (2) che

(1) Atti di Castel S. Angelo, Diario all'ultimo di luglio, e lettera de'Legati al cardinal Borromeo lo stesso giorno.

(2) Appare da una del Visconti al cardinal Borromeo de' 12 di agosto 1563.

fossero ancora i Legati Osio e Simonetta, e che 'l Morone pendesse fra due: ma essi non doveano usar della voce, salvo nella sessione. Può ben essere che l'ambiguità d'alcuni vescovi in profferire lor sentimento desse cagione di numerarli per vario modo. Ma nè pure alla parte che promoveva la nuova legge, avea soddisfatto l'esempio del canone portato in mezzo dagli eletti formatori: onde fu loro ingiunto che lo mutassero: e poi di nuovo fu esposto al comun esaminamento. Si tenne consiglio da prima (1) sopra un solo decreto di riformazione da porsi in fine de'canoni preparati e sì come ne' canoni si condannava chi negasse il valore de' predetti matrimonii fatti d'avanti, così nel decreto si toglieva lo stesso valore nel futuro sì ai matrimonii contratti senza almeno tre testimonii, si a' celebrati senza il beneplacito de' genitori, pur che il maschio non giugnesse a diciott'anni, e la femmina a sedici. Per agevolare cotal decreto, erasi egli posto per via di riformazione, e non di diffinizione: perciò che, sì come altro

(1) Atti di Castel S. Angelo de' 20 di luglio 1563.

ve s'è narrato, non era uso che nel concilio si statuisse alcun dogma con dissenso di molto numero, là dove a ordinar le riformazioni non ricercavasi altro che le più voci. Per la qual cosa i Legati mandaron presagio a Roma (1) fin dallo squittino fattone la prima volta, che se 'l decreto si fosse preso come semplice legge, sarebbe corso, se come articolo di fede, avrebbe scontrato intoppo. E quindi poi avvenne, che nell'assemblea nacque nuova controversia intorno allo stato della controversia, cioè, se un tale statuto inchiudesse dogma o no: sopra che fu lungamente disputato.

Il decreto ritornò sotto la lima più volte; ed in principio era tale, che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede, senza rendervi necessario il sacerdote; ciò che poi avanti al fine delle profferite sentenze domandarono i Francesi. Quello formato in prima da' deputati parlava così (2): La sacrosanta Chiesa di Dio inspirata dallo Spirito santo, considerando

(1) Lettera de' Legati al cardinal Borromeo nel dì ultimo di luglio 1563.

(2) Atti di Castel S. Angelo a'20 di luglio 1563.

le grandi incomodità, e i gravi peccati che hanno origine da matrimonii clandestini, e principalmente di coloro che dimorano in istato di dannazione, mentre spesso, lasciata la prima moglie con cui celatamente contrassero, sposano un'altra illecitamente in palese, e con lei vivono in perpetuo adulterio, altre volte gli ha proibiti con gravissime pene, senza però annullarli. Ma questo santo concilio, ponendo mente che per difetto d'osservanza negli uomini quel rimedio poco ha fin ad ora giovato, determina che per innanzi queʼmatrimonii i quali farannosi occultamente senza tre testimoni, saranno nulli, come col presente decreto gli annulla.

Oltre a ciò, lo stesso concilio annulla que matrimonii, i quali saranno contratti dai figliuoli di famiglia innanzi all'anno decimottavo finito, e dalle figliuole innanzi al decimosesto finito, senza consentimento de❜genitori. Rimanendo tuttavia in vigore le altre leggi promulgate contra i matrimonii clandestini.

La seconda volta, che fu a' sette d'agosto (1), il medesimo decreto venne al

(1) Atti di Castel S. Angelo.

l'assemblea diversificato in questa maniera. Ordina il santo concilio che tutte quelle persone, le quali nel tempo da venire tenteranno di contrarre matrimonio o sponsali senza la presenza almeno di tre testimoni, sieno inabili a contrarre tali matrimoni, o sponsali, e che però tutte le cose da lor fatte per contrarre il matrimonio e gli sponsali, debban esser nulle, sì come col presente decreto le annulla.

Intorno a' figliuoli di famiglia fu variato sì fattamente, che 'l matrimonio de' maschi senza il voler de' parenti fosse nullo prima de' vent'anni compiuti, e quel delle femmine prima de' diciotto compiuti; eccetto se i parenti, richiesti del loro assenso per nozze onestamente desiderate dai figliuoli, iniquamente, a giudicio del prelato, vi dissentissero; e i figliuoli con licenza del prelato contraessero il matrimonio.

Il cardinal di Loreno, la cui voce era la prima, il giorno ventesimoquarto di luglio premise, rivolto a' padri, che di gran peso gli avevano sgravati i minori teologi, da' quali innanzi alla sessione erasi disputato sopra questo tema del matrimo

« IndietroContinua »