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nio. Consigliò che a' canoni proposti se ne aggiugnesse uno, dove si condannasse l'opinion di Calvino: che per la diversità della religione, o per l'affettata assenza del consorte, o per la molesta abitazione insieme, si dissolvesse il vincolo matrimoniale. Il che allora fu approvato (1) da quaranta soli; ma di poi, concorrendovigli altri, fu ricevuto. Sopra i clandestini disse: quantunque non fossero considerate le offese le quali ne seguivano a Dio, ma i soli danni dello stato civile, scorgersi evidente non pur l'utilità, ma l'estrema necessità d'annullarli. Per tal forma di contrarre perdersi tutti i beni che ridondano alla republica dall'instituzione de' legittimi matrimoni, e dalla proibizione de'vagabondi congiugnimenti. Cotali beni esser quattro: l'union delle cognazioni, la fede maritale, il beneficio della prole, e la grazia del sacramento. Perdersi la benivolenza che risulta dalle cognazioni; perciò che sì fatti matrimoni le più volte cagionavan discordia. Perdersi la fede maritale, mentre uno de' consorti potendo a suo piacere negare il nodo matrimoniale, spesso lo

(1) Diario del Servanzio a' 23 d'agosto.

frangeva, se non dinanzi a Dio, alla vista degli uomini; ed introduceva nelletto impunitamente un'adultera quasi moglie, scacciandone la moglie quasi concubina. Oltre a ciò, darsi materia spesso alla Chiesa di rifiutare il verace matrimonio ed approvare per matrimonio l'adulterio. Perdersi il ben della prole; quando spesso interveniva che i figliuoli legittimi fossero dispettati come bastardi, e i bastardi antiposti come legittimi. E finalmente per così grave peccato commutarsi in lordura di sceleraggine la grazia del sacramento. Desiderar egli nel decreto, che oltre all' altre solennità si rendesse necessario al valore anche la benedizione del sacerdote; sì che uno de' tre testimoni avesse il grado sacerdotale. Se gli eretici volevano che i loro empi ministri benedicesser le nozze; molto più convenir ciò fare nella Chiesa cattolica, nella quale sono i veri ministri di Dio, e i veri sacerdoti.

Parimente doversi annullare i matrimonii contratti da' figliuoli senza volontà dei padri, come il decreto ordinava. Esser noto col lume della natura, ch'è uficio del padre ammogliare o maritare i figliuoli: e

però leggersi molte volte nelle comedie antiche, le quali esprimono i sentimenti universali, e naturali: io ti darò moglie: e ciò altresì aversi negli esempi della sacra Scrittura, ove sempre veggiamo che i padri hanno collocate le lor figliuole. Se per avventura essi padri volessero col negare l'assenso forzarle o a monacarsi, o a prender qualche marito loro spiacente, potervi provvedere il vescovo. Una mutazione in questa parte del decreto propose: e fu, che non dovendo tale autorità convenire ad amendue i genitori, in vece della parola, parentum, si dicesse più tosto, patrum. Nella ragion civile, eziandio secondo quelle leggi di essa che traggon origine da imperadori cristiani, come da Teodosio, da Valentiniano, e da Giustiniano, trovarsi espressamente vietati si fatti maritaggi a cui manchi la permissione del padre; senza che a tali divieti i vescovi, e i concilii avesser mai ripugnato. Potersi dunque ciò fare, ed esser d'acconcio il farlo.

Di contrario avviso fu il cardinal Madruccio, dicendo, non veder egli cagioni perchè la Chiesa dovesse muoversi a novi

tà così grande dopo l'uso continuato di tanti secoli. Volersi più tosto riparare a' disordini si col proibir quelle circustanze le quali rendevano spesso nocivi questi matrimoni, si con applicare a ciò rigorose pene.

In questa sentenza concorse Giovanni Trivigiani patriarca di Vinezia, il quale negò non pur la convenienza ma la potenza. E intorno alla giurisdizione che avesse la Chiesa in ciò, oltre al riprovarne la convenienza, si mostraron dubbiosi il Castagna arcivescovo di Rossano, Martino Rithovio, e Bastiano Vanzio vescovi di Ipri e d'Orvieto, e Diego Lainez: il quale, opponendosi ancora all'altra parte del decreto appartenente a' figliuoli di famiglia, avvertì che nè dagli eretici, nè da molte nazioni cattoliche ei sarebbe accettato: onde quivi si commetterebbono infiniti adulterii, e nascerebbe confusione intorno alle successioni legittime.

Per opposito ne affermaron la podestà e la necessità l'arcivescovo di Granata, Pier Consalvo Mendozza vescovo di Salamanca, e Francesco Zamorra spagnuolo, general de' Minori Osservanti: e furono di tal parere anche il Foscarario, ed An

tonio Cerronio vescovo d'Almeria; ma il primo aggiunse, che per occorrer efficacemente alla gravezza degli sconci, convenia, che fra i testimoni prescritti fosse ancora il parrocchiano: il secondo, non piacergli che fra' testimoni si ponesse per necessario il paroco: nè altresì che si ponessero queste parole desiderate da taluno testimoni degni di fede; perchè ne saria divenuto ambiguo il valore d'infiniti matrimoni. Rigettò poi la seconda parte che riguardava i figliuoli di famiglia, se non rimanea moderata con varie limitazioni; si come quella che toglieva la libertà d'accoppiarsi; ciò che non toglieva la prima : argomentando, non potersi render nulla una maniera di sacramento in cui è tutta l'essenza, benchè vi manchino le dovute solennità: come, per esempio, ancora che un sacerdote consacri senza le sacre vesti, fa vero sacramento, sol che visi unisca la materia, e la forma. Or consistendo l'essenza del matrimonio nel mutuo consentimento sensibile, e sol richiedendosi l'altre solennità o a decoro o a provazione, il difetto di esse, opponeva egli, non può torre il valore.

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