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si sdegnasse d'apportarla e questa fu, confessar l'errore cagionato dalla moltitudine delle cure e de'fastidii: la quale, dissero compassionevolmente, gli traeva talvolta fuor di se stessi, e rendeva loro appetibile l'esser posti nel più infelice luogo del mondo, più tosto che là dove

stavano.

Gli pregò il conte di poi ad aggiugnere un capo raccomandato a se vivissimamente nelle istruzioni regie: ciò erà, che le prime instanze in tutte le cause si lasciassero all'ordinario, qual ch'ei si fosse, o prelato inferiore, o vescovo, o arcivescovo, o d'altra fatta. E perchè i Legati negavano di proporlo allora, mostrando che l'ampiezza dell' altre materie apprestate a gran fatica entrerebbe in quell' angustia di tempo; ripregolli ad ommetter più tosto qualunque degli altri capi più ardui, sustituendo quello, il quale sarebbe accettato per poco senza contraddizione: altramente, diceva, parrebbe al re che nulla si prezzassero le sue richieste, mentre preterivasi un punto sì equo, e domandato da sua maestà sopra tutti. Onde i Legati, veggendo che ciò non era artificio per allun

gare, anzi, che'l condescendervi era strumento per abbreviare, il compiacquero, aggiugnendo il ventunesimo capo.

Con queste preparazioni s'entrò (1) nella generale adunanza il giorno settimo di settembre. E quel dì fu anche ammesso l'ambasciador di Malta nell'ultimo luogo fra gli oratori ecclesiastici de' principi secolari, cioè sotto il vescovo di Cortona: e si lesse il Breve del papa che serbava illese le ragioni de' patriarchi, degli arcivescovi, e de' vescovi. Indi cominciaronsi a pronunziare i pareri sopra gli articoli del matrimonio assettati la terza volta.

Era dannato nel terzo canone chi affermasse, non poter la Chiesa prescrivere gl'impedimenti nè più nè meno di quelli che contengonsi nel Levitico. La parola, nè meno, fu riprovata dal Lorenese, non piacendogli che sopra ciò si stabilisse un articolo di fede.

Riparlossi anche sopra la mutazione chiesta da' Vineziani, con varietà di sentenze; ma i più l'approvaron di nuovo (2).

(1) Il Diario a'7 di settembre, e gli Atti del Paleotto, oltre a quei di castello.

(2) 11 Diario a'23 d'agosto 1563.

L'argomento della precipua disputazione era il matrimonio clandestino: e per agevolarne la deliberazione, fu proposta un'altra forma (1), nella quale si temperava il toglimento del suo valore con questi detti: se pure il vescovo non giudicasse opportuno che'l matrimonio contratto publicamente in faccia della Chiesa con qualche impedimento, il quale non si possa scoprir senza scandalo, si reiteri poi, levato il medesimo impedimento, senza testimoni. Dichiara oltra ciò il santo concilio, che il matrimonio e gli sponsali contratti in presenza di tre testimoni si possano provare con due di loro, o con altra legittima prova.

Sopra i figliuoli di famiglia si ripose il decreto intorno all'età nel termine del primo tenore, cioè per gli anni diciotto ne'maschi, e pe'sedici nelle femmine: e s'aggiunse che vi si richiedesse il consentimento del padre, o dell'avolo paterno cattolico: e più oltra, questa necessità moderavasi in caso ch'essi o richiesti dissentissero ingiustamente, o stessero lungamente lontani, e'l contratto si facesse con

(1) Atti di castel S. Angelo a'7 di settembre 1563.

licenza dell' ordinario. In fine si disponeva, che i presenti decreti avesser vigore in ciascuna parrocchia dopo trenta di dal giorno della prima publicazione. Il che fra'vari buoni effetti ne recava uno allora non osservato da tutti: e questo era l'ovviare all'inconveniente ricordato dal Lainez e da altri: cioè, che fra gli eretici i quali non ubbidirebbono a quel decreto, niun matrimonio in tempo a venire sarebbe vero e niuna progenie legittima: s'ov viava, dico, a ciò, perchè ne' loro paesi non avrebbon essi lasciato promulgare il decreto: e per tanto non sarebbesi verificata la condizione sotto la quale il concilio ordinava ch'egli obligasse. Il che però non è riuscito a bastevol preservazione inverso di que❜luoghi che posseduti da'cattolici allora, e per tanto legati da questa legge promulgatavi solennemente, sono poi caduti in potere d'eretici abitatori, e signori. Ma il non provveder con suoi ordini a tutti i futuri accidenti non è colpa degli uomini, è natura dell'uomo. Già fu veduto avanti, ch'essendosi formata la prima idea del decreto intorno al matrimonio con volervi per necessari tre semplici

testimonii, e in tal modo propostasi nella mentovata congregazione de' ventiquattro di luglio, il cardinal di Loreno, che precedea tutti in dir la sentenza, e ch' era guidator de'Franzesi, e promotor precipuo delle reali domande, ricercò tosto che la forma s'alterasse in questa parte, prescrivendosi per essenziale la presenza del sacerdote. E nondimeno perchè il prescriver che v'assistessero tanti, e in particolare il sacerdote, parve un coartarne soverchiamente il valore; però non sol nella prima, ma nella seconda e nella terza forma proposta da'deputati del concilio erasi messa per necessaria la presenza di solo tre testimonii, senza menzionarvi mai parrocchiano o altro sacerdote; ancorché per l'instanza fattane da'Francesi, i padri in dir le sentenze discorressero ancora sopra l'imporre necessità o no di tal circustanza. Ben s'accordavano i più in voler tre testimonii, e non due soli, per l'agevole avvenimento che uno de'due o muoia o si assenti, e così perdasi la prova del matrimonio. Poi considerossi ch' era altresì troppo facil caso il contrarsi matrimonio a presenza di tre persone vagabonde e igno

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