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te alla fanciulla, le quali partendosi, non rimanesse testimonianza del fatto, e si cadesse ne' pristini inconvenienti: onde in modo imperfetto si provvedeva senza porvi necessità di un testimonio stabile, il quale serbasse registro de' contratti maritaggi. Tale potea deputarsi o il notaio, o il parrocchiano. Il notaio non parve acconcio; però che, essendo infiniti i notai, vedeansi in ciò due difetti: l'uno, che avrebbon potuto di leggieri le parti, almeno accordatamente fra loro, ove amendue si pentissero, occultar l'antecedente legame; l'altro che sarebbe stato difficile al magistrato il certificarsi se alcuno fosse annodato o sciolto, e se i figliuoli fosser legittimi o bastardi. Aggiugnevasi, che un notaio senza molta fatica poteva indursi o con vera o con simulata ignoranza a rogar matrimonio di tali fra cui fosse disdetto benchè per impedimento non annullante; come per esempio, se l'uno stesse allacciato di sponsali legittimi con altra persona, o per alcun misfatto gli fosse proibito il contrarre con quella, o se non fossero precedute le debite dinunzie: il che non si leggiermente s'otterrà dal parrocchiano meglio

informato di questi fatti, e più timoroso delle pene ecclesiastiche. E quantunque si possa strigner matrimonio in sua presenza eziandio contro a sua voglia; nondimeno i maritaggi illeciti, come tali a cui si prevede ostacolo o disonore, rade volte si sogliono o si posson contrarre altrove che in luoghi ritirati, dove non è si agevole di condurre il parrocchiano per inganno, o per forza. Onde per queste ragioni si mosser tanto i vescovi, quanto gli ambasciadori, e gli stessi principi della cristianità ad aver per meglio che facesse di mestiero al valore l'intervenimento del parrocchiano. Ma là dove l'instanza degli oratori francesi richiedeva che'l sacerdote al matrimonio praefuerit,la qual parola sonava più che una semplice presenza di testimonio, cioè volontà ed autorità, i padri, a fine di mantenere il più che potessero la franchezza d'accoppiarsi con rendervi necessaria meramente la sicurtà, e la stabilità della prova, non vollero che'l parrocchiano con altro vi dovesse concorrere, quanto era alla necessità del valore, se non col ministerio domandato si ma eziandio forzato dell'orecchie, e degli occhi.

Ora, venendo alle sentenze (1) che si fecero udire in quel terzo scrutinio, i tre patriarchi, e l'arcivescovo d'Otranto contradissero alla proposta ; ma fra essi il Trivigiano, e 'l Barbaro consigliavano che, per cagion dell'ambiguità, l'affare si riferisse al pontefice: là dove l' Elio con più forte impugnazione affermò, ch'egli estimava quel decreto per contrario al diritto divino; e che gli si opporrebbe fin con lo spargimento del sangue: e l'arcivescovo proruppe in rimproverare, che si volesse far una constituzione simile a ciò che s'insegnava in Ginevra.

Robustamente in contrario ragionò il Granatese. Udir egli con fastidio quello che alcuni dicevano, che per la difficultà della quistione o convenisse d'ommetterla, o di rimetterla al papa. Le difficultà dove meglio discutersi, e meglio snodarsi che in un concilio ecumenico, il quale non si rauna per le cose manifeste, ma per le dubbiose, ed ha la guardia dello Spirito santo? Ritrovarsi altrove per avventura ugual numero di teologi, e di legisti

(1) Atti del Paleotto e di Castel sant' Angelo.

T. XI.

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preclari d'ogni nazione, co'quali il pontefice potesse deliberarne? La materia esser tale, per cui sarebbesi meritamente congregato un concilio, non che si dovesse dal concilio già congregato rimetterla ad altro giudicio. Approvar egli che tai contratti nel futuro s' annullassero. Poterlo fare la Chiesa; e di ciò non dubitar veruno degli antichi scolastici o canonisti: convenire in questa dottrina il più delle sentenze: e la Chiesa stare in possesso d'introdurre impedimenti annullanti: onde chi negava tal podestà, esser tenuto a provare in essa questo difetto. Vedersi inferma la ragione, che ciò fosse ingiurioso alla libertà del matrimonio. Se non era ingiurioso, e contrario alla libertà il vietar con pena il matrimonio clandestino, com'erasi fatto per addietro, nè parimente esser tale il negargli valore. Nulla provare ciò che da molti si diceva: il matrimonio e'l sacramento avere identità fra di loro ne'battezzati; onde argomentavano, che la Chiesa, non potendo mutar l'essenza del sacramento, nè altresi potea mutar quella del matrimonio: imperò che, rispondeva egli, se due battezzati hanno intenzione di con

giugnersi in matrimonio senza prender sacramento, fra essi diverrà matrimonio, e non interverrà sacramento; come quello che non è preso da chi non vuole. Tanto non accostarsi questo decreto a Calvino, come altri arguivano, che anzi dannavanvisi due errori di Calvino: il primo, che i matrimonii clandestini fosser nulli per diritto di natura: il secondo, che la Chiesa non potesse ordinar nuovi impedimenti.

L'Aiala vescovo di Segovia richiese, che i difensori della sentenza, la qual negava alla Chiesa la podestà d'annullare i clandestini, fosser costretti a dar per iscritto loro ragioni, a fine che meglio si potessero confutare; perciò che tal opinione era mal sicura, ed impediva un decreto si utile al cristianesimo. Ammonì, che il rimetter la causa al papa non sarebbe un far onore anzi offesa al papa, quasi egli fosse giudice distinto dal concilio: là dove il concilio aveva tutta l'autorità e dalla convocazione, e dalla direzione del papa, e dall'assistervi egli nelle persone de'suoi Legati: onde il fare tal rimessione sarebbe stato il medesimo che'l trasportar deliberazione di tal gravezza dal pontefice

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