e credo che questo consistesse nel num. di quei soggetti detti Consiglieri del Podescà , poichè ho ragioni da credere che questi non costituissero il Supremo Magistrato della Repubblica, ma bensì un Corpo separato, e disţinto. Nell'anno 1200. da yna carta che noi riporteremo nel Tom. 2. contenente alcuni parci scabilici fra il Comune di Firenze, e alcuni degli Ubaldini, si rileva che il Podestà ed i suoi Consiglieri con i Consoli dei Mercanti stipularono quelle convenzioni: E che i Consoli formussero un Magistrato distinto da quello dei Consiglieri del Podescà lo. giuscifica la diversicà dei soggęcci, e la diversità degli affari rispluti alcuni dai Consiglieri, altri dai Consoli in un istesso tempo. E che i Consoli della Ciccà costituituissero il supremo Magistrato, oltre a provarlo la loro denominazione , cho pare indicar voglia Superiori della Cictà , lo prova ad evidenza la direzione del seguente Breve d' Innocenzio. III. dell'anno 1204. spedito ai fiorentini che si conserva nell'Archivio delle Riforma. gioni lib. 30. a car. 56. col quale vien confermata la pace da essi fatta l'an no avanti 1203. con i Sanesi , quale è il presente. ,, Innocentius servus servorum Dei. Dilectis Filiis Consulibus & ,, P spulo Florentino salutem & Apostosy licam Benedi&tionem. . ,, Postulatis a nobis , ut pacem , & o concordiam , quam cum Senensibus » habuistis, Aposcolico degnaremur mu„ nimine roborari . Nos igitur vestris » visis postulationibus inclinati , con» cordiam ipsam , sicuč sane pravitate ., provido facta est, & ab utraque par», té sponte recepta , & hactenus pacifi», ce observata , & in scriptis authens's ticis plenius continetur , auctoritate »s Apostolica confirmamus, & præsentis » scriptis patrocinio communivimus . » Nulli ergo omnino hominuin liceat hanc paginam nostræ confirmationis » infringere , vel ei ausu contraire te» merario. Si quis autem hoc attentare on praesumpserit indignationem Omnipo» tentis Dei , & BB. Petri , & Pauli Apo» stolorum se noverit incursurum. „ Datum Laterano Id. Maii Pontifiy catus nostri anno sectimo. Le parole della direzione Dile&tis Filiis Consulibus prova a meraviglia , che I 3 il Magistrato dei Consoli era quello che aveva il governo della Citçà , ed era il primo fra tutti gli altri, essendo ora+ mai troppo noto , che i Sovrani dirigevano le loro Lettere a quelli presso dei quali risedeva il Supremo Potere. In quale anno precisamente questi due Consigli cioè Generale , e Speciale fossero creati , non ho pocuto non ostan te la massima diligenza rinvenirlo . Io per altro non sarei lontano dal credere che ambedue repetessero il principio dagli Anni vicini al Secolo XIll. imperocchè esaminando attentamente le cara te che si trovano dal principio della Repubblica fino al primo Podestà , non ve n' è una , per qualunque affare che tracci , che ci dia idea di alcuno dei predecţi Consigli: la carta da noi sopra riportata dell'anno 1176. che contiene un fatto molto interessante per la Repubblica , darebbe certamente contezza del Consiglio se fosse esisçico. La prima norizia , che abbiamo del Consiglia che noi chiamiamo Speciale ce lo somministra la medesima carta che ci assicura dell'esistenza dell' uffizio del Podescà, la quale è dell'anno 1193. E di quel quel Consiglio che io credo il Consiglio Genera le non ne abbiamo memoria fino all'anno 1201. Se questi Consigli fossero molci anni avapei stati introdotti nella Repubblica , e precisamente nel suo cominciamento, non sò vedere per qual cagione tutte le carte di quel tempo dovessero tacerli , tantopiù che se ne incontrano alcune , che conservano le memoria di farci , che per la loro imporsi tanza non sarebbero stati risoluri se non da chi avesse avuto tutto il pubblico Potere. E se vi fosse stato un Consiglio Generale , siccome questo in ogni cempo è stato creato per la risoluzione degli affari più ardui , quelli Junque come tali sarebbero stati col suo voto risoluci. Convien credere perranto , che il solo Magistrato dei Consoli , come quelli che risolvevano tutti gli affari, nel principio della nostra Repubblica avesse un pieno potère , e che fosse il solo corpo morale rappresentante la Città , ed it Comune. Fino a qual tempo poi sem guitassero quesci Consigli non ho potu. to precisamente rinvenirlo, credo per altro che dopo non molto tempo seguis SC se qualche mutazione, e che oltre ai · soggetti che rappresentavano i Magistrati della Citcà concorresse a comporre il Consiglio Generale della Repubblica anche un numero , che certa mente esser dovea determinato, di Cittadini. Mi fa così pensare una carta dell'anno 1215. e che riporterò nel II. Tomo , contenente una Convenzione stabilita fra il Comune di Firenze e quello di Bologna , poichè osservo che separatamente ai Consoli, intervengano a quell'atto col Ticolo di Consiglieri 104. Cittadini . Come pure un' altra Carta nell'anno 1224. che contiene una Convenzione stabilica fra il Comune di Firenze, e quello di Volterra intorno a'respetcivi credicori, e debitori mi fa rilevare , che il Consiglio Generale adunato per quell'atto, si componeva colla riunione dei Magistrati della Città , e con un numero separato di Cittadini, la qual Carca è la seguente . „ In Dei nomine amen . Hec est con, cordia fa&ta , & concordata , & ordi» data , & firmata inter Domnum In gerramum de Macreco Dei gratia Pow testatem Florentie vice & nomine Cong munis Florencie de Consilio Consulum, |