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& reliquam medie, tatem Ecclesiae S. Reparatae suisque 3 Rectoribus . Et ego Petrus Nocarius „ ex Jussione D. Matilde Dei gracia Dul

cis do Marchionissae , & Judicum admonitionė scripsi.

Matilda Dei gratia si quid est . „ Ego Ardericus Judex interfui. » Ego T'euzzo Judex interfui. » Ego Ubaldus Advocatus interfui.

Colla scorta di tutti questi Documenti non vi è ragione, che possa farci dubitare della soggezione dei Fiorencini fino all'anno 1100. e però abbiamo tutto il motivo di considerare come favola ogni contrario racconto.

Varie sono le opinioni anche fra gli Scrittori più critici, che delle vicende d' Italia hanno trattato , sul principio della libertà delle Città Italiche. Carlo Sigonio scrittore degno di esser considerato , nel Lib. X. dell'opera intitolata de Regno Italiae pretende , che sul principio del XI. Secolo solamente debba fissarsi il principio della libertà delle Città Italiche. Il celebre Lodovico Muratori crede , che nell'anno 1006. le Città di Toscana godessero la libertà ,

e pa

e pare
in conseguenza ,

che seguiti il sentimento del Sigonio. Ma quanto sia falsa l' opinione di questi Scrittori rapporto alla Città di Firenze, lo provano i Documenti da me sopra riportati , e relativamente alle altre Circà Toscane osservo , che nell'anno 1058. il primo dì di Gennajo il Duca , e Marchese Goffredo di Toscana giudica in Lucca confermando a S. Anselmo Vescovo di decta Città il possesso della Chiesa di S. Alessandro , e nel mese di Giugno del seguente anno 1059. il medesimo Principe giudica in Piscinale Contado d' Arezzo, a favore della Cattedrale di quella Città. Nell'anno 1067. il medesimo Principe giudica in Pisa a favore di Guido Vescovo di quella Città. Nell' anno 1061. il dì 8. Luglio, la Duchessa Beatrice giudica in Lucca a favore dei Canonici di S. Martino; e moltissimi altri Monumenci si trovano , che actestano essere stata suddita la Toscana per tutto quel Secolo. Convien però credere che il Muratori pensasse essersi resa libera la Toscana sul nascimento dell'XI. Şecolo, perchè mancante fosse di quelle mnemorie, conservate nei no

c

stri Archivj, ed al medesimo non concesso di vedere .

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C Α Ρ Ι Τ Ο Ι Ο

0 II. Principio della Libertà di Firenze. Bbiaino veduto chiaramente nel Ca

pitolo antecedente , che fino all' anno 1100. la Città di Firenze fu soggetta ai suoi Sovrani, nè vi è alcuna ragione che possa farci nè anche dubitare , che avesse goduta la libertà . In quest' anno per altro cessano affacro le inemorie, che possino farci credere che continovasse Firenze ad esser suddita come in avanti. Da questo anno in poi non trovo più Placiti , nè Istrumenti con alcun nome di Regnante , nè alcun Giudizio tenuto da Matilda, che visse fino all'anno 1115. sebbene trovi che essa più volte nelle vicinanze di Firenze esercitò la sua Sovrana autorità , e precisamente il dì

5.
Ottobre

nel Mugello ove giudicò a favore delle Monache di Luco. Nel 1107. presso Prato , ove giudicò a favore dei Monaci di Fucec

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I 105

chio

>

chio, e nell'istesso anno giudicò nel Contado di Volterra , e in altre parti della Toscana . Le memorie , che trovo, ini fanno credere certamente essersi i Fiorencini ridotti in libertà.

Nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze trovo una carta appartenente all' anno 1101. , che contiene alcune Convenzioni stabilite fra i Fiorentini , e gli uomini del Castello di Pogna , i quali patti per parte dei Fiorentini sono stipulati da due soggetti rappresentanti il Comune di Firenze col citolo di Consoli: la qual carta non tanto per prova del mio detto, quanto per sodisfare alla curiosità degli Erudici riporterò tale quale è stata estratça da me dal suo origi. nale, ed è del seguente tenore .

In nomine Patris , & Filii , & Spiritus Sancti Amen. Nos Consul Flarenciæ juramus ad Evangelia salvare, & adjuvare, custodire , defendere homines de Pogna , & ejus Curte qui modo sunt, vel in antea erunt , & Ca

stellum , & Curtem , & eorum bona „ Communiter , & divisim in cota no„ stra forcia , & districtu , & ubicum» que potuerimus . Item pro hoc facto

fa

,, faciemus Arringum & percipiemus Po

pulo sub juramento ut hec omnia fir,, ma teneant & eis non excomandabi„ mus. Item quando eligemus arbicros

faciemus eos jurare ut inietant in con, stituto ut Consoles sequentes Civita

tis vel Rectores ita teneantur firmum „ tenere. Ec sic gradatim de Consulato

in Consulato observari debeat in per„ petuum . Item si quis Pogensis que

rimoniam feceric Consuli Florentiæ de aliquo Cive , vel Burgense teneantur

ei Consules observare justitiam tam» quam cum suo hec omnia observabi

mus bona fide ad sanum intellectum », excepto contra Imperatorem vel suos » Nuntios , & apud eos precibus adju

vabimus & exceptamus securitates 110go stras omnes acta fuerunt hec omnia

anno millesimo centesimo primo , quarto nonas Martii. Inditione quinta.

Questa è la prima memoria che si trovi dei Consoli , ed è la prima memoria , che ci dia idea della libertà di Firenze, la quale in quest'anno sembra che non possa inettersi in dubbio , imperciocchè i Fiorentini se non fossero stati liberi , ed indipendenti non avreb

bero

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