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" parti pubblicae, & reliquam medie,, tatem Ecclesiae S. Reparatae suisque Rectoribus. Et ego Petrus Notarius ,, ex Jussione D. Matilde Dei gratia Ducis & Marchionissae, & Judicum admonitione scripsi.

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Matilda Dei gratia si quid est. ,, Ego Ardericus Judex interfui. ,, Ego Teuzzo Judex interfui.

Ego Ubaldus Advocatus interfui. Colla scorta di tutti questi Documenti non vi è ragione, che possa farci dubitare della soggezione dei Fiorentini fino all' anno 1100. e però abbiamo tutto il motivo di considerare come favola ogni contrario racconto.

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Varie sono le opinioni anche fra gli Scrittori più critici, che delle vicende d'Italia hanno trattato sul principio della libertà delle Città Italiche. Carlo Sigonio scrittore degno di esser considerato, nel Lib. X. dell' opera intitolata de Regno Italiae pretende che sul principio del XI. Secolo solamente debba fissarsi il principio della libertà delle Città Italiche. Il celebre Lodovico Muratori crede, che nell' anno 1006. le Città di Toscana godessero la libertà,

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e pare in conseguenza, che seguiti il sentimento del Sigonio. Ma quanto sia falsa l'opinione di questi Scrittori rapporto alla Città di Firenze, lo provano iDocumenti da me sopra riportati, e relativamente alle altre Città Toscane osservo, che nell' anno 1058. il primo dì di Gennajo il Duca, e Marchese Goffredo di Toscana giudica in Lucca confermando a S. Anselmo Vescovo di detta Città il possesso della Chiesa di S. Alessandro e nel mese di Giugno del seguente anno 1059. il medesimo Principe giudica in Piscinale Contado d' Arezzo, a favore della Cattedrale di quella Città. Nell' anno 1067. il medesimo Principe giudica in Pisa a favore di Guido Vescovo di quella Città. Nell' anno 1061. il dì 8. Luglio, la Duchessa Beatrice giudica in Lucca a favore dei Canonici di S. Martino; e moltissimi altri Monumenti si trovano, che attestano essere stata suddita la Toscana per tutto quel Secolo. Convien però credere, · che il Muratori pensasse essersi resa libera la Toscana sul nascimento dell' XI. Secolo, perchè mancante fosse di quelle memorie, conservate nei no

stri Archivj, ed al medesimo non concesso di vedere.

CAPITOLO

II.

Principio della Libertà di Firenze .

Bbiamo veduto chiaramente nel Capitolo antecedente, che fino all' anno 1100. la Città di Firenze fu soggetta ai suoi Sovrani, nè vi è alcuna ragione che possa farci nè anche dubitare, che avesse goduta la libertà. In quest'anno per altro cessano affatto le memorie, che possino farci credere che continovasse Firenze ad esser suddita come in avanti. Da questo anno in poi non trovo più Placiti, nè Istrumenti con alcun nome di Regnante, nè alcun Giudizio tenuto da Matilda, che visse fino all' anno 1115. sebbene trovi che essa più volte nelle vicinanze di Firenze esercitò la sua Sovrana autorità, e precisamente il dì 5. Ottobre 1105. nel Mugello ove giudicò a favore delle Monache di Luco. Nel 1107. presso Prato, ove giudicò a favore dei Monaci di Fucec

chio, e nell' istesso anno giudicò nel Contado di Volterra, e in altre parti della Toscana. Le memorie, che trovo, mi fanno credere certamente essersi i Fiorentini ridotti in libertà .

Nell' Archivio delle Riformagioni di Firenze trovo una carta appartenente all' anno 1101., che contiene alcune Convenzioni stabilite fra i Fiorentini, e gli uomini del Castello di Pogna, i quali patti per parte dei Fiorentini sono stipulati da due soggetti rappresentanti il Comune di Firenze col titolo di Consoli: la qual carta non tanto per prova del mio detto, quanto per sodisfare alla curiosità degli Eruditi riporterò tale quale è stata estratta da me dal suo originale, ed è del seguente tenore.

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In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Nos Consul Florentiæ juramus ad Evangelia salvare, & adjuvare, custodire, defendere homines de Pogna, & ejus Curte qui modo sunt, vel in antea erunt, & Castellum, & Curtem, & eorum bona Communiter, & divisim in tota no,,stra fortia, & districtu, & ubicum», que potuerimus. Item pro hoc facto

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faciemus Arringum & percipiemus Populo sub juramento ut hec omnia fir,, ma teneant & eis non excomandabimus. Item quando eligemus arbitros faciemus eos jurare ut mi&tant in constituto ut Consoles sequentes Civitatis vel Rectores ita teneantur firmum ,, tenere. Et sic gradatim de Consulato in Consulato observari debeat in perpetuum. Item si quis Pogensis querimoniam fecerit Consuli Florentiæ de aliquo Cive, vel Burgense teneantur ei Consules observare justitiam tam», quam cum suo hec omnia observabi,, mus bona fide ad sanum intellectum ,, excepto contra Imperatorem vel suos Nuntios, & apud eos precibus adjuvabimus & exceptamus securitates nostras omnes acta fuerunt hec omnia ,, anno millesimo centesimo primo, quar,, to nonas Martii. Inditione quinta.

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Questa è la prima memoria che si trovi dei Consoli, ed è la prima memoria, che ci dia idea della libertà di Firenze, la quale in quest'anno sembra che non possa mettersi in dubbio, imperciocchè i Fiorentini se non fossero stati liberi, ed indipendenti non avreb、

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