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Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore 1856 praesentium facimus:

Postquam inter Nostrum et Plenipotentiarium Regiae Suae Celsitudinis, Serenissimi Mutinae Ducis, de mutua extraditione tam maleficorum quam desertorum et aliorum muneri militari sese subducentium, Conventio Mutinae die vigesimo tertio mensis Junii anni currentis inita et signata est tenoris sequentis :

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ecc. ecc.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ecc. ecc.

Convinti che la facilità che trovano i delinquenti di uno Stato di rifuggirsi in un altro limitrofo, sottraendosi in questo modo al rigore delle Leggi,produce una maggiore frequenza di reati; e volendo provvedere ad un oggetto tanto importante alla pubblica tranquillità ed al vantaggio de' due Stati, hanno determinato di conchiudere una Convenzione per l'arresto e reciproca consegna dei delinquenti medesimi; nella quale Convenzione hanno pure trovato opportuno di comprendere le disposizioni risguardanti l'arresto e la consegna scambievole dei disertori e dei refrattarj, stabilite già fra i due Governi col Cartello 24 ottobre 1818, introducendovi soltanto alcune lievi modificazioni che l' esperienza ha mostrato essere opportune.

Hanno quindi a tale e effetto rispettivamente nominati i Loro Plenipotenziarj cioè:

Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, l'Illustrissimo Signor Barone Edoardo di Lebzeltern, Cavaliere dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Commendatore del R. Ordine dell' Aquila Estense, Cavaliere dell' Ordine I. Russo di S. Stanislao di I. Classe e Cavaliere di I. Classe dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, decorato dell' Ordine Ottomano pel merito, e Suo Ministro Residente presso le Corti di Modena e di Parma; e

Sua Altezza Reale, Sua Eccellenza il Signor Conte Giuseppe Forni, Consigliere di Stato della R. A. S., I. R. Ciamberlano, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine dell' Aquila Estense, Commendatore dell' Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine d'Isabella la Cattolica, Commendatore dell' I. Ordine della Corona di Ferro, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe di Toscana, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe, Commendatore dell'Ordine Portoghese di Nostra Signora della Concezione, e Suo Ministro degli affari esteri.

I quali in virtù dei loro pienipoteri hanno convenuto e convengono nei seguenti Articoli:

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Ogni individuo che imputato o condannato negli Stati di una delle due Alte Parti contraenti per reato espresso nell' Articolo 20 della presente Convenzione si rifugiasse negli Stati dell' altra, sulla dimanda che in via diplomatica ne sarà fatta dal Governo nel di cui territorio il reato è stato commesso, dovrà essere arrestato e consegnato al Governo richiedente.

Articolo 2.

Il reato pel quale, a norma del precedente Articolo 1o, l'estradizione sarà concessa dal Governo Austriaco deve essere uno di quelli che, giusta le Leggi penali degli Stati Estensi, venga dichiarato punibile con pena non minore di un anno di carcere. In contrario l'estradizione da parte del Governo Estense sarà accordata per quei reati che sono qualificati di crimine dal Codice penale Austriaco.

Articolo 3.

L'arresto e la consegna di un imputato suddito del Governo richiedente si eseguirà anche per un reato commesso fuori degli Stati delle due Alte Parti contraenti, quando esso sia della natura dei contemplati nel precedente Articolo 2o, e quando non faccia ostacolo alla estradizione un Trattato esistente fra lo Stato richiesto e quello nel quale sia stato commesso il reato.

Ciò avrà luogo anche per un imputato non suddito dei due Stati contraenti, quando l' imputazione sia di alto tradimento, ovvero di falsificazione di carte di credito pubblico o di moneta in danno dello Stato richiedente la consegna, e sempre quando non formino impedimento a concederla Trattati esistenti fra lo Stato richiesto e quello di cui l'imputato è suddito o nel territorio del quale ha delinquito.

Articolo 4.

Non è ammessa l' estradizione a carico dell' individuo che per origine o per naturalizzazione anteriore al misfatto sia suddito del Governo negli Stati del quale si è ricoverato. Procederanno in tali casi a norma delle patrie Leggi le Autorità del Governo richiesto, cui si farà pervenire nelle vie diplomatiche copie degli atti compilati. Sulla sudditanza del delinquente decidono le leggi dello Stato a cui è chiesta l' estradizione.

Articolo 5.

Qualora l'individuo di cui si domanda l' estradizione si trovasse imputato di reato anche nel territorio del Governo richiesto, la consegna sarà differita sino all'esito del giudizio, ed in caso di condanna,

sino al tempo in cui sarà compiuta la espiazione della pena. Rimane 1856 però nella facoltà del Governo richiesto di non differire la consegna dell' imputato o condannato quando il reato avvenuto ne' suoi Stati fosse notabilmente meno grave di quello commesso negli Stati dell'altro.

Articolo 6.

Per reato avvenuto negli Stati di uno dei due Governi contraenti e appartenente alle categorie indicate nell' Articolo 2o della presente Convenzione, non concederà l'altro Governo grazia nè permetterà che l'imputato o condannato sia munito di salvo-condotto il quale porti ostacolo al suo arresto ed alla sua estradizione.

Articolo 7.

La domanda per arresto e per estradizione, da farsi sempre come si disse per la via diplomatica, dovrà essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o dal mandato di arresto o da altro documento che ad esso equivalga, spedito in forza di decisione delle Autorità competenti. Nel mandato o nel documento equivalente, dovrà essere designato il misfatto pel quale si domanda la estradizione e la pena corrispondente secondo le Leggi dello Stato richiedente. Si aggiungeranno anche i connotati per facilitare le ricerche e l'arresto del delinquente e stabilirne l' indentità.

Limitativamente però al solo arresto le competenti Autorità giudiziarie ed anche gli Uffiziali di Polizia dei due Stati potranno intendersi fra loro e farlo eseguire, ma coll' obbligo di renderne immediatamente avvertito il Governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere nel modo anzidetto a domandare e ad accordare, se vi ha luogo, la consegna dell' arrestato.

Articolo 8.

Nel caso di estradizione, l'imputato o condannato si consegnerà unitamente alle carte a lui sorpresse o compilate in occasione del suo arresto dalle Autorità del Governo richiesto ed agli oggetti che, come relativi al misfatto, si trovassero assicurati dalle Autorità medesime.

Articolo 9.

Nel caso di non estradizione perchè l'imputato o condannato è suddito del Governo richiesto, gli oggetti, come nel precedente Articolo assicurati, si restituiranno al proprietario tosto chè di essi non abbiasi più bisogno in giudizio.

Articolo 10.

Ciascuno dei Governi contraenti seconderà la domanda che pel ricevimento di testimonianza in materia penale di persone esistenti ne suoi Stati riceverà dall' altro Governo.

1856

Disporrà all' effetto che l'Autorità, nel cui territorio giurisdizionale trovasi il testimonio, ne riceva la dichiarazione sul prospetto di fatti inviato nelle vie diplomatiche dal Governo richiedente.

Si riceverà con giuramento la dichiarazione del testimonio purchè non sia egli minore d'anni quattordici.

Gli atti relativamente assunti si faranno giungere al Governo richiedente senza porre a suo carico le spese occorse per la loro compilazione.

Articolo 11.

Andranno a carico del Governo richiesto le spese fatte ne' suoi Stati così per compilazione di carte, come per arresto, detenzione, mantenimento del detenuto povero non che pel trasporto dell'imputato o condannato sino al luogo destinato per farne la consegna. Entrano in questa disposizione anche le spese pel trasporto nel suddetto luogo degli oggetti assicurati come relativi al misfatto, e di quelli che sarebbero da restituirsi al proprietario a procedura ultimata.

Articolo 12.

Se in una procedura criminale aperta negli Stati d' uno dei Governi contraenti fosse implicato alcun suddito dell' altro Governo, e nel corso del giudizio sorgesse il bisogno di sentire il correo o complice, lo Stato richiesto dovrà prestarsi alla dimanda che gli venisse diretta di tale individuo, afinchè il confronto abbia luogo nel territorio dello Stato richiedente; a condizione però che, cessato il bisogno, l'individuo venga restituito al proprio Governo onde essere giudicato dalle patrie Autorità. In tal caso lo Stato richiedente dovrà sopportare le spese per la conduzione del correo o complice arrestato sino al luogo della confrontazione, per la sua dimora in luogo, e per ia sua restituzione in patria, e dovrà avere cura di farne sorvegliare la sicurezza.

Articolo 13.

Oltre ai casi contemplati nell' Articolo 2o di questa Convenzione avrà luogo ancora l'estradizione a carico dei disertori da qualunque corpo di Truppe del Governo richiedente. Sono anche compresi in questa categoria coloro che per coscrizione o per leva destinati alla milizia si rendessero refrattarj.

Ogni individuo quindi appartenente a fanteria od a cavalleria, od a qualunque Corpo e Ramo militare delle Truppe Austriache od Estensi che passasse sul territorio dell' altro Governo senza essere munito di passaporto o di regolare foglio di via, deve essere immediatamente fermato successivamente consegnato, quando anche non fosse stato ancora richiesto, unitamente alle armi, oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli e qualunque altra cosa che avesse seco trasportato.

Articolo 14.

Tutte le Autorità civili e militari ed in particolare i Comandanti militari più vicini alle frontiere dei due Stati, sono obbligati di invigilare colla massima attenzione onde nessun disertore dalle Truppe di una delle due Alte Parti contraenti passi le frontiere nè trovi assistenza od asilo negli Stati dell' altra. Appena che sarà loro pervenuto l'avviso da parte delle Autorità del vicino Governo di un caso di diserzione, saranno esse obbligate di corrispondere nel più breve spazio di tempo a tale reclamo e far conoscere alle Autorità che si sono alle medesime dirette le disposizioni prese per ritrovare il dj

sertore.

Articolo 15.

Seguito l'arresto del disertore, ne sarà dato avviso dentro ventiquattro ore, o quanto più presto potrà farsi, al Comandante del posto militare il più vicino alla frontiera colle possibili indicazioni del Reggimento o Corpo dal quale avrà disertato, e con quelle del giorno del di lui arresto e degli effetti che avrà presso di sè. Questo Comandante, appena ricevutone l'avviso, spedirà un distaccamento alla frontiera per ricevere dal distaccamento della Forza arrestante in consegna il disertore e per rimborsare, dietro le norme fissate dall' Articolo 24, le spese che avesse causate durante l' arresto pel proprio mantenimento, come pure per quello del cavallo, se l'avesse seco condotto, e supplire altresi alla ricompensa o taglia stabilita all' Articolo 25. In difetto di particolare designazione di luogo per parte del Comandante suddetto varrà sempre lo stabilito nell' Articolo 30o per le località ove debbono seguire le ordinarie consegne.

Si redigerà poi dai due Comandanti processo verbale dell' avvenuta consegna del disertore, e si rilascieranno rispettivamento dai medesimi le quietanze degli effetti tutti rinnvenuti presso di lui e consegnati, non che dell' eseguito pagamento della ricompensa e delle spese come sopra occasionate dallo stesso.

Articolo 16.

Se fosse riconosciuto che l'individuo fermato avesse anche disertato dalle Truppe di un altro Sovrano, col puale sussista una Convenzione per la reciproca consegna dei disertori, dovrá non ostante venir esso restituito a quella Truppa dalla quale è in ultimo luogo fuggito.

Articolo 17.

Ogni distaccamento spedito ad inseguire un disertore dovrà fermarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro lo Stato vicino che un uomo munito di apposito fogli di via fino al luogo più prossimo per far richiesta del disertore a quelle Autorità civili e militari.

1856

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