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Se un disertore per mezzo di travestimento, falsi passaporti o in altra maniera qualunque pervenisse, ad onta di tutte le misure di precauzione prese, ad eludere la vigilanza della Autorità confinaria e furtivamente passare nello Stato dell' altro Governo, o farsi arruolare nelle sue Truppe in qualsivoglia Reggimento o Corpo, una volta che sia riconosciuto dovrà tosto essere restituito al Governo dalle cui Truppe è fuggito.

Articolo 19.

In ogni caso l' estradizione non avrà luogo pel disertore suddito del Governo richiesto, ed in tale circostanza si restituiranno al Governo richiedente soltanto le armi, i cavalli e gli oggetti qualunque militari, non che tutto ciò che questo disertore avesse seco asportato e non fosse di sua proprietà, ma pur fosse stato provvisoriamente posto in sicurezza nel territorio del Governo richiesto.

L'individuo però disertato e non restituito, sulla requisitoria del Governo dalle cui Truppe è fuggito e dietro la consegna degli Atti relativamente compilati, verra invece dal proprio Governo processato e condannato ad una pena più mite di quella comminata dalle patrie Leggi nei casi analoghi, ed esclusa quindi sempre la pena di morte.

Qualora però il disertore abbia nello stesso tempo commesso un reato al quale le Leggi appongano la pena di morte, in tal caso l'applicazione di questa non resta esclusa.

Articolo 20.

Se all'atto del reclamo di un disertore si elevassero dei dubbi sopra le precise circostanze della di lui diserzione, questi dubbi non potranno in verun modo servire di pretesto per rifiutarne la consegna. Se il dubbio poi cadesse sopra la sudditanza si seguiranno le norme indicate a'l' Articolo 40.

Articolo 21.

Anche quegli individui che, non essendo ancora formalmente arrolati nel militare, avessero tentato di sottrarsi alla coscrizione o alla leva fuggendo nel territorio dell'altra Parte contraente, dovranno, sopra la domanda del rispettivo loro Governo o del Comandante della Provincia alla quale essi appartengono, essere arrestati, consegnati e trattati secondo le loro patrie Leggi referibili alla coscrizione o alla leva.

Alla lettera requisitoria saranno possibilmente uniti i connotati personali del reclamato, come viene stabilito nell' antecedente Articolo 70 relativamente ai delinquenti; e quanto alle modalità della

consegna si avranno in vista le indicate all' Articolo 150 rapporto 1856 ai disertori, colla differenza però che in questo caso spettino all' Autorità più prossima, da designarsi dall' Autorità richiesta, quelle obbligazioni che nel citato Articolo incombono al Comandante del posto militare più vicino alla frontiera.

I due Stati contraenti però reciprocamente convengono che i giovani che si fossero sottratti come sopra, e che saranno restituiti al seguito di questa Convenzione, non andranno soggetti ad alcuna pena afflittiva.

A completamento poi delle disposizioni portate dal presente Articolo, i due Stati suddetti s'impegnano di non ricevere rispettivamente nelle proprie Truppe nessun suddito dell'altra Parte contraente, qualora questi non provi, mediante formale certificato delle competenti Autorità, ch'esso ha già soddisfatto alle Leggi militari della sua patria, od ha ottenuto l'esenzione dalla coscrizione, oppure qualora il medesimo non produca regolare permesso di entrare a servizio militare dell' altro Stato.

Articolo 22.

A nessuno dei disertori reciprocamente restituti sarà inflitta la pena capitale purchè non abbia effettuata la propria diserzione in tempo di guerra, o che non siasi reso colpevole di alcun altro delitto contro di cui le Leggi prescrivessero una tal pena.

Articolo 23.

Se un disertore dopo la sua diserzione avesse commesso un delitto o se ne fosse reso complice nel paese ove è fuggito, egli sarà ciò non ostante restituito al Governo alla cui Truppa appartiene. In tal caso le Autorità di questo Governo, sopra comunicazione da farsi ad esse di tutte le carte relative al delitto commesso, faranno giudicare e punire il disertore conformemente alle Leggi vigenti in tale Stato, e sarà loro cura di comunicare copia del giudizio criminale che verrà poi pronunziato, alle Autorità del luogo ove ha commesso il delitto.

Articolo 24.

Sarà corrisposto a ciascun disertore, qualunque sia la di lui qualità, a titolo di giornaliero mantenimento, una razione di pane, e 25 centesimi di Lira austriaca o simili 22 di Lira italiana, e pel cavallo, qualora ne avesse seco trasportato, una solita razione. Le razioni verranno conteggiate secondo i prezzi correnti nei mercati del luogo ove il disertore sarà stato custodito.

Articolo 25.

Quelli che arrestassero e consegnassero un disertore, avranno una ricompensa ossia taglia di otto fiorini moneta di convenzione

I. Recueil.

5

1856 pari ad It. L. 20. 88 in moneta corrente per ogni uomo a piedi, e di dodici fiorini o di It. L. 31. 32 per ogni uomo di cavalleria unitamente al cavallo.

Pari premio riceveranno pure coloro che indicassero un disertore, dopo per altro che sarà stato arrestato e che il fermo di questo avesse avuto effettivamente luogo in conseguenza di una tale indicazione.

Articolo 26.

Le prescrizioni e le norme fin qui stabilite dovranno pure essere osservate relativamente alle persone di servizio degli Ufficiali, le quali ricevessero soldo dallo Stato e che passassero sul territorio di una delle due Alte Parti contraenti, semprecchè però vi sia una preventiva reclamazione.

Articolo 27.

I sudditi di una delle due Parti contraenti che nel territorio dell'altra si rendessero in qualsivoglia modo rei di tentato od eseguito arrolamento, di induzione a disertare o di tentativo verso i sottoposti alla coscrizione o alla leva, onde persuaderli a sottrarsi agli effetti delle medesime, e che fuggendo in patria si sottraessero alla punizione; ed anche i sudditi come sopra che dalla patria tentassero di agire nei modi summentovati sopra i sudditi dell' altro Governo, saranno dietro analoga requisitoria processati nel proprio Stato, e condannati giusta quanto dispongono le leggi del medesimo, e come se il reato fosse stato commesso verso i militari, od i sottoposti alla coscrizione o alla leva del proprio paese.

Articolo 28.

Resta severamente proibito a tutti i sudditi dei due Governi contraenti di comprare dai disertori dalle Truppe dell' altro Stato la minima cosa attenente a vestiario, abbigliamento, cavalli, armi ed altro. In qualunque luogo simili effetti fossero ritrovati, saranno considerati come proprietà rubata, e verranno restituiti al Reggimento e Corpo a cui appartiene il disertore, ed il possessore dei medesimi non potrà mai avere in nessun tempo o caso diritto ad indennizzazione di sorte alcuna. Chiunque si permettesse di trasgredire a tale divieto sarà inoltre punito con una multa di 10 fiorini pari ad It. L. 26. 10, tostocchè fosse provato che il compratore non ignorava, o per la natura o provenienza dell' effetto comprato o altrimenti, che quello proveniva da un disertore.

Articolo 29.

Qualora in forza della Convenzione militare stipulata tra S. M. I. e R. Ap. e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena il 24 dicembre

1847 le Truppe di una delle Alte Parti operassero o stanziassero 1856 nei Dominii dell' altra, verrà provveduto, mediante separata e transitoria Convenzione alle variazioni che la straordinarietà delle circostanze consiglierà di indurre agli Articoli 14, 15 e 17, della presente Convenzione.

Articolo 30.

Il luogo destinato a consegnare l'imputato o condannato, ed in mancanza d'altra più speciale designazione, anche il disertore od il refrattario, è Novi o Brescello per l'individuo chiesto dal Governo Austriaco, e la Moglia di Gonzaga o Viadana per l'altro domandato dal Governo Estense.

Articolo 31.

La presente Convenzione si pubblicherà negli Stati dei Governi contraenti dopo il cambio dello ratifiche, che avrà luogo entro un mese o più presto se si può, e sarà in osservanza dopo giorni quindici da quello in cui verrà eseguito il cambio suddetto.

Articolo 32.

Verificatosi il cambio stesso cesserà quindi d' essere in vigore la Convenzione stipulata il 24 ottobre 1818 tra i Plenipotenziarii di S. M. I. e R. Ap. e di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena per l'arresto e la reciproca consegna dei disertori.

Articolo 33.

La Convenzione presente avrà la durata di cinque anni, e si intenderà come rinnovata di quinquennio in quinquennio sino alla dichiarazione in contrario di uno dei due Governi.

Fatto a Modena questo giorno ventitrè 23 giugno mille ottocento cinquantasei.

(L. S.) E. Lebzeltern m. p.
(L. S.) G. Forni m. p.

Nos visis et perpensis omnibus et singulis conventionis hujus articulis, illos omnes gratos acceptosque habere hisce declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro Caesareo-Regio adpresso firmari jussimus.

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna, die 12. mensis Julii anno 1856, Regnorum Nostrorum octavo.

Franciscus Josephus m. p. LS

Comes a Buol-Schauenstein m. p.

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23 juin 1856. Traité entre l'Autriche et le Duché de Modène relatif à l'exécution de la convention pour l'extradition des criminels et des déserteurs pour le cas, où les troupes de l'une des parties contractantes opéreraient ou seraient stationnées dans le territoire de l'autre.

(R. G. B. 1856, Nr. 154.) Staatsvertrag zwischen Oesterreich und Modena vom 23. Juni 1856, in Betreff der Durchführung der gleichzeitig abgeschlossenen Convention wegen gegenseitiger Auslieferung der Verbrecher, Deserteure, Conscriptions- und RecrutirungsFlüchtlinge in dem Falle, als die Truppen des einen oder anderen der contrahirenden Theile im Gebiete des zweiten operiren oder stationirt sind.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Postquam inter Nostrum et Plenipotentiarium Regiae Suae Celsitudinis, Serenissimi Mutinae Ducis, die vigesimo tertio mensis Junii anni currentis Conventione de mutua extraditione malificorum, desertorum et aliorum muneri militari sese subducentium conclusa, eodem die alia etiam Conventio in hunc finem inita et signata est, ut normae constituerentur quibus haec praefata tum quoque ad executionem manderetur, si aliquando copiae unius ambarum contrahentium partium in Dominiis alterius juxta conventionem militarem ddo. 24. Decembris 1847 operarentur aut stationes haberent, tenoris sequentis:

Il Governo Austriaco ed il Governo Estense avendo sentita la convenienza di regolare di comune accordo le modificazioni da appor-tarsi ad alcuni Articoli della Convenzione stipulata oggi stesso per l'arresto e la reciproca consegna dei malfattori, dei disertori e dei refrattarj, ogni qualvolta, in forza della Convenzione militare conchiusa il 24 dicembre 1847 tra S. M. I. e R. Apostolica e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, le Truppe di una delle due Alte Parti contraenti operino o stanziino nei Dominii dell' altra;

I Plenipotenziarii dei due Governi predetti, cioè per Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, l' Illustrissimo Signor Barone Edoardo. di Lebzeltern, Cavaliere dell' I. R. Ordine Austriaco di Leopoldo, Commendatore del R. Ordine dell' Aquila Estense, Cavaliere dell'Ordine I. Russo di S. Stanislao di I. Classe, e Cavaliere di prima

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