Immagini della pagina
PDF
ePub

NOTA XXII. (B)

Febbraio 1395.

Assoldamento di fanterie.

« Malvoltum Joh. de Florentia in conestab. 25 peditum et duor. equor., sua computata persona, inter quos sint 12 balistarii, unus ragazinus, unus tamburinus, et unus bandera rius pro tempore et termino sex mensium.......cum stipendio fl. 6 (?) pro persona sua, flor. 6, sol. 13, den. 4 ad aurum pro quolibet balistario, et flor. unius, sol. X pro dicto ragacino, et flor. 3 pro quol. dict. equor., et L. 9, sol. X f. p. pro quol. alior. peditum ».

(Deliberazioni e Stanziamenti, no 15.)

N.B. In ognuna di queste bandiere di fanti vi è già al. meno un tamburino.

NOTA XXII. (C)

Dicembre 1438.

Assoldamento di una bandiera di fanti.

Gregorium Ricii, voc..... la Vecchia de Aretio in conesta. bilem 30 peditum, ejus computata persona, quor. decem sint balistarii, totidem cum lanceis longis, et ceteri pavesarii: in quor. pavesarior. numero possit scribere usque in tres equos sive ronzinos pro tempore 4 mensium..... cum stipendio lib. 12, flor. p. pro quolibet dictor. balistar. et lancear, longar., et lib. X, f. p. pro quolibet aliorum pro mense........ »

(Deliberazioni e condotte, n° 27.)

NB. Tali sono pressochè tutte le condotte delle fanterie verso cotesti tempi.

NOTA XXII. (D)

A. 1482.

Assoldamento di una bandiera di funti corsi.

I dieci di balia conducono Pier Andrea de' Gentili corso con 200 provvigionati, fra cui 7 caporali; a fior. 20 per lui, 7 per caporale, 3 per ogni altro, il fior. di 16 grossi. «Et in dicta conducta scribere et tenere impune possit loco provisionis septem bestias cujusmodi voluerit, et duos mulos seu muliones, et unum paggium seu ragazzinum (Libro delle Condotte di soldati, no 37. fol. 19.)

[ocr errors]
[blocks in formation]

NOTA XXII. (A)

(a Parte V. cap. 1. §. 1. pag. 247).

A. 1482.

Ristretto dei patti di condotta del conte Niccolò
degli Orsini di Pitigliano.

Sia condotto per due anni con provisione di ducati 20m. l'anno, con le ritenzioni solite.

Abbia in tempo di guerra uom. d'arme e corazze almeno 130, e per ciascuno quattro uom. e quattro cavalli, oltre 40 balestrieri a cavallo secondo l'uso d'Italia.

In tempo di pace abbia l'anno duc. 12m., e in propor. zione sia diminuito il numero della sua gente.

Dovendosi a tempo di guerra dar provvigionati al detto conte, gli si dieno i denari, ei li faccia, poi li consegni a

mostra.

Item che il prefato signor Conte Nicola abbia el titolo, e appellisi Governatore Generale delle genti d'arme della Rep. Fiorentina, e non sia tenuto obbedire al presente capitaneo di quella più che il detto Conte si voglia».

In tempo di guerra abbia di presto cinque paghe, e di pace tre: debba scriver la sua compagnia 36 di dalla prestanza, e scriverla due volte l'anno.

Obbedisca in tutto e contro tutti, salvo Siena e lo Stato proprio, ai comandi dei signori x di balia, e commissarii. Abbia tempo a rimettere i cavalli morti o presi 15 dì, facendone legal fede agli officiali di condotta.

Si possan ritenere alle sue genti le appuntature ne'pagamenti, purchè non passino la paga d'un mese.

Sia lecito far la loro volontà de' prigioni, tranne capitani, e ribelli, che il Comune comprerà a taglia convenevole.

13. Item perchè soldati e loro ductori sono più audaci e feroci ad expugnar le terre de' nemici quando hanno spe ranze di far preda, vollono che per durante la presente con

dotta il detto Magn. Conte Niccola o alcuno de detta sua compagnia se per forza o inganno, virtù o fraude pigliassino o acquistassino città, castella, fortezze o luoghi de' nemici del Comune di Firenze, o altri contro i quali detto Comune avesse guerra, tutti i prigioni e beni mobili che fussono in detti luoghi presi, siano e appartenghino al detto Magn. Conte Niccola e detta sua compagnia; ma i luoghi e beni immobili siano e appartenghino al Comune di Fi

renze".

<< Item che a detto Magn. Conte Niccola sia lecito mandare e tenere a Firenze e dovunque vorrà pe' suoi bisogni uno cancelliere con due famigli e tre cav..... de descripti, senza perdere soldo ....

Item che delle offese, quistioni et ingiurie che fussino o apparissino durante la presente condotta fra alcuni della compagnia del detto M° C. N. fuori della città di Fir., non si possi conoscere nè intromettersi alcuno Rettore, Commissario officiale delle .... ma solo detto C. Niccola... salvo in crimine lesæ majestatis.

....

17. Item che il prefato M° C. N. e ciascuno di detta sua compagnia co'loro cav. armi ed arnesi.. possano liberamente.... dimorare, stare nelle terre.... ... del prefato Comune di Firenze e suoi subditi.... fra il termine di due mesi dal dì della finita, e poichè sarà finita la pre sente condotta. E da dette terre e luoghi possa e debba avere le vittovaglie opportune per sè e detta sua compagnia e cavalli a giusto e competente prezzo e come si vendessi agli abitat. del luogo. E volendosene partire, lo possa senza ostacolo ".

« IndietroContinua »