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to più tosto si potesse facessero publicare ed esplicare il presente decreto in tutte le loro diocesi, e ciò il primo anno frequentemente, gli altri anni, secondo che giudicassero acconcio. Questo decreto in qualsivoglia parrocchia incominciasse ad aver vigore trenta giorni dopo la prima publicazione fattane in quella parrocchia.

2. Essersi sperimentato, che per la moltitudine degl' impedimenti spesso ignorantemente si contraeva matrimonio ne casi vietati, e di poi o vi si rimanea con peccato, o si facea separazione con iscandalo: volerli però il concilio diminuire. Cominciando dalla cognazione spirituale: secondo le instituzioni de sacri canoni, fosse nel battesimo uno solo il compare, o il più un compare, e una comare, tra' quali e il battezzatore per l'una banda, e tra il battezzato, e i suoi genitori per l'altra risultasse uno spiritual parentado. Il battezzatore prima domandasse coloro a cui tocca, chi avessero scelto per compare e per comare, e quelli soli ammettesse a prendere il portato, e ne scrivesse i nomi nel libro, e gli ammonisse del contratto parentado: il quale surgesse fra loro soli, benchè più toccassero il portato in quell'azione. E il me

desimo avvenisse nel cresimare: ove dal concilio si nomina un solo che tenga il cresimato.

3. L'impedimento chiamato, di publica onestà, non risultasse in virtù di sponsalizio nullo, nè mai si stendesse oltra il primo grado.

4. L'affinità contratta per cagion di concubito fornicario, in quanto è impedimento annullante, non passasse oltra il secondo grado.

5. Chi facesse matrimonio scientemente in gradi proibiti, fosse separato senza speranza d'ottener dispensazione, maggiormente se avesse poi consumato il matrimonio. Benche l'avesse contratto ignorantemente, soggiacesse alle medesime pene in caso che da lui fossero state neglette le solennità ingiunte dalla Chiesa, ma se l'avesse osservate, ove l'ignoranza fosse stata probabile, si potesse dispensarvi gratuitamente. Intorno al contrarre i matrimonii, o non si desse dispensazione alcuna, o rade volte, per cagione, e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensasse, salvo tra' principi grandi, e per cagione publica.

6. Fra il rapitore e la rapita non si

possa contrarre fin che questa non ritorni in piena e sicura franchezza. Il rattore e tutti gli aiutatori e fautori sieno perpetuamente infami e incapaci di qualunque dignità: e se fossero cherici, cadano dal grado. Il rapitore, o che si ammogli, o che non si ammogli con la rapita, sia tenuto di dotarla convenevolmente ad arbitrio del giudice.

7. Perchè spesso i vagabondi prendono in più luoghi più mogli, il concilio ammonisce e coloro a'quali appartiene, che non ammettano di leggieri tali uomini a far matrimonio, e i magistrati secolari che gli raffrenino: e comanda a parrocchiani che non assistano a'matrimonii loro senza premetter diligente inquisizione, con informarně poi l'ordinario, e averne da esso licenza.

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8. I concubinarii, o sieno ammogliati o no, dopo tre ammonizioni dell'ordinario si scomunichino, nè si assolvano se prima non hanno ubbidito. Ove sieno stati nella scomunica per un anno, l'ordinario severamente vi proceda secondo la qualità del crimine. Le concubine dopo la terza ammonizione sieno punite gravemente dall' ordinario, eziandio scacciandole a suo arbitrio dalla diocesi, e invocato il braccio secolare: rimanendo

in vigore gli altri gaslighi contra gli adulteri ed i concubinarii.

9. Sotto pena di scomunica da incorrersi isso fatto, niuno di qual si sia dignità forzi altrui o suddito suo o non suddito, o per diretto o per indiretto, a contrarre ma

trimonio.

10. Dall' Avvento sin a tutto il giorno dell'Epifania, e dalle Ceneri sin a tutta l'ottava di Pasqua si osservino gli antichi divieti delle nozze solenni. In altri tempi il sinodo le permette. Ma i vescovi pongan cura che sien fatte con la debita onestà e modestia: imperò che il matrimonio è cosa santa, e si dee santamente trattare.

A questi decreti consenti la maggior parte: ma varie e gravi furono le contraddizioni. Il cardinal Morone disse a voce che nel duodecimo canone, in cui si diffiniva che le cause matrimoniali appartenessero al giudice ecclesiastico, non gli piacea l'anatema: nel che ebbe qualche seguace. Sopra il clandestino diè una cedola tale: Intorno ad annullare i matrimonii clandestini, seguirò l'approvazione o la riprovazione del santissimo signor nostro: avendo io udite sopra ciò sentenze diverse

predetto per divino instinto dal primo nostro padre in quelle parole: questo ora è osso delle mie ossa, e carne della mia carne: però lascerà l'uomo il padre suo, e la madre, e aderirà alla sua moglie, e saranno due in una carne. E che in questo vincolo due solamente s'accoppino, dichiararsi apertamente da Cristo, mentre, riferendo quell'ultime parole come profferite da Dio, pronunzio : adunque già non sono due, ma una carne. E di seguente confermò la fermezza di questo nodo tanto innanzi prenunziata da Adamo con tali parole: adunque ciò che Iddio ha congiunto, l' uomo non separi. Aver Cristo con la sua passione meritata la grazia, la qual confermasse quell' amor naturale, e quella carità indissolubile, e santificasse i consorti; ed essersi accennato ciò dall'Apostolo in quel detto: mariti, amate le vostre mogli, come ha Cristo amata la Chiesa, e ha dato se stesso per lei: con soggiugnere appresso: questo sacramento è grande, ma io dico in Cristo, e nella Chiesa. Aggiugnendo dunque il matrimonio nella legge evangelica agli antichi maritaggi la grazia, meritamente annoverarsi, secondo i concilii, i padri, e la

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