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Lione, (1) e ad altre da ordinarsi nel concilio provinciale. I padroni non s'intromettano di ciò che appartiene all'amministrazione de'sacramenti, nè della visitazione degli ornamenti ecclesiastici, e deʼbeni stabili, e della fabrica, se non in quanto lor convenisse per l'instituzione o per la fondazione; ma faociano ciò i vescovi. Questi proveggano che l'entrate delle fabriche si spendano in usi necessarii ed utili delle chiese, come giudicheranno.

4. Rinovando e conformando meglio all'età presente i decreti fatti in tempo di Paolo III, si ordina, che ogni vescovo predichi per se stesso, o, se è legittimamente impedito, sustituisca a ciò un altro, e così parimente il sustituisca a parrocchiani impediti, salariando il sustituito a spese di quello a cui toecava. Si predichi tutte le domeniche, tutte le feste solenni: e ne' digiuni dell' avvento e della quaresima ogni dì, o almeno tre di per settimana: e oltre a ciò qualora giudicherassi opportuno. Il vescovo ammonisca il popolo, che ciascuno, potendo comodamente, ё obligato d'udir nella sua parrocchia la pa

(1) C. Exigit de Censibus in 6.

rola di Dio. Niuno, nè pure i regolari nelle chiese dell'ordine loro, presuma di predicare contraddicente il vescovo : il quale costringa ancora per censure coloro a cui appartiene, d'insegnar la Dottrina cristiana e la pietà a' fanciulli nelle parrocchie ogni festa.

5. Le cause criminali più gravi contra i vescovi, eziandio d'eresia, per colpa che meritasse deposizione o privazione, sieno conosciute dal solo romano pontefice. E se la causa fosse tale che dovesse commettersi fuor di Roma, non si commetta se non a vescovi eletti dal papa, e per commessione da lui segnata, nè con maggior facultà che di formare il processo, il quale tosto a lui sia mandato, ed egli sentenzii. Le cause minori criminali de' vescovi sieno conosciute e giudicate solamente dal sinodo provinciale, o per deputati da esso.

6. Che i vescovi possano dispensar coi soggetti loro in tutte le sospensioni, e nell'inregolarità incorse per misfatto occulto, fuor solamente e l'omicidio volontario, e qualunque universalmente già recato al foro contenzioso e assolverli nelle loro diocesi per se stessi, o per loro vicario specialmente a ciò deputato, da tutti i peccati occulti, ezian

dio riserbati al pontefice, ma gratuitamente, e con ingiugnere agli assoluti una penitenza salutare. Che lo stesso possano nell'eresia; ma non mediante il vicario.

7. Che non solo quando i vescovi amministravano i sacramenti, esplicassero le loro virtù; ma ponessero cura, che il medesimo si prest asseda parrocchiani, anche in volgare, se ciò paresse utile, secondo la forma dell'instruzione che'l concilio avrebbe fatta prescrivere a ciascun sacramento, la qual facessero volgarizzare ed esporre al popolo dai parrocchiani: e similmente adoperassero che fra le solennità della messa, o fra la celebrazione degli ufficii divini in tutte le feste, o nei di solenni si dichiarasse la parola di Dio fruttuosamente, e tralasciate le quistioni disutili.

8. Per li peccati publici e scandalosi fossero ingiunte publiche penitenze, le quali con la susseguente edificazione riparassero il preceduto scandalo. Il vescovo nondimeno le potesse mutare in segrete. In ogni chiesa cattedrale si ponesse un penitenziere, assegnandogli la prima prebenda che vacasse : fosse egli maestro o dottore, o licenziato in teologia, o in canoni, o almeno di quaranta

trasto. E perchè la prima voce a favor de' vescovi uscì quivi dall'arcivescovo di Zara, a lui buona parte de' vescovi con semplici parole fur aderenti. Dal che poi avvenne che i Legati la sera della sessione, significandone (1) a Roma la riuscita, presero abbaglio, e credettero che il mentovato arcivescovo avesse tirato sufficiente numero di seguaci in tutti i punti della. contesa, cioè non solo in quanto richiese che i vescovi suffraganei fussero liberati dal visitar le metropoli, salvo per adunazion del sinodo, il che fu vinto, ma in quanto voleva che i vescovi isolani ed oltramontani non fossero tenuti d'andare a'sinodi provinciali personalmente: là dove di fatto in ciò non gli si conformarono se non ventinove.

Ben gli consentirono cento ventidue (2) sopra l'aggiunta da lui richiesta nel terzo capo, la qual era, che nè le chiese cattedrali de' suffraganei, nè le loro diocesi fossero visitate da'metropolitani, se non

(1) Lettera de' Legati al cardinal Borromeo nel dì 11 di novembre 1563.

(2) Gli Atti del Paleotto anche a'12 di novembre 1563.

conosciuta la causa ed approvatasi dal sinodo provinciale. Ed in questo fu notabile, che l'arcivescovo, nominando (1) nel suo parlare i soli metropolitani, dimenticatosi d'esprimervi tutti i superiori primati, nulla giovò a se stesso, però che, avendo gli altri detto d'attenersi al suo parere, ne risultò il decreto inverso de' soli arcivescovi, e non inverso de' patriarchi.

Il seguirono cento diciannove nel quinto a volere, che le cause criminali minori de' vescovi fosser conosciute, e terminate nel solo sinodo provinciale, o per deputati da esso.

Nel sesto, dove ora si concede a'vescovi la facultà d'assolvere i loro soggetti da qualunque peccato occulto, anche di eresia nel foro interiore, ciò davanti secondo la forma proposta erasi limitato in due modi: l'uno fu, che tutto questo fosse loro lecito solamente nella propria diocesi; e parimente sì fatta limitazione credettero, e scrissero quella sera i Legati, che fosse tolta secondo il parere del prenominato arcivescovo, il che poi nel ri

(1) Atti del Paleotto.

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