Immagini della pagina
PDF
ePub

Lione, (1) e ad altre da ordinarsi nel concilio provinciale. I padroni non s'intromettano di ciò che appartiene all'amministrazione de'sacramenti, nè della visitazione degli ornamenti ecclesiastici, e de'beni stabili, e della fabrica, se non in quanto lor convenisse per l'instituzione o per la fondazione; ma faociano ciò i vescovi. Questi proveggano che l'entrate delle fabriche si spendano in usi necessarii ed utili delle chiese, come giudicheranno.

4. Rinovando e conformando meglio all'età presente i decreti fatti in tempo di Paolo III, si ordina, che ogni vescovo predichi per se stesso, o, se è legittimamente impedito, sustituisca a ciò un altro, e così parimente il sustituisca a parrocchiani impediti, salariando il sustituito a spese di quello a cui toecava. Si predichi tutte le domeniche, tutte le feste solenni: e ne' digiuni dell'avvento e della quaresima ogni dì, o almeno tre di per settimana: e oltre a ciò qualora giudicherassi opportuno. Il vescovo ammonisca il popolo, che ciascuno, potendo comodamente, è obligato d'udir nella sua parrocchia la pa

(1) C. Exigit de Censibus in 6.

rola di Dio. Niuno, nè pure i regolari nelle chiese dell'ordine loro, presuma di predicare contraddicente il vescovo : il quale costringa ancora per censure coloro a cui appartiene, d'insegnar la Dottrina cristiana e la pietà a fanciulli nelle parrocchie ogni festa.

5. Le cause criminali più gravi contra i vescovi, eziandio d'eresia, per colpa che meritasse deposizione o privazione, sieno conosciute dal solo romano pontefice. E se la causa fosse tale che dovesse commettersi fuor di Roma, non si commetta se non a vescovi eletti dal papa, e per commessione da lui segnata, nè con maggior facultà che di formare il processo, il quale tosto a lui sia mandato, ed egli sentenzii. Le cause minori criminali de' vescovi sieno conosciute e giudicate solamente dal sinodo provinciale, o per deputati da esso.

6. Che i vescovi possano dispensar coi soggetti loro in tutte le sospensioni, e nell'inregolarità incorse per misfatto occulto, fuor solamente e l'omicidio volontario, e qualunque universalmente già recato al foro contenzioso e assolverli nelle loro diocesi per se stessi, o per loro vicario specialmente a ciò deputato, da tutti i peccati occulti, ezian

dio riserbati al pontefice, ma gratuitamente, e con ingiugnere agli assoluti una penitenza salutare. Che lo stesso possano nell'eresia; ma non mediante il vicario.

7. Che non solo quando i vescovi amministravano i sacramenti, esplicassero le loro virtù; ma ponessero cura, che il medesimo si prest asseda parrocchiani, anche in volgare, se ciò paresse utile, secondo la forma dell'instruzione che'l concilio avrebbe fatta prescrivere a ciascun sacramento, la qual facessero volgarizzare ed esporre al popolo dai parrocchiani: e similmente adoperassero che fra le solennità della messa, o fra la celebrazione degli uffici divini in tutte le feste, o nei di solenni si dichiarasse la parola di Dio fruttuosamente, e tralasciate le quistioni disutili.

8. Per li peccati publici e scandalosi fossero ingiunte publiche penitenze, le quali con la susseguente edificazione riparassero il preceduto scandalo. Il vescovo nondimeno le potesse mutare in segrete. In ogni chiesa cattedrale si ponesse un penitenziere, assegnandogli la prima prebenda che vacasse : fosse egli maestro o dottore, o licenziato in teologia, o in canoni, o almeno di quaranta

anni, o il migliore che si potesse avere: il quale, mentre confessasse attualmente in chiesa, si riputasse come presente al coro.

9. Ciò ch'erasi statuito si neʼgiorni di Paolo, si del presente pontefice sopra le visitazioni degli ordinarii anche nelle chiese esenti, si stendesse a quelle che non sono di niuna diocesi, le quali fossero visitate come da delegato apostolico dal vescovo più vicino, se comodamente si potesse, o da quello cui eleggesse una volta il prelato nel sinodo provinciale.

10. I vescovi in ciò che appartenesse alla visitazione, e alla correzion de' costumi, ordinino e facciano quel che loro par buono ancora come delegati della sede apostolica, nè in questo ricevano impedimento per alcu na esenzione, inibizione, appellazione, o querela eziandio interposta alla sedia apostolica.

11. Se alcuno per gravi e quasi necessarie cagioni ottenesse nella corte romana o fuori i titoli onorarii di protonotario, d'accolito, di conte palatino, di cappellano regio, o simili, o se altri fossero oblati o addetti a qual si fosse monastero, o sotto nome di serventi a milizie, a monasterii, a spedali, a collegii, • avessero qualunque altro titolo, niun di

tali privilegii impedisse l'ordinario dal proceder pienamente sopra essi come delegato della sede apostolica. E quanto a'cappellani regii, s'osservasse la constituzione d' Innocenzo III (1), la qual comincia, Cum cappella salvo quelli ch'a' mentovati luoghi attualmente servissero, e risedessero dentro le loro case, vivendo sotto la loro ubbidienza: o quelli che avessero fatta legittimamente professione in tali milizie. I privilegii conceduti o a'curiali in virtù della constituzion (2) eugeniana, o aʼfamigliari dei cardinali, non s'intendano verso de beneficii da loro posseduti.

12. Niuno sia promosso a dignità congiunta con cura d'anime, il quale non tocchi l'anno ventesimo quinto, e che non sia esercilato nell'ordine chericale, e dotato della necessaria dottrina e di buoni costumi. Glî arcidiaconi, i quali si chiamano occhi del vescovo, dovunque si può, sieno maestri in teologia, o vero dottori o licenziati nella legge canonica: all'altre dignità e aʼperso· nati (come gli chiamano) liberi da cure di anime, non s'assuma alcuno se non cherico

(1) De privileg.

αλ

(2) Cap. Divina de privileg. inter estravag.

« IndietroContinua »