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idoneo, e non minor di ventidue anni. I provveduti di qualsisia beneficio curato sieno tenuti fra due mesi dal di del possesso a far la profession della fede in mano del vescovo, o, essendo impedito lui, del vicario generale, o ufficiale, giurando di perseverar nell'ubbidienza della Chiesa romana. I provveduti di canonicati o dignità nelle chiese cattedrali facciano lo stesso oltre a ciò anche innanzi al capitolo: altramente tutti i prenominati non acquistino i frutti, nè il possesso giovi loro. Niuno sia ricevuto a dignità, canonicato, o porzione senza avere almeno tanta età che fra'l tempo debito possa prender l'ordine ricercato dal beneficio. In tutte le cattedrali i canonicati e le porzioni avessero aggiunto a se almeno il suddiaconato, la quale aggiunta e distribuzione d'ordini si facesse dal vescovo col consiglio del capitolo, sì veramente che almeno la metà debban essere preti. Ma ov'era la consuetudine, che o tutti, o i più fosser tali, ella si ritenesse. Esortava il concilioche nelle provincie, dove comodamente ciò si potesse, tutte le dignità, o almeno la metà de'canonicati nelle chiese cattedrali o nelle collegiate insigni si dessero a maestri, o a dottori, o a licenziati in teologia o nel

diritto canonico. Chi possiede nelle medesime cattedrali o collegiate qualunque prebenda o porzione, non possa starne assente più che tre mesi per anno, e meno se meno ordinassero le constituzioni di quella chiesa : altramente nel primo anno sia privato della metà de frutti acquistati per ragione ancora della prebenda e della residenza: se fosse negligente di nuovo, fosse privato de frutti di tutto l'anno e crescendo la contumacia sostenesse pena secondo i canoni. Le distribuzioni vengano in mano di chi interviene all'ore ordinate, tolta ogni remissione o collusione. Tutti uffiziino per se e non per sustituto; e servano ed assistano al vescovo nelle funzioni pontificali. Vestano convenevolmente e in chiesa e fuori. S'astengano dall'illecite cacce, da uccellature, balli, taverne, e giuochi, sieno tali che si possano meritamente chiamare, senato della Chiesa. Soggiugnevasi che il resto appartenente all'ordine ed al decoro degli ufficii divini fosse constituito in qualunque provincia dal sinodo provinciale: fra tanto vi provvedesse il vescovo almeno con due canonici, l'uno eletto da lui, l'altro dal capitolo.

13. Il concilio provinciale esaminasse

con diligenza, chiamandovi coloro la cui utilità v'era mescolata, quali chiese cattedrali per angustia di rendite, o vero di diocesi, convenisse unire o sovvenire d'entrata, e ne mandasse strumento al papa, il quale con la sua prudenza vi prestasse riparo. Fra tanto il medesimo a' vescovi bisognosi avrebbe potuto dar sussidio d'alcun beneficio, non però di cura nè canonicato, nè dignità, nè prebenda, nè con rendite di monasteri ove rimanesse in vigore la regolare osservanza, o che soggiacessero a capitoli generali o a certi visitatori. Anche alle parrocchie necessitose, a cui non fosse possibile di provvedere con unione di beneficii non regolari, si sovvenisse dal vescovo con assegnazione delle primizie o delle decime, e con le contribuzioni del popolo, o nella miglior maniera che a lui paresse. Nell' unioni da farsi per queste o per altre cagioni non si congiugnessero le parrocchie a monasterii, o a badie, o a dignità, o a prebende di chiesa cattedrale o di collegiata, o d'altri beneficii semplici, o a spedali, o a milizie, e quelle che fossero unite, si rivedessero dagli ordinarii, secondo il decreto statuitosi in tempo di Paolo III.

Per-innanzi niuna chiesa parrocchiale

la qual non avanzasse cento ducati di vera entrata, e niuna cattedrale che non avanzasse mille, fosse aggravata di riservazioni, o di pensioni. Nelle città ove non era distinzione di parrocchie, ma ciascuno potea prendere i sacramenti da qualunque parrocchiano, il vescovo lo facesse, o desse concio nel miglior modo possibile, e dove non erano parrocchie, le statuisse.

14. Che udivasi essere in alcune chiese o per loro constituzione, o per illecita consuetudine, o nella nominazione, o nella concessione, o in altro atto appartenente alla provvisione de' beneficii, illecite condizioni suttrazioni de frutti, o promesse, o anche chiamati guadagni de Torni. Comandava però aʼvescovi che nè permettessero tali cose salvo in quanto si convertivano in usi pië, nè altresì entramenti neʼbeneficii che dessero suspizione di simonia o di sordidezza; e riconoscendo le constituzioni in ciò delle chiese, mantenessero le sole laudevoli, annullassero l'altre. Procedessero contra i delinquenti a tutte le pene de' simoniaci, le quali si rinovavano.

15. Nelle chiese cattedrali e nelle collegiate insigni, ove le prebende erano sì tenui

che non bastassero a mantenere secondo conveniente grado i canonici, potessero i vescovi coll'assenso de' capitoli unire ad esse prebende beneficii semplici, non però regolari. O se ciò non fosse trovato possibile, si sopprimessero alcuni di tali canonicati col consentimento de padroni se stessero in padronato di laici, riducendogli a minor numero, purchè sufficiente al culto divino.

16. Ove in sede vacante il raccoglimento de frutti appartiene al capitolo, esso deputi uno o più iconomi, i quali debbano render conto a chi tocca, e otto giorni dopo la vacanza o elegga o confermi il vicario, il quale almeno sia licenziato in ragion canonica, o più che si possa idoneo. Se il capi tolo fosse in ciò negligente, l'elezione dell'economo o del vicario trapassi all' arcivescovo, e se la chiesa fosse metropolitana, al suffraganeo più antico se esente, al vescovo più vicino. Il nuovo vescovo prenda conto e possa punire i suddetti ufficiali: e'l capitolo gli consegni le scritture, se alcune appartenenti alla chiesa gliene fossero pervenute.

17. Si dia ad una persona un sol beneficio ecclesiastico, eziandio a'cardinali. Ma se quello non bastasse all'onesta sostentazio

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