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limosine consuete. E nel futuro tali luoghi non sieno eretti se non di licenza del vescovo.

4. Niun regolare, non ottenutane licenza del superiore, sotto titolo di lezione, di predicazione, o d'altra opera, si sottoponga all'ossequio di verun principe, o di veruna università o comunanza. Niuno si

possa partir dal convento, nè pur con iscusa d'andar da'superiori, se non chiamato o mandato da essi. Chi senza cotale scritta ordinazione sarà ritrovato, sia punito dall'ordinario come abbandonatore della sua regola. Chi è mandato per cagion di studi alle università, non abiti fuor de suoi conventi, altramente l'ordinario proceda contra di esso.

5. Rinovandosi la constituzione di Bonifazio VIII (1), si comanda a tutti i vescovi sotto dinunzia della maledizione eterna, che in qualsivoglia convento di monache soggetto ad essi rimettano o conservino diligentemente la clausura, con la giurisdizione ordinaria, e ne non soggetti il facciano come delegati della sede apostolica, procedendo con censure, e, ove bisogni, con l'invocazione

(1) Cap. periculoso de stat. monach. in 6.

del braccio secolare: e a prestarlo il concilio esorta tutti i principi, e costrigne, sotto pena di scomunica tutti i magistrati. A niuna monaca dopo la professione sia lecito d'uscire nè anche a breve tempo, se non per legittima cagione approvata in iscritto dal vescovo: ed a niuno di qualsivoglia età o sesso l'entrare ne' monasteri senza simigliante li cenza del vescovo o del superiore sotto pena di scomunica isso fatto. Ed essi non possano concederla fuori de casi necessari. Procurino i vescovi, se cosi lor parerà opportuno, di ridurre le monache de monasteri posti fuor delle mura ad altri dentro le mura di luoghi abitati, invocato, bisognando, il braccio secolare, e usate le censure contra chi disubbidisse o impedisse.

6. Nell' elezioni di superiori regolari dell'uno e dell' altro sesso procedasi per nominazioni segrete da non publicarsi già mai. Nè alcuno sia constituito provinciale, abate, o in simile dignità a fin d'aver voce nell'elezione: d'altro modo l'elezione sia nulla: e chi si fosse lasciato porre in tal grado d'abate, provinciale, o simile per questo fine, sia inabile a tutti gli uffici della religione.

7. Niuna sia eletta a badessa, o sotto

qualunque nome a soprastante di monache, in età minore di quarant'anni, e che non sia vivuta out'anni laudevolmente dopo la professione. Non se ne trovando tali, possa eleggersi d'altro monasterio, così parendo ben fatto al superiore. E se ciò fosse mal comodo, sia in facultà di lui permettere che si elegga alcuna di quelle che il meno passino trent'anni, e sieno rettamente vivute cinque anni dopo la professione. Non possa veruna essere o rimaner preposta a due monasteri. Il superiore che presiede all elezione non entri nel monastero, ma prenda le nominazioni dalla grata.

8. I monasteri di religiosi i quali non soggiacevano a vescovi nè a' capitoli generali, nè avevano i loro ordinari visitatori regolari, ma stavano solto l'immediata direzione o protezione della sede apostolica, fossero obligati fra un anno dopo il fine del concilio a ridursi in congregazione, e di poi ogni tre anni, secondo la constituzione (1) d'Innocenzo III, fatta nel sinodo generale, la qual incomincia, In singulis, ed ivi deputar persone le quali deliberassero sopra la

(1) De statu monach.

maniera di raccorsi tali adunanze, e sopra gli statuti da porsi quivi in effetto. Se in ciò fossero negligenti, li potesse congregare il metropolitano come delegato apostolico. Se in una provincia non vi avesse monasteri bastevoli, si unissero in una stessa congregazione quelli di due o di tre provincie. Formate queste congregazioni, i presidenti, e i visitatori eletti da esse avessero in queʼregolari la medesima giurisdizione che i superiori degli altri ordini, e fossero tenuti di visitarli frequentemente, e di riformarli. Se anche dopo l'instanze del metropolitano trascurassero di congregarsi, fossero sudditi a quei vescovi nella cui diocesi stavano i monasteri.

9. I conventi di monache di qualunque sorte, immediatamente sottoposti alla sede apostolica, sieno governati da vescovi come da delegati. I soggetti aʼregolari rimangano sotto la cura loro.

10. Le monache sieno obligate di confessarsi, e di comunicarsi almeno ogni mese, e s'offerisca loro da'superiori un confessore diverso dall' ordinario due o tre volte l'anno. Non possano tener l'Eucaristia dentro al coro, ma solo nella publica chiesa.

11. Ne' monasteri dell' uno e dell'altro.

sesso, i quali hanno insieme cura d'altre anime oltre a quelle del monasterio, il curato tanto regolare quanto secolare, in ciò che s'appartiene alla cura, soggiaccia alla giurisdizione, alla visitazione, e alla correzione del vescovo diocesano: nè possa quivi esser constituito per verun modo senza precedente esaminazion di esso vescovo o del vicario: salvo il monasterio di Clugnì, e i suoi limiti, e salvo queʼmonasterii ove riseggono ordinariamente o i capitoli degli ordini, o quegli abati, e superiori che hanno giurisdizione episcopale, e temporale ne parrocchiani, e negli uomini della parrocchia. E tutto ciò riserbata a vescovi maggior giurisdizione dove già la possedessero.

12. Le censure, e gl'interdetti non solo usciti dalla sede apostolica, ma dal vescovo, sieno tenuti i regolari di publicare quando egli il comandi, e di osservare nelle lor chiese. E parimente essi, e tutti gli esenti sieno obligati d'osservare le feste dal vescovo statuite.

13. Il vescovo aggiusti, toltone ogni appello, tutte le discordie di superior luogo che spesso nascono con molto scandalo o traʼregolari, o tra' cherici secolari, così nelle pro

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