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cessioni, come nel seppellire i morti, nel portare il baldacchino, ed in altre somiglianti funzioni. Tutti gli esenti, eziandio monaci, sieno costretti di venire alle processioni, quando sono chiamati, eccetto quelli che vi vono perpetuamente nella più stretta clau

sura.

14. Se un regolare esente e abitante nel monasterio delinque notoriamente fuori del monasterio, onde risulti scandalo, sia tenuto il superiore di punirlo fra'l tempo che gli prescriverà il vescovo; e di far nota ad esso vescovo l'esecuzione: se no, sia egli privato dell'ufficio dal suo superiore, e il delinquente soggiaccia alla punizione del vescovo.

Benchè paia più agevole il gastigare, che 'l premiare, facendosi l'uno spesso con guadagno, e l'altro con dispendio; nondimeno son più in verità i misfatti nulla gastigati, che i meriti nulla premiati: però che il gastigo dal malfattore si fugge, e dal giudice si esercita con esporsi a contrasto, ad odio, e a rischio; il premio dal benemerito si domanda, e dal superiore si concede senza travaglio di contesa, con acquisto d'amore, e con isperanza di gratitudine.

15. In niuna religione quei dell'uno o dell'altro sesso possano far professione avanti al fine dell'anno decimosesto, e senza essere stati in prova dopo l'abito preso al meno per un anno; altramente alla professione manchi valore.

Erasi preparato di statuire che la profession regolare non potesse preceder l'anno diciottesimo: ma l'arcivescovo di Braga, uomo perito del chiostro, fortemente disconfortò da questo pensiero, affermando, sperimentarsi, che mal frutto rendono le più volte in religione coloro i quali non vi sono piantati dalla tenera età, e però immaculati ancor da' vizii del secolo. Meglio potersi ordinare che 'l noviziato si prolungasse a due anni, si veramente che fosse lecito il far professione l'anno decimosesto. Un altro inconveniente prima di lui vi aveva considerato l'arcivescovo di Granata, che potendosi una fanciulla maritare di dodici anni, se dipoi volesse rendersi religiosa avanti di consumare il matrimonio, al marito saria convenuto di aspettare scompagnato sei anni senza potersi ammogliar con altra, non disciogliendosi un tal matrimonio se non per la pro

fessione. Onde a lui e ad altri piaceva che nulla in ciò s'alterasse il diritto comune: e traevano argomento sopra l'età dal matrimonio carnale allo spirituale. Ma in fine si venne al narrato temperamento, parendo che prima dell'anno decimosesto mal possa una persona conoscere le malagevolezze a cui sottoponsi perpetuamente nella vita del chiostro, e che, prendendo l'abito di quindici anni, sia tenera e pura a sofficienza per esser formata dalla educazion regolare.

16. Niuna rinunziazione ed obligazione antecedente, quantunque giurata, e per causa pia, tenga, se non fatta con licenza del vescovo, e ne due mesi prossimi innanzi alla professione; e non abbia effetto se non ove segua di fatto la medesima professione. Finito il tempo del noviziato, i superiori o ammettano il novizio alla professione, o lo licenziino. Per queste cose però il concilio non intende d'innovare, o di proibir niente onde la religione de' cherici della compagnia di Gesù non possa vivere, e servire alla Chiesa secondo la sua pia instituzione approvata dalla sede apostolica. Nè avanti alla professione i parenti, o i tutori, o i curatori deʼnovizi

e delle novizie, eccetto il vitto e'l vestito per quel tempo nel quale staranno nel noviziato, diano alcuna cosa di essi al monasterio, perchè la difficultà della ricuperazione non renda poi malagevole la partenza. Onde ciò è proibito sotto pena di scomunica a chi dà, e a chi riceve. E partendosi il novizio, tutto gli si renda, ed abbia facultà il vescovo di costrignere a ciò con censure.

17. Che una donzella solamente passato l'anno duodecimo pigli l'abito monacale; nè ciò ella faccia, o di poi venga alla professione prima che'l vescovo, o, essendo egli assente o vero impedito, il vicario, o altri da essi deputato a loro spese, disamini la volontà di lei se muovasi liberamente, e se intenda ciò che operi. E trovandosi che la volontà sia libera e pia, e la vergine idonea a quell'institu zione, possa ella rendersi professa: del che un mese avanti la badessa ammonisca il vescovo; e nol facendo, rimanga sospesa finchè al vescovo piacerà.

18. Sia scomunicata qualunque persona e di qualsisia dignità che costrignerà alcu na donna ad entrare in monasterio fuor de casi espressi nel diritto; o a prender l'abito religioso, o a far professione; e chi a ciò

presterà l'autorità, il consentimento, o la presenza. Soggiaccia alla stessa scomunica chiunque impedirà il volere delle vergini intorno al prender l'abito o al far la professiona. Tutte le predette cose s'osservino anche ne monasterii non sottoposti a vescovi, salvo in quei delle penitenti o convertite; neʼquali serbinsi le loro constituzioni.

19. Qualunque regolare dirà d'aver fat ta la professione a forza, o innanzi alľetà o cosa simile, e vorrà o lasciar l'abito, o partirsi dal convento, non ottenutane licenza dal superiore, non sia udito salvo dentro allo spazio di cinque anni dal di della professione, e allora solo prodotte le ragioni dinanzi al suo superiore e all'ordinario. E se prima di far ciò avrà lasciato spontaneamente l'abito, non sia inteso per qualunque cagione ch'egli assegnasse, ma sia ricondotto al monasterio, e punito come apostata; nè abbia fra tanto verun privilegio della sua religione. A niuno si dia facultà di passare ad ordine più largo, nè di portar l'abito occultamente.

20. Quegli abati che sono capi de❜loro ordini, ed altriregolari superiori a quali soggiacciono più monasterii o priorati eziandio

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