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10. Che lo stato matrimoniale debba anteporsi al verginale o al libero da consorte: e che non sia migliore, e più beata cosa rimanere in questo, che entrare in quello.

11. La proibizione della solennità delle nozze in certi tempi dell'anno esser superstizione tirannica derivata dalla superstizion de gentili. Il qual anatema si stende ancora a chiunque condannerà la benedizione, e l'altre cerimonie usate in ciò dalla Chiesa.

12. Che le cause matrimoniali non appartengano al giudice ecclesiastico.

Dietro a ciò veniva un decreto di riformazione distinto in diece capi.

1. Che quantunque i matrimonii clan destini contratti con libero consentimento siano veri, e fermi finchè la Chiesa non gli ha annullati (con questa forma di parlare si lasciò illesa nell'esser suo ciascuna delle due opinioni intorno ad averli o no annullati Evaristo), e però il concilio condanni con l'anatema chi ciò negasse, o chi similmente negasse il valore de' matrimonii che si contraessero da figliuoli di famiglia senza il consentimento de genitori, e chi dirà, i genitori poter dare o torre il valore a tali matrimonii: ciò non ostante la Chiesa

T. XII.

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per cagioni giustissime gli aveva sempre detestati, e proibiti. Ora veggendo il concilio che tali proibizioni per l'umana disubbidienza non giovavano, e che ne veniva l'inconveniente da noi spesso menzionato, seguendo i vestigii del concilio lateranese ordinava che, prima di contrarsi verun matrimonio, il proprio parrocchiano di quelli fra'quali s'ha da contrarre, il dinunzii in tre feste continue fra le solennità della messa; e di poi, se niun legittimo impedimento sia opposto, si proceda al matrimonio in faccia della Chiesa, e il parrocchiano addimandi amendue, e uditone l'assenso, o dica: Io vi congiungo in matrimonio in nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito santo, o usi altre parole secondo il rito ricevuto di ciascuna provincia. Se vi avesse probabile suspizione, che premettendosi tali dinunzie il matrimonio fosse per essere maliziosamente impedito, se ne premetta una sola, o almeno si celebri in presenza del parrocchiano, e di due o tre testimonii: e di poi si facciano le dinunzie prima che sia consumato, ove pur l'ordinario non giudicasse opportuno che ciò si tralasciasse: il che rimettersi dal concilio alla sua prudenza. Che

coloro i quali s'attentassero di contrarre altramente che a presenza del parrocchiano, o d'altro sacerdote per licenza o del parrocchiano o dell'ordinario, e di due o tre testimonii, son fatti inabili dal concilio a contrarre in tal modo, è questi contratti rendonsi e dichiaransi privi di valore. Il parrocchia no o vero altro sacerdote, e i testimonii che assistessero, e coloro che si sposassero in diversa maniera dalla prescritta, fossero gravemente puniti ad arbitrio dell'ordinario. E chiunque altro, eziandio regolare, eziandio per titolo di qualunque privilegio, ardisse di congiugnere in matrimonio o di benedire, sia sospeso finchè riceva l'assoluzione dall'or dinario di quel parrocchiano a cui toccava d'assistere o di benedire. Abbia, e custodisca diligentemente il parrocchiano un libro, nel quale descriva i nomi de consorti, e deʼtestimoni, e il dì e 'l luogo de' contratti. Davvantaggio si fa esortazione a contraenti, che prima di contrarre, o almeno tre di avanti di consumare il matrimonio, si confessino, e si comunichino. Se altre laudabili consuetudini, e cerimonie fossero nelle particolari provincie, desiderare il concilio che si ritenessero. Comandarsi agli ordinarii, che quan

to più tosto si potesse facessero publicare ed esplicare il presente decreto in tutte le loro diocesi, e ciò il primo anno frequentemente, gli altri anni, secondo che giudicassero acconcio. Questo decreto in qualsivoglia parrocchia incominciasse ad aver vigore trenta giorni dopo la prima publicazione fattane in quella parrocchia.

2. Essersi sperimentato, che per la moltitudine degl' impedimenti spesso ignorantemente si contraeva matrimonio necasi vietati, e di poi o vi si rimanea con peccato, o si facea separazione con iscandalo: volerli però il concilio diminuire. Cominciando dalla cognazione spirituale: secondo le institu zioni de sacri canoni, fosse nel battesimo uno solo il compare, o il più un compare, e una comare, tra'quali e il battezzatore per l'una banda, e tra il battezzato, e i suoi genitori per l'altra risultasse uno spiritual parentado. Il battezzatore prima domandasse coloro a cui tocca, chi avessero scelto per compare e per comare, e quelli soli ammettesse a prendere il portato, e ne scrivesse i nomi nel li bro, e gli ammonisse del contratto parentado: il quale surgesse fra loro soli, benchè più toccassero il portato in quell'azione. E il me

desimo avvenisse nel cresimare: ove dal concilio si nomina un solo che tenga il cresimato.

3. L'impedimento chiamato, di publica onestà, non risultasse in virtù di sponsalizio nullo, nè mai si stendesse oltra il primo grado.

4. L'affinità contratta per cagion di concubito fornicario, in quanto è impedimento annullante, non passasse oltra il secondo grado.

5. Chi facesse matrimonio scientemente in gradi proibiti, fosse separato senza speranza d'ottener dispensazione, maggiormente se avesse poi consumato il matrimonio. Benchè l'avesse contratto ignorantemente, soggiacesse alle medesime pene in caso che da lui fossero state neglette le solennità ingiunte dalla Chiesa, ma se l'avesse osservate, ove l'ignoranza fosse stata probabile, si potesse dispensarvi gratuitamente. Intorno al contrarre i matrimonii, o non si desse dispensazione alcuna, o rade volte, per cagione, e gratuitamente. Nel secondo grado non si dispensasse, salvo tra' principi grandi, e per cagione publica.

6. Fra il rapitore e la rapita non si

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