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militari, sia a motivo della confusione portata poscia universalmente in Italia dalle invasioni straniere, fatto è che sul principio del xvi secolo invano (tranne un po' per avventura le cerne venete) si desideravano fra noi milizie nostrali stabili, con giusta disciplina e fermi ordini per ragunarsi ed esercitarsi.

Nel 1506 la insolenza, la ignavia e la mala fede dei mercenarii impiegati dai Fiorentini nell'assedio di Pisa, trassero la repubblica nella risoluzione di rinnovare le ordinanze a piedi del contado. Furono di ciò principali confortatori due egregi cittadini, Antonio Giacomini, uomo alla cui virtù parvero angusti i limiti della Toscana, commissario nel campo sotto Pisa, e già allievo nella professione delle armi di Roberto da Sanseverino, e quel Niccolò Machiavelli, segretario della repubblica, il quale primo in Europa ebbe animo di proclamare che la milizia, anzichè un mestiere, era una instituzione nazionale, e si piantò incontro ai pregiudizii del tempo, inculcando la eccellenza della fanteria sopra la cavalleria, e la necessità di guernirsi di eserciti proprii e stabili. « I Veneziani e il duca di Ferrara, egli esclamava, « cominciarono l'ordinanza e non la seguirono; il «che è stato per difetto loro, e non degli uomini loro. . Ed io vi affermo, che qualunque di quelli, che ten«gono oggi Stato in Italia, primo entrerà per questa « via, fia, prima che alcun altro, signore di questa « provincia (1).

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A conforto pertanto del Giacomini e del Machia6 xbre velli, il sesto giorno di dicembre del 1506, il mag

1506

(1) Machiav. Art. guerr. I. VII. p. 409.

gior consiglio statui di creare nove officiali con potestà di sangue, i quali ricevessero l'incarico di deserivere e ordinare nel contado e nel distretto fiorentino diecimila fanti spartiti sotto altrettante bandiere quante erano le podesterie. Ogni bandiera doveva portare dipinto il leone della repubblica ; il colore del campo doveva sceverare una bandiera dall'altra. Sopra ogni drappello o compagnia di 500 uomini deputossi un conestabile, al quale venne fissato lo stipendio di 12 ducati al mese di 56 dì. Doveva il conestabile assoldare un tamburino, che suonasse al modo degli oltremontani, e coll'aiuto di un cancelliere e di 30 caposquadra riunire ed esercitare la sua gente, secondo la milizia e l'ordine de' Tedeschi, tutti i giorni di festa, ora trasferendosi da luogo a luogo, ora convocando insieme tutte le bandiere a lui soggette. Nel febbraio e nel settembre di ciascun anno dovevano farsi le mostre grosse almeno di sei compagnie, e quivi, dopo la rassegna e gli esercizii, tutti i descritti a uomo a uomo erano tenuti a giurare fedeltà ed obbedienza alla repubblica. Nessun conestabile poteva comandare le genti della vicaria, della quale fosse nativo, nė ritenere il comando del medesimo drappello più di un anno, nè riaverlo prima di anni due.

Formavansi i ruoli al principio di novembre al modo seguente. I sindaci ed i rettori di ciascuna terra presentavano ai commissarii della repubblica una lista di tutti gli abitanti maschi dell'età tra i 15 anni ed i 50: fra questi i commissarii sceglievano i più atti alla milizia ; ed a ciascuno di essi fornivano le armi opportune, cioè un petto di ferro indistintamente per tutti, e lancia o scoppietto, o spiedo, o ronca, o spadone, o balestra,

1512

secondo la qualità della milizia, a cui li applicavano. In generale, tra cento fanti, 70 portavano la lancia, dieci lo scoppietto, ed i restanti portavano armi d'ogni fatta. Vietava la legge, sotto pena in denaro e nella persona, che si accettassero scambii sia nelle mostre, sia nelle fazioni. Era stabilita la pena di morte a chiunque instigasse e conducesse i compagni ad abbandonare la bandiera, o li deviasse a qualche impresa privata. Un capitano detto di guardia, con 30 balestrieri a cavallo e 50 provvigionati a piedi, doveva vegliare alla esecuzione di questi ordini nel contado e nel distretto (1).

Sei anni dipoi parve alla repubblica vantaggioso 30marzo di estenderli eziandio alla milizia a cavallo. In conseguenza si impose al magistrato dei Nove della guerra di descrivere nel contado e nel distretto fiorentino 500 cavalleggieri armati a piacimento di scoppietto o di lancia o di balestra, e di dividerli in bandiere di 50 uomini ciascuna, sotto il governo di un capo che ebbe il titolo di condottiero. Ogni bandiera venne suddivisa in due squadre. I descritti mediante una prestanza di 10 fiorini, che veniva loro incontanente sborsata, dovevano provvedersi il cavallo; stando a casa, ricevevano all'anno dodici fiorini pel mantenimento di esso ed uno di paga. Però si la prestanza che la paga ascrivevasi loro a debito, il quale veniva cancellato quando poi l'uomo andava alla guerra. La repubblica compensava per due terzi il valore dei cavalli uccisi in guerra: ma non già se il cavallo moriva in

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(1) Machiav. Provvisione prima, p. 411-415. — Nardi, St. di Firenze, IV. 200.-Fil. de' Nerli, Commentarii, 1. IV. p. 99 (Augusta 1728).

tempo di pace; bensi tutti gli uomini di quella bandiera concorrevano ad aiutare nella spesa il compagno che lo perdeva (1). Descrivevansi i cavalli per pelo e per segno sopra appositi registri, giusta le deposizioni dei mahiscalchi e rassegnatori del Comune. Non potevano i condottieri venire mutati di governo, nè le descrizioni rinnovarsi che di tre in tre anni (2).

Con così fatti ordini sperava la repubblica di ostare agli assalti degli stranieri: ma se le sue milizie a piedi vestite di bianco, colle brache ammezzate a bianco e rosso, combatterono con buon nome di disciplina sotto Pisa l'anno dopo alla loro instituzione, più lungo tempo e più assiduo travaglio faceva d'uopo per le ordinanze a cavallo. Perilchè esse non erano ancora del tutto costituite, che la repubblica precipitava in rovina. Risorsero poscia le ordinanze fiorentine nel 1527 a breve splendore insieme colla libertà, e colla ricacciata della stirpe Medicea.

(1) In generale pare che allora gli Stati non solessero compensare agli uomini d'arme assoldati il prezzo dei destrieri uccisi: bensì talvolta ne avevano loro qualche riguardo (V. Machiav. Legaz, al campo nel 1509, lett. XIX. p. 783).

(2) Machiav. Provvisione seconda, p. 415-417.

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