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NOTA XXII. (B)

Febbraio 1395.

Assoldamento di fanterie.

inter

Malvoltum Joh. de Florentia in conestab. 25 peditum et sint 12 baduor. equor., sua computata persona, quos listarii, unus ragazinus, unus tamburinus, et unus banderarius pro tempore et termino sex mensium.......cum stipendio fl. 6 (?) pro persona sua, flor. 6, sol. 13, den. 4 ad aurum pro quolibet balistario, et flor. unius, sol. X pro dicto ragacino, et flor. 3 pro quol. dict. equor., et L. 9, sol. X f. p. pro quol. alior. peditum ».

(Deliberazioni e Stanziamenti, n° 15.)

NB. In ognuna di queste bandiere di fanti vi è già almeno un tamburino.

NOTA XXII. (C)

Dicembre 1438.

Assoldamento di una bandiera di fanti.

Gregorium Ricii, voc..... la Vecchia de Aretio in conestabilem 30 peditum, ejus computata persona, quor. decem sint balistarii, totidem cum lanceis longis, et ceteri pavesarii: in quor. pavesarior. numero possit scribere usque in tres equos sive ronzinos pro tempore 4 mensium..... cum stipendio lib. 12, flor. p. pro quolibet dictor. balistar. et lancear. Iongar., et lib. X, f. p. pro quolibet aliorum pro mense.... »

(Deliberazioni e condotte, n° 27.)

NB. Tali sono pressochè tutte le condotte delle fanterie verso cotesti tempi.

NOTA XXII. (D)

A. 1482.

Assoldamento di una bandiera di fanti corsi.

I dieci di balia conducono Pier Andrea de' Gentili corso con 200 provvigionati, fra cui 7 caporali; a fior. 20 per lui, 7 per caporale, 3 per ogni altro, il fior. di 16 grossi. «Et in dicta conducta scribere et tenere impune possit loco provisionis septem bestias cujusmodi voluerit, et duos mulos seu muliones, et unum paggium seu ragazzinum

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(Libro delle Condotte di soldati, no 37. fol. 19.)

NOTA XXIII. (A)

(a Parte V. cap. 1. §. 1. pag. 247).

A. 1482.

Ristretto dei patti di condotta del conte Niccolò
degli Orsini di Pitigliano.

Sia condotto per due anni con provisione di ducati 20m. con le ritenzioni solite.

l'anno

Abbia in tempo di guerra uom. d'arme e corazze almeno 130, e per ciascuno quattro uom. e quattro cavalli, oltre 40 balestrieri a cavallo secondo l'uso d'Italia. In tempo di pace abbia l'anno duc. 12m., zione sia diminuito il numero della sua gente. Dovendosi a tempo di guerra dar provvigionati al detto conte, gli si dieno i denari, ei li faccia, poi li consegni a

mostra.

in propor

Item che il prefato signor Conte Nicola abbia el titolo, e appellisi Governatore Generale delle genti d'arme della

Rep. Fiorentina, e non sia tenuto obbedire al presente capitaneo di quella più che il detto Conte si voglia ».

In tempo di guerra abbia di presto cinque paghe, e di pace tre: debba scriver la sua compagnia 36 dì dalla prestanza, e scriverla due volte l'anno.

Obbedisca in tutto e contro tutti, salvo Siena e lo Stato proprio, ai comandi dei signori x di balia, e commissarii. Abbia tempo a rimettere i cavalli morti o presi 15 dì, facendone legal fede agli officiali di condotta.

Si possan ritenere alle sue genti le appuntature ne' pagamenti, purchè non passino la paga d'un mese.

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Sia lecito far la loro volontà de' prigioni, tranne capitani, e ribelli, che il Comune comprerà a taglia convenevole. 13. Item perchè soldati e loro ductori sono più audaci e feroci ad expugnar le terre de' nemici quando hanno speranze di far preda, vollono che per durante la presente condotta il detto Magn.° Conte Niccola o alcuno de detta sua compagnia se per forza o inganno, virtù o fraude pigliassino o acquistassino città, castella, fortezze o luoghi de' nemici del Comune di Firenze, o altri contro i quali detto Comune avesse guerra, tutti i prigioni e beni mobili che fussono in detti luoghi presi, siano e appartenghino al detto Magn. Conte Niccola e detta sua compagnia; ma i luoghi e beni immobili siano e appartenghino al Comune di Fi

renze".

" Item che a detto Magn. Conte Niccola sia lecito mandare e tenere a Firenze e dovunque vorrà pe' suoi bisogni uno cancelliere con due famigli e tre cav..... de descripti, senza perdere soldo ....

Item che delle offese, quistioni et ingiurie che fussino o apparissino durante la presente condotta fra alcuni della compagnia del detto M° C. N. fuori della città di Fir., non si possi conoscere nè intromettersi alcuno Rettore, Commissario officiale delle .... ma solo detto C. Niccola ... salvo in crimine lesæ majestatis.

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17. Item che il prefato M° C. N. e ciascuno di detta sua compagnia co❜loro cav. armi ed arnesi.... possano liberamente.... dimorare, stare nelle terre.... del prefato Comune di Firenze e suoi subditi.... fra il termine di due mesi dal dì della finita, e poichè sarà finita la presente condotta. E da dette terre e luoghi possa e debba avere le vittovaglie opportune per sè e detta sua compagnia e cavalli a giusto e competente prezzo e come si vendessi agli abitat. del luogo. E volendosene partire, lo possa senza ostacolo ".

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NOTA XXIII. (B)

13 marzo 1483.

Condotta di Guido duca di Urbino.

3. « Anchora che li prefati signori Fiorentini debbino al tempo debito assegnare ad esso prefato signor Duca e sue genti le stanze comode, e farli dare strame e legna gratis senza alcuno pagamento, e provvedere che possino avere le victualie necessarie per pretio competenti, secondo si venderanno agli altri cohabitanti ». Fol. 90.

N.B. Nella condotta di Galeotto signore di Faenza fatta nel medesimo, venne inserito il patto, che egli non fosse astretto a far la descrizione, ma solo la mostra delle sue genti. Fol. 99.

NOTA XXIII. (C)
A. 1483.

Condotta di Ercole Bentivoglio.

Abbia in guerra uom. d'arme 30, e balestrieri 10 a cav.

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Li quali huom. d'arme sieno et debbino essere idonei, forti et experti nel mestieri delle armi e ben armati e forniti di cavalli, saccomanni, e ragazzi, e altri secondo le con

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suetudini de' buoni uom. d'arme de Italia, e secondo l'uso delle condotte che si fanno a huom. d'arme ovvero coraze, cioè a ragione di 4 cav. per huomo d'arme e coraza, fra quali el cavallo dell'uomo d'arme sia grosso e forte e di buona taglia

31.

In guerra per ogni homo abbia 100 fior., e 50 per ogni balestriere.

15. Item che detto Magn. Mess. Ercole durante il tempo della presente condotta non possa, nè li sia lecito fare alcuna convenzione o patti con alcuno signore, signoria o altri qualunque, senza espressa licenza delli prefati excelsi signori o dieci di balia: e se li facessi, abbinsi per non fatti, e caggia in pene di spergiuro e d.... i cavalli arme e soldi così avuti come quelli dovesse avere; salvo et excepto nondimeno che ei possa solo fra gli ultimi due mesi della presente condotta praticare e condursi con qualunque vorrà per andare a servire, finita nondimeno la presente condotta, et non prima nè altrimenti ». P. 107.

(Documenti estratti dall' Archivio delle Riformazioni di Firenze, classe XIII. dist. II. no 37).

NOTA XXIV.

(a Parte V. c. III. §. I. pag. 329).

Il tradimento degli Svizzeri a Novara nell'aprile del 1500. Il ch. colonnello LUIGI WURSTEMBERGER di Berna ci ha gentilmente comunicato il seguente sunto degli esami instituiti per ordine dei Cantoni intorno al tradimento di Novara. Di codesti esami esistono tuttora in Appenzell gli autentici documenti; Giovanni Gasparo Zellveyer li riportò per compendio nella storia di essa città (t. II. VI. p. 291. segg.).

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La nouvelle de cette infamie étant parvenue en Suisse, une diète, assemblée à Zurich le 5 de mai 1500, décréta,

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