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DI

DIRITTO INTERNAZIONALE

DI

AUGUSTO PIERANTONI

PROFESSORE ORDINARIO DEella r. univERSITÀ DI ROMA

GIÀ PROFESSORE ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ DI MODENA E DI NAPOLI

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BODLEIAN LIBRARY

21 MAY35

OXFORD

L'autore intende conservare i diritti di proprietà letteraria.

PREFAZIONE

Gli autori scrivono le prefazioni dei libri dopo che li hanno terminati per fare intendere al lettore il fine, le ripartizioni dell'opera e il metodo, che hanno tenuto.

Io pure dirò l'oggetto e l'ordine di questo primo volume di un Trattato di Diritto Internazionale, che ho incominciato a pubblicare dopo ventun anno di studî e sedici anni d'insegnamento.

In questo primo volume ho esposto i Prolegomeni del Diritto e la Storia del Diritto Internazionale dall'antichità al millequattrocento. In altri tre volumi esporrò la rimanente storia dal 1500 al presente, e svolgerò tutte le parti del Diritto Internazionale.

Nei Prolegomeni ho tentato di mostrare il felice aiuto. che le scienze politiche possono ricevere dalle naturali; ma ho respinto la pretesa di alcuni naturalisti, che credono di potere invadere il campo ben distinto delle scienze sociali. Non ho voluto porre a fondamento di questa parte del diritto umano alcuna di quelle teorie assolute, con le quali le menti metafisiche credono di dare regole giuridiche buone per tutti i tempi e per tutte le genti. Riconoscendo il movimento storico e razionale del diritto, non ho mancato di

basare il diritto delle genti sopra un principio razionale e necessario, ossia, sulla costituzione organica della umanità.

La coesistenza delle Nazioni e degli Stati nel diritto è il principio fondamentale di questa scienza. Io ho riconosciuto e riconosco nel principio di nazionalità la evoluzione maggiore della vita dei popoli.

Il principio di nazionalità, che la scuola italiana per opera del MANCINI diligentemente studiò, fu argomento di sospetti e di obiezioni da parte di molti scrittori ed uomini di Stato, i quali, ignari delle dimostrazioni scientifiche, che ne assicurano la giustizia, non confesseranno mai d'ignorare quello di cui a torto temono.

Per alcuni il principio di nazionalità sarebbe la negazione della umanità e il trionfo dell'egoismo nazionale. Invece il Mancini, sin dall'anno 1851, considerò come due termini egualmente necessarî alla nostra scienza: Le nazionalità e l'umanità.

Gli Stati nazionali, coesistendo con gli altri Stati, proscrivono ogni illegittima tentazione di conquiste territoriali, riconoscono nella comune natura degli altri Stati la indipendenza e la solidarietà dei diritti e dei doveri.

La nazionalità nelle relazioni di diritto civile ha fondato la scienza del diritto internazionale privato sopra indeclinabili verità di ragione. La nuova disciplina ha respinto la vecchia distinzione tra gli statuti personali, reali e misti, la prevalenza del domicilio, espressione di antica idea feudale; ha ripudiato gli empirici sistemi della comitas gentium, della mutua utilità, e la ricognizione dei diritti civili condizionata alla reciprocità diplomatica od alla reciprocità legislativa.

Il Codice civile italiano, sanzionando la osservanza della legge personale dello straniero come specificazione della

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