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provincie a fondarvisi deʼmonasteri, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, fin da'loro natali, i monasteri di S. Benedetto.

S'aprirono ancora nuovi altri fouti donde ne scaturiva maggior ricchezza: sursero in questi tempi i santuarii, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de'Santi. I tanti miracoli che si predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a'Santi e l'esortazioni de'monaci tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a'loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare o lasciare per testamento alle chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de'peccati. Salviano', che fiori nell'imperio di Anastasio, esortava a molti pietosi che soccorressero le loro animeultima rerum suarum oblatione. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle chiese quella clausola pro redemptione animarum, ec.

Si stabili ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti. Le decime che ne'tre primi secoli erano libere e volontarie, e nel quarto e quinto secolo, per la tepidezza dei Fedeli in darle, erano avvalorate da'sermoni de'Padri e dalle loro esortazioni perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite e necessarie2. Vedendo che niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Cosi molti concilii d'Occidente e più decretali de'romani pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed altre vie le ricchezze delle chiese cominciaron ad essere assai più ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonii. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto che narra Paolo Warnefrido, ch' avendo Trasimondo re de' Vandali in Africa mandato in esilio 220 vescovi, Simmaco, che allora sedeva nella cattedra di Roma, fece a tutti sommi

Salvian. lib. 2, et sequ. adver. avarit. Ant. Matt. manud. ad Jus Can. 1. 2, tit. 2. 2 Fr. de Roye Instit. Canon. lib. 2, de decim. 3 Paul. Warnefr. lib. 15, sub. Anast.

nistrar ciò che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò solo a'modi d'acquistar le ricchezze, ma anche ai modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de'costumi, quelle appropriandosi gli ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza mal impiegate e peggio distribuite: onde più concilii (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione e sicurezza. Egli è però ancor vero che non perciò i principi lasciarono di stabilir leggi intorno a' beni ecclesiastici, regolando gli acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli, e vietando gli abusi: Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a'medesimi1.

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una dell'amministratore o beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' poveri, e la quarta a' cherici, che s'attribuisce a papa Simplicio, il quale fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le provincie d'Occidente. In Francia nel concilio I d'Orleans ragunato l'anno 511 s'assegna la metà al vescovo, e l'altra metà al clero. In Ispagna dal concilio I di Braga tenuto nell'anno 563 la divisione dell'oblazioni si riserva a'cherici tutti in comune. Ma da poi nel concilio IV di Toledo convocato sotto il re Sisenando nell'anno 633, fu stabilito che i vescovi avessero la terza parte delle rendite. Così, come assai a proposito notò Graziano, secondo la diversità de' luoghi e consuetudine delle regioni, al vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furon sempre e da per tutto invariabili e perpetue.

I P. de Marca de Concor. Sac. et Imp. 1. 2, c. 11, n. 3.

2 Cap. 16.

3

Cap. 21.

4 Can. constitutum 62, caus. 16, qu. 1.

Grat. post. can. possessiones ead. caus. et qu.

Grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de'beni temporali delle nostre chiese e de'monasteri, a riguardo però degli altri immensi ed eccessivi acquisti che poi si videro nel regno de'Longobardi e dei Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo Stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il regno de'quali saremo ora per nar

rare.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

DEL PRIMO VOLUME

DEDICA dell'Editore alla Guardia Nazionale di Napoli.
VITA di Pietro Giannone scritta da Lionardo Panzini

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» 193

» 199

DEDICATORIA dell' Autore all'Imperatore Carlo VI premessa all'edi-
zione di Napoli del MDCCXXIII

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CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.
CAPO IV.

Delle condizioni delle città d'Italia
Delle condizioni delle provincie dell'imperio
Della disposizione dell'imperio sotto Augusto
Della disposizione e polizia di queste regioni che oggi
compongono il regno di Napoli; e della condizione
delle loro città.

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» 213

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» 217

» 223

» 226

» 228

I.

Di Napoli, oggi capo e metropoli del regno

II.

2 III.

IV. Scrittori illustri

CAPO V.

Delle altre città illustri poste in queste regioni

Napoli non fu repubblica affatto libera ed independente
da' Romani

» 232

» 238

» 245

» 247

Della disposizione d'Italia e di queste nostre provincie

CAPO VI.

CAPO X.

2 I.
II.

III.

sotto Adriano in fin a'tempi di Costantino il Grande » 248
Delle leggi .

CAPO VII. De' giureconsulti e loro libri

CAPO VIII. Delle costituzioni de' principi.

CAPO IX. De Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano

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CAPO XI.
I.

II.

III. Napoli siccome tutte l'altre città di questo regno erano
universalmente gentili.

Della polizia ecclesiastica de' tre primi secoli
Polizia ecclesiastica de'tre primi secoli in Oriente.
Polizia ecclesiastica in Occidente ed in queste nostre re-
gioni.

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» 278

» 281

» 289

» 295

» 301

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Prima invasione de'Westrogoti a'tempi d'Onorio.

» 347

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Non furono queste provincie ad altri cedute o donate » 352
Delle nuove leggi e nuova giurisprudenza sotto Costan-
tino e suoi successori.

2 I.

CAPO VIII. Dell' esterior polizia ecclesiastica da'tempi dell'impera-

Dell'uso e autorità di questo Codice nell' Occidente ed
in queste nostre provincie

Delle costituzioni de' principi, onde formossi il Codice
Teodosiano

De'giureconsulti e loro libri, e dell'Accademia di Roma » 369
Dell'Accademia di Costantinopoli.

» 363

» 377

» 378

» 382

dor Costantino Magno infino a Valentiniano III.

Oriente
Illirico
Gallie

» 386

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» 389

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Italia.

» 399

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Francia in Toledo nelle Spagne.

Traslazione della sede regia de'Westrogoti da Tolosa di

III. Del nuovo codice delle leggi de' Westrogoti

.

» 441

» 443

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