non è meno biasimevole però, e da condannarsi affatto l'uso introdottosi di esporre il Santissimo Sacramento ne' giorni in cui solennizzansi le gesta di qualche Taumaturgo, a cui un culto esterno in tal giorno dato, si vede di gran lunga superiore a quello che si deve a Dio; di maniera che ripetere si può anche in oggi il detto del prelodato Muratori, che il Padrone del tutto fa da Servo a' Servi suoi . se E perchè i rozzi nella Religione bene intendano la differenza del culto dovuto a Dio, da quello che la Chiesa presta a' Santi; s'istruiscano i Fedeli condo quello che insegna Sant' Agostino, cioè che molte son le cause per cui i Gristiani celebrano le Festività de' Santi, e quasi in compendio epilogandole così dice: Populus Christianus memorias Martyrum religiosa solemnitate concelebrat, et ad excitandam imitationem, et ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur: ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in memoriis Martyrum constituamus Altaria:,, notinsi queste parole:,, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum, quamvis in memoriis Martyrum constituamus Altaria. (Lib. 20 contra Faustum cap. 21.) Questo veramente non avverrà mai in quelli, che adornar vogliono gli Altari de' Santi con maggior pompa di quello, in cui adorasi Gesù Cristo esposto. E poi chi v' ha de' Principi quì sulla terra, che soffrir voglia, che s' insulti alla lor Maestà per esaltare uno de' suoi favoriti? Come dunque tollerare si dovrà, che al Re de' Regi non si tributino gli omaggj dovuti per venerar un suo Amico, un Servo suo? Ciò si oppone alla sana ragione, ed è riprovato da' Commentatori dei Sacri Riti E' da non approvarsi (dice il Bauldry) la consuetudine da pochi anni invalsa di esporre il Santissimo Sacramento nelle maggiori solennità de' Santi, poichè altra solennità esigono le festività de' San ti, ed altra diversa e speciale esige l'Esposizione di Vol. I. Diz. Liturgico 2 Gesù Cristo. Imperciocchè, presente il sommo Dio, cessar deve l'onore che al Servo si tributa, e presente il Sole tutti gli Astri del Firmamento perdono . il lor splendore. E per questa ragione ciò viene proibito dagli Atti della Chiesa di Milano, e molti Vescovi un tal costume giustamente abrogarono (Bauldry par. 3 cap. 17 n. 2.). Di un tal sentimento poi sono e il celebre Cardinal Lambertini (Notific. 30 n. 4), ed il dotto Thier (Lib. 4 cap. 23), nonchè il Bissu alla parola Expositio Sanctissimi Sacramenti, il quale così dice : Et libenter adverto, quod in festivitatibus Sanctorum parum convenit Expositio Sanctissimi Sacramenti, quia diversus est cultus exhibendus Sanctis, et præsente Domino omnium summo, debet cessare cultus Sanctorum.,, Questo ci viene poi confermato da un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti, la quale i giorni prescrive in cui espor re si può il Santissimo Sacramento:,, Eucharistia (ecco le sue parole) non est singulis diebus exponenda super Altare, sed in quibusdam tantum solemnitatibus.,, (S. R. C. 4 mar. 1606 in Placentina Provinciæ Castellanæ). In quibusdam tantum solemnitatibus (quì vi fa la glossa il Talù (Decr. authent. n. 51) ,, quæ considerantur regulariter Oratio quadraginta Horarum, Festum cum tota Octava Corporis Christi . Così nella Constituzione di Clemente XI., da Benedetto XIII. e da Clemente XII. confermata nel giorno primo Settembre 1756, e nel Ceremoniale de' Vescovi, lib. 2 cap. 33 n. 34. Ora dunque se non si permette esporre Gesù Cristo nelle solennità de' Santi, onde non si diminuisca per nulla quel culto, che ad esso è dovuto; come sostener si potrà, che seguendo un tale abuso, fornir sarà lecito con più lumi l' Altare de' Santi in paragone a quello, in cui alla pubblica adorazione sta esposto il vero Dio? на воп i AN ANELLO. L'uso di esso è proibito nella Messa ai Protonotarj non participanti, ai Dottori, e ai Canonici delle Cattedrali. (Num. 633 716 2094 ad 11. 2362 a 2.) Molto più dunque è proibito nelle sacre Funzioni ai Parrochi, ed altri Ecclesiastici non Prelati. Intorno ai Canonici però sta registrato il seguente Decreto : Possunt Canonici Missam celebrare cum annulo aureo, et de rigore uti, sed sine gemma, et sine aliqua effigie (S. R. C. 4 aug. 1663.) Ciò non pertanto stabili Benedetto XIII., che nella celebrazion della Messa lo debbano deporre. (In Concil. Rom. tit. 10 cap. 3.) • iDi adornarsi poi dell' Anello è proibito agli Ecclesiastici, quelli eccettuati, ai quali per ragion della loro dignità se gli compete, e che sono cioè i Vescovi, e gli Abbati, ai quali il jus è concesso dei Pontifica li. (Gonzalez in d. 15 De vita corum honestate Cleri Ai Parrochi però è conceduto quantunque non siano dignità costituite nella Chiesa S. Carlo Borromeo avendo interdetto l'uso dell' Anello ai Preti, lo accordo però ai Parrochi delle Collegiate. (Gallicciolli Mem. Ven. lib. II. n. 1456.) E' uso poi quasi universale d' investire i Parrochi, ed anche i Titolati per Annulum, & Birretum. In quanto a' Parrochi non vi è che dire, giacchè vi è præminentia cum jurisdictione ma intorno ai Titolati è biasimevole in essi l'usar l'Anello, in quanto che non sono costituiti in alcuna dignità, che porti una qualche giurisdizione; poichè altro non è il loro uffizio, che quello di un matricolato o di quei incardinati, che S. Cipriano chiama Sportulantes fratres, o come si suol dire semplici Beneficiati . Se non possono poi portar Anello i Titolati, che sono investiti per Annulum, & Birretum, come abbiam già veduto, non lo potranno a più forte ragione portáre tanti semplici Sacerdoti. ANNIVERSARJ. (V. Messe dei Defunti). ANNIVERSARIO dell' Elezione, ossia Consecrazione di un Vescovo. Se venisse in giorno festivo,. si dirà la Messa della Festa colla Commemorazione (1) del Vescovo. ( Cærem. Ep. lib. 2 cap. 35.) Se verrà poi in giorno feriale, allora si celebrerà la Messa come nel Messale cogli Apparamenti di color bianco, con una sola Orazione e col Gloria, e Credo. Nell' Orazione si nominerà il Vescovo, e la Città, perchè senza questa aggiunta s' intende la Chiesa universale. (Gav. par. 4 tit. 17 Rub. 1 1. 20.) ANNUNZIAZIONE di M. V. Quando la di lei Festività occorre nel Venerdì o Sabbato Santo si deve trasferire il suo Uffizio, col precetto ancora di udire la Messa, e di astenersi dalle opere servili, alla Feria seconda dopo la Domenica in Albis, sempre che non sia doppio di prima classe (S. R. C. 11. mar. 1690.) (1) Quantunque abbia decretato la Sacra Congregazione de' Riti 28 agosto 1627, che Commemorationes pro publica causa non fiant in Festo primce Classis, si deve però eccettuare questa Commemorazione, e la ragione è, perchè non solo si fa per una pubblica causa, ma cade eziandio sotto precetto. Nè disconviene una Commemorazione anche nelle Feste di prima classe, come si vede della Domenica, che mai si ommette. Questa poi cadendo ne' doppj di prima classe, si deve dirla sub unica conclusione coll' Orazione della Festa, come vogliono i due seguenti Decreti. I. Comтетоratio in Missa pro Consecratione Episcopi, quando ratione Festi occurrentis dicitur Missa de Festo habente plures Commemorationes, debet uniri cum Oratione Missæ, et dici sub unica conclusione, juxta Rubricas Pontificalis Romani de Consecratione electi in Episcopum, et Missalis Romani in fine post Benedictiones. (S. R. C. 8 jun. 1709 in Bracharen.) II. Anniversarium Consecrationis Episcopi incidens in hebdomadam majorem, vel in dies privilegiatos non debent anticipari 3515 ad 1 et 2; sed dum fieri nequit, ommittendum est, potest tamen currenti addi collecta sub unica conclusione 3569 ad 2. Si deve però notare : I. Che se in qualche luogo nella predetta Feria seconda occorresse un doppio di prima classe, ed ivi sub eodem ritu si celebrasse l' Annunziazione, come sarebbe a Venezia; in allora quel doppio si trasferisce, e non l'Annunziazione. (V. la Collezione dei Decreti Autentici T. V. indice generale pag. 104. Lett. Ma) II. Che sebbene l' Annunziazione sia doppio di seconda classe, tuttavia se si ha a riporre un Uffizio di prima classe traslato, in questo caso essa avrebbe il primo luogo. (Idem ut sup. n. 3.) III. Che trasferito più oltre della Feria seconda l' Uffizio della predetta Annunziazione, perchè da una Festa di più alto rito impedita, non si deve trasferire eziandio il precetto di udire la Messa, ed astenersi dall' opere servili. ( Idem ut sup. n. 4.) IV. Finalmente, che dovendosi trasferire tutte e due le festività di S. Giuseppe, e dell' Annunziazione, prima si celebrerà l'Uffizio di questa, e poi di S. Giuseppe; e ciò si raccoglie dal seguente Decreto .,, Etsi secundum regulas Breviarii Romani, cum plura æqualis ritus transferenda sunt, unum ante aliud transferri debeat eo ordine, quo erant celebranda propriis diebus; attamen quia anno 1690, specialis prærogativa concessa fuit translationi festi Annuntiationis B. Mariæ incidentis in Feriam VI. Parasceve, vel Sabbatum Sanctum: idcirco ob specialem reverentiam Dominicæ Incarnationis hoc speciali privilegio decoratur idem festum Annuntiationis, nimirum, ut quotiescumque contigerit festum prædictum, etiam quoad solum Officium, post Octavam Pascræ transferri, idem cæteris semper festis æqualis ritus præponatur, licet temporis ordine sit in Kalendario posterius illis. (S. R. C. 14 jul. 1692.) 22 La Santità poi di Clemente XIII. concesse a Ve |