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gata la cosa, vi è fondato dubbio, che l' Infante non sia stato battezzato

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IV. Il Battesimo si può amministrare, o per infusione dell' Acqua, o per immersione ovvero per aspersione : tuttavia soltanto il primo, o il secondo modo, che sono maggiormente in uso, si ritengono secondo la consuetudine delle Chiese ; cosicchè con una trina abluzione si bagni, o s' immerga in modo di Croce il capo del battezzando in quel solo e medesimo tempo in cui si proferiscon le parole; e ciò si fa versando l'Acqua, e pronunciando la Forma.,, V. Dove poi s'amministra il Battesimo per infusione, si deve guardare il Parroco di non gettare nella Fonte l'Acqua che scorre dal capo dell' Infante, ma sì bene nel Sacrario vicino alla stessa Fonte situato, oppure raccorla in un qualche Vaso a tal uso apparecchiato, e versarla di poi nel Sacrario al. Rom. de Forma Baptismi.),,

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Ritu

BATTESIMO. Suo Ministro. I. Il legittimo Ministro è il Parroco, o altro Sacerdote dal Parroco, o dall' Ordinario del luogo delegato; ma ogni volta che l' Infante, o l' Adulto si trova in pericolo, può esser battezzato senza solennità in qualunque lingua e da qualunque sia Chierico, o Laico, eziandio scomus nicato, sia Fedele o Infedele, sia Cattolico, o Eretico, sia uomo o donna, servata però la forma, e l'intenzion della Chiesa

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II. Ma se vi è un Sacerdote, si preferisca al Diacono, il Diacono al Suddiacono, il Laico e l'uomo alla donna, sempre che pudoris gratia non convenga piuttosto alla donna battezzare l' Infante non affatto uscito alla luce, o che sappia meglio dell' uomo la forma e il modo di battezzare. Per la qual cosa deve procurare il Parroco che i Fedeli, e specialmente le Ostetrici, osservino bene il rito di battezzare

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III. Il Padre poi, e la Madre non debbono battezzare la propria prole, fuorchè in articolo di mor

te, quando cioè non si trovi altro che battezzi, nè contraggono in allora alcuna cognazione, che l'uso impedisca del Matrimonio ,, (Ritual. Rom. De Ministro Baptismi.)

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BATTEZZAR i fanciulli. I. ,, Opportunamente esorterà il Parroco tutti quelli, che sono alla di lui cura affidati, onde quando presto fia possibile portino alla Chiesa (1) con cristiana modestia gl' Infanti da battezzarsi, per non differire di troppo ad essi un Sacramento sì necessario con pericolo della salute per supplire le consuete Ceremonie , e Riti su quelli, i quali per urgente necessità furono privatamente battezzati.,,

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un altro

e

II. Nessuno dev'esser battezzato, chiuso ancora nell' utero materno. Ma se l' Infante porgerà fuorì il capo, e sia in pericolo di morte si battezzerà nel capo, e al caso che si ricuperi, non si battezzerà più. Ma se in luogo del capo porgesse membro, che indichi un moto vitale, in quello se vi sia pericolo si battezzi, e allora se vivrà nato che sia, si dovrà tosto sotto condizione battezzare in quel modo come abbiam detto di sopra : Si non es bapti zatus, ego te baptizo. Se poi così battezzato sortisse morto dall' utero, si dovrà seppellire in luogo sacro.,, III. Se morrà la Madre pregnante, quanto prima si estragga cautamente il feto, e se sarà vivo, si battezzi; se sarà morto, non potrà esser battezzato e non dovrà esser seppellito in luogo sacro. Gl' Infanti esposti e ritrovati, se investigata diligentemente Vol. I. Diz. Liturgico

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(1) Peccano mortalmente i Genitori cristiani, che differiscono, senza grave causa, il Battesimo a' loro figli infanti. Imperciocchè ex vi præcepti positivi divini sono tenuti a procurare, che si battezzino almeno quando lor sovrasta il pericolo di morte; ma nei fanciulli appena nati questo pericolo suole succedere, secondo la comune dottrina dei fisici, dunque si deve procurare che vengano tosto battezzati. (Baruf. Tit. VII. n. 3.) Per la qual cosa S. Carlo Borromeo ( Conc. prov. 1.) ha stabilito, che prima del nono giorno si portino alla Chiesa a ricevere il Battesimo.

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la cosa non consti, del loro Battesimo, si battezzino sub conditione

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IV. Nel battezzare poi (se avvenga) i feti mostruosi, si deve usare gran cautela: si consultino se fia d'uopo, l'Ordinario del luogo, o altri periti, sempre che non sovrasti il pericolo di morte.

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V. Non dev'esser battezzato un Mostro, che non rappresenta specie umana (1); e se di ciò vi fosse qualche dubbio si battezzi sotto questa condizione: Si tu es homo, ego te baptizo &c.

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VI. Non si battezzerà poi quello, di cui è incerto che sia una o più persone, fino a che non si discerna; discerner si deve se abbia uno, o più capi, uno, o più petti, perchè in allora altrettanti saranno i cuori, e le anime e tanti gli uomini distinti, e in quel caso si debbono tutti separatamente battezzare, ad ognuno dicendo: Ego te baptizo dec. Se poi sovrasti pericolo di morte, e non si abbia tempo di battezzarli separatamente, potrà il Ministro battezzarli tutti con una sola azione, e dire infondendo l' Acqua sopra i lor capi: Ego vos baptizo in nomine Patris &c. La qual forma però vale in questi solamente, ed in altri simili pericoli di morte, e dove non rimane tempo di battezzarli partitamente: altrimenti non si può

usare

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VII. Quando finalmente non è certo esservi in un Mostro due persone, perchè non ha due capi, nè due petti, allora si dovrà prima battezzare assolutamente un solo, e di poi un' altro sotto condizione non es baptizatus, ego te baptizo. (Ritual. Rom. De Baptizandis parvulis).

dicendo :

Si

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BATTESIMO. Suoi Patrini. I. II Parroco prima di portarsi a battezzare ricerchi diligentemente

(1) Questa specie umana deve rappresentarla nel capo, perchè è la sede della ragione, e dell' intelletto: quindi si deve negare il Battesimo a quello, che ha il capo di bestia, e il corpo tutto umano. (Baruf. Tit. VII. n. 32.)

a quelli ai quali spetta, quale, o quali siano stati eletti Patrini per prendere dalla Sacra Fonte l'Infante, onde non se ne ammettano più di quel ch'è permesso, nè persone che siano indegne, e nemmeno disadatte.

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II. Si deve ammettere un Patrino soltanto, sia uomo, come donna, o al più uno, ed una per Decreto del Concilio di Trento (1). Mai non si permetteranno due uomini, nè due donne e neppure il Padre o la Madre dello stesso battezzando

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III. Conviene poi che questi Patrini siano in età almeno di pubertà, e siano muniti del Sacramento della Confermazione

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IV. Sappiano inoltre i Parrochi non doversi animettere a questo uffizio gl' Infedeli, o Eretici, non i pubblicamente scomunicati, o interdetti, non i pubblici peccatori, o infami, nè inoltre quelli che sono di sana mente, e neppure quelli che ignorano i principj di nostra Fede

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non

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(1) Sess. 24 cap. 2 de Reformat., e vuole che quantunque siano molti i Patrini, tuttavia quelli soltanto contraggano affinità spirituale, che sono stabiliti dal Parroco. Che se per sua colpa ne vengano ammessi di più, comanda il predetto Tridentino Concilio che sia punito ad arbitrio dell' Ordinario. Quindi egli peccherebbe mortalmente, diversamente operando: 1, perchè sembra che il Concilio ciò precetti gravemente, comandando di punire i contrafacenti: 2, perchè da ciò ne verrebbe un disordine, cioè la moltiplicazione, e l'incertezza della cognazion spirituale, a cui il Concilio vuole opporsi. (Baruf. Tit. VIII. n. 34. Conink d. I. n. 59.)

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et una

Tuttavolta il Concilio permette che ad summum unus baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos, ac baptizatum ipsum, et illius patrem, et matrem, nec non inter baptizatum, et baptizantem, baptizatique patrem, ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. ( Concil. Trid. Sess. 24 cap. 2. )

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e dai

Dal Sinodo poi di Faenza (Baruf. Tit. VIII. n. 5.), Dottori, tra i quali il Lamy (Tom. 2 lib. 5 tract. 2 cap. 9 n. 4), venne approvata come lodevole consuetudine che un solo sia il Patrino , e questo sia uomo, se il battezzando è fanciullo o donna, se fanciulla, al qual Sinodo concorda per modo di esortazione anche quello di Ferrara (sub Card. de Verme 1711 par. cramento Baptismi), il qual dice: Enixe hortamur, et valde laudamus; quod unus tantum, idest masculus, masculum, et fæmina,

fæminam a Sacro Fonte recipiat.

1. de Sa

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V. A questo uffizio finalmente non si debbono ammettere i Monaci, o le Monache, nè altri Regolari di qualunque Ordine segregati dal secolo ,,. (Ritual. Rom. De Patrinis ).

BATTESIMO. Suo luogo, e tempo d'amministrarsi. I. ,, quantunque si possa conferire il Battesimo in qualunque tempo, eziandio dell' Interdetto, e della Cessazione a divinis, specialmente, se urga la necessità; tuttavolta due sono particolarmente i giorni sacri per antichissimo rito della Chiesa, nei quali conviene amministrare con solenne Ceremonia questo Sacramento, cioè il Sabbato Santo di Pasqua, e di Pentecoste, nei quali giorni si consacra l' Acqua della Fonte Battesimale. Questo rito si deve ritenere per quanto fia possibile nel battezzare gli Adulti, o non del tutto omettere, particolarmente nelle Metropolitane, e Chiese Cattedrali.

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II. E quantunque, urgendo la necessità, nulla impedisce che si battezzi ovunque, tuttavia il luogo proprio pell' amministrazione del Battesimo è la Chiesa in cui vi sia la Fonte Battesimale, 0 certamente il Battisterio vicino alla Chiesa

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III. Per tanto, eccettuata la necessità, nessuno dev' esser battezzato nei luoghi privati, purchè non siano figli di Re, o di gran Principi, che ciò chiedano; sempre che ciò si faccia nelle loro Cappelle, ovvero Oratorj, e coll' Acqua Battesimale benedetta de more. (Ritual. Rom. De tempore, loco administrandi Baptismum.)

BATTESIMO. Suoi requisiti,

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come sarebbero

gli Olj, il Sale, il Cereo ec. I. Debbono esser benedetti dal Vescovo in quell' anno il Giovedì Santo gli Olj, de' quali ci serviamo nel Battesimo, cioè il Santo Crisma e quello che si dice dei Catecumeni

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II. Non si usi oltre dell' Anno degli Olj vecchj, sempre che non urga la necessità: e se sembra che possa mancare il Crisma, o l' Olio benedetto,

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