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INTRODUZIONE

OBBIETTO E PARTIZIONE DEL CORSO

Occorre preliminarmente definire l'obbietto proprio del nostro studio, e dire del metodo col quale avremo a trattarlo.

1. Non della Storia Romana in generale, nè delle Romane Antichità, ma dobbiam solo occuparci della Storia del Diritto Romano, la quale presuppone l'una, si giova delle altre, ma ne è ben distinta ed ha un campo ben più ristretto e speciale.

Non però di meno essa dee comprendere il diritto pubblico e il privato, e quindi l'intero dritto

romano.

D'altro canto il Corso di Storia, posto allato al Corso delle Istituzioni, non dee invadere il campo proprio di questo. Ma i suoi limiti non hanno da esser quelli della così detta storia esterna o delle fonti del diritto. Esso dee penetrare eziandio nella storia interna o degli istituti giuridici; fermarsi per altro in questi alle generalità; rile

varne i concetti fondamentali nelle varie fasi del loro sviluppo, e le sostanziali modificazioni o trasformazioni che ebbero a subire; e non discendere a quell'analisi ed a quei particolari, nei quali si mostra il contenuto intero e si concreta l' organismo di ciascun istituto, e i quali formano la materia propria delle Istituzioni.

II. Passando al metodo di trattazione, non sembra potersi seguire in tutte le parti del Corso l'una o l'altra delle varie divisioni in periodi proposte dagli scrittori. Vi sono parti alle quali ben s'adatta la divisione volgare nei-tre periodi de' Re della Repubblica e dell'Impero, e son quelle nelle quali si tratta della costituzione e dell'amministrazione dello Stato e delle fonti del diritto, variando i poteri dello Stato, e tra essi gli organi legislativi, secondo le forme di governo. In altre parti la divisione va determinata da fatti e da riforme speciali, quali furono nel procedimento penale la istituzione e poi l' abolizione delle quaestiones perpetuae, e nel procedimento civile il succedersi delle legis actiones, delle formulae e della caduta dell'ordo iudiciorum. In fine nelle varie parti del diritto privato non si può procedere per periodi quali che sieno, il che obbligherebbe a ripetizioni e richiami e raffronti continui; bisogna in vece procedere per istituti, esponendo i tratti fondamentali di ciascun di questi in tutto il suo suecessivo sviluppo.

III. Ciò posto, il nostro Corso comprenderà le parti e si dividerà nei modi seguenti:

1. Costituzione ed amministrazione dello Stato, che verranno esaminate nei tre periodi, regio repubblicano e imperiale;

2. Fonti del diritto, delle quali verrà discorso con la stessa divisione di epoche;

3. Diritto e procedimento penale, ove si osserverà la distinzione di periodo anteriore alle quaestiones perpetuae, periodo in cui queste ebbero vigore, e periodo posteriore alle medesime;

.

4. Diritto giudiziario civile, il quale sarà diviso nelle tre epoche, delle legis actiones, delle formulae, e dell'abolizione dell' ordo iudiciorum;

5. Diritto privato, che si svolgerà secondo la usata divisione in diritto di famiglia, diritto di successione, diritti reali e diritti di obbligazione.

CAPO I.

COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

§ 1.

Epoca Regia.

I. Populus romanus Quiritium-Patricii, clientes, plebs. I Rammes, i Tities e i Luceres formarono le tre primitive tribù, e la riunione loro il primitivo Stato Romano. Da quiris (lancia) si ebbero i Quirites e il populus romanus Quiritium.

In questo popolo si distinsero tre classi patrizii, clienti e plebei.

1 Liv. X, 5: « Tres antiquae tribus: Rammes, Titienses, Luceres ». —1, 13: « Rammenses a Romulo, ab Tito Tatio Titienses appellati. Lucerum nominis et originis causa incerta est ». — -Varr. De ling. lat. V, 55: «Ager romanus primum divisus in parteis tris, a quo tribus appellata Tatientium, Rammium, Lucerum ».

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