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CAPO IV.

DIRITTO GIUDIZIARIO CIVILE.

L'amministrazione della giustizia civile fu forse sin da principio e rimase al certo per lungo tempo costituita sulla distinzione fra ius e iudicium; due stadii, de'quali l'uno si compiva davanti al magistrato, l'altro davanti al giudice e questo si disse ordo iudiciorum privatorum: cui si contrapposero, come eccezionali, i giudizi extra ordinem, che si esaurivano in un solo stadio presso lo stesso magistrato. Pure, nel lungo tempo in cui ebbe vigore questo sistema, son da distinguere due periodi, cioè quello della procedura per legis actiones e quello della procedura per formulas, attese le gravi differenze inerenti a siffatti due metodi processuali. Un terzo periodo è poi contrassegnato dall'abolirsi del mentovato ordo iudiciorum e dal diventare normale e generale il procedimento extra ordinem.

Secondo questi tre periodi adunque discorreremo del procedimento civile romano, indicando in ciascuno da prima le autorità innanzi alle quali avea luogo ed indi le forme nelle quali si svolgeva.

§ 1.

Periodo delle LEGIS ACTIONES.

In questo primo periodo che durò lungamente, cioè sin verso la fine del sesto secolo, si ebbe, senza potersi stabilire con precisione quando veramente sorgesse 2, la distinzione tra magistrati e giudici, tra ius e iudicium.

I magistrati innanzi ai quali si svolgeva il primo stadio, furon diversi secondo i tempi e i luoghi, ma sempre magistrati maggiori, rivestiti d'imperium e di iurisdictio in Roma, da prima il Re, poi i consoli, l'interrè, il dittatore, i Xeiri legibus scribundis, i tribuni militum consulari potestate, e in fine, dopo istituita la pretura, il praetor urbanus e il praetor peregrinus; ne' municipii, nelle colonie, nelle prefetture i IIviri o IVviri o praefecti iuri dicundo; nelle province i proconsoli o propretori. I giudici presso i quali si compiva il secondo stadio, eran per ordinario cittadini privati, scelti sempre fra le classi più elevate della cittadinanza, e le più volte proposti d'accordo

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1 Epoca approssimativa della lex Aebutia che introdusse la procedura per formulas. V. sopra, pag. 84 nota 3.

2 Se ne dubita pei tempi primissimi, stando all'attestazione di Cic. De Rep. V, 2 che « omnia conficiebatur iudiciis regiis », e si attribuisce quest'ordinamento, del pari che tanti altri, a Servio Tullio, per l'autorità dello stesso Cic. De Rep. I, 21, di Liv. I, 40, e di Dion. II, 9 e IV, 36.

dalle parti ', ma nominati pur sempre dal magistrato 2; e d'ordinario se ne nominava un solo per ciascuna causa, unus iudex, che quando aveva poteri più larghi prendeva il nome di arbiter 3. Ma vi furono anche altri giudici, quali i recuperatores, che venivan sempre nominati in numero plurale (tre o cinque), pei casi che interessavano l'ordine pubblico 5. E vi furon pure due tribunali permanenti: quello dei Xviri stlitibus iudicandis, una quasi-magistratura, che veniva eletta (fra i XXVIviri) nei comizii tributi ed era chiamata specialmente a giudicare delle quistioni di status 7; e quello dei centumviri, una corte popolare, eletta in numero di circa cento componenti dal seno delle tribù, e adibita

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1 Nel che si attuava un' antica costumanza romana, che ci è attestata da Cic. pro Cluent. 43: « Neminem voluerunt maiores nostri non modo de existimatione cuiusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset ». 2 Le parti possono proporre la persona del giudicante, ma è sem pre il magistrato che la nomina, dat iudicem, come parte integrale della iurisdictio. V. Lex Agraria 1. 30 e 33, e Lex Mamilia k. LV, in Bruns Fontes.

3 Sulla distinzione tra iudicium e arbitrium si riverrà in seguito. 4 Per l'origine internazionale di questi giudici, v. scpra pag. 63 nota 1. Che in seguito venissero adoperati anche nelle controversie fra cittadini, non è dubbio. V. Gai. IV, 46, 141, 185; Gell. XX, 1; Cic. de invent. II, 20; Lex Latina tabulae Bantinae 1. 4, Lex Mamilia k. LV, e Lex Rubria XXI in f., in Bruns Fontes.

5 Come apparisce da' luoghi citati nella nota precedente e dai casi in essi specificati.

6 V. sopra, pag. 29.

7 Cic. pro Caec. 33, pro domo 29.

8 Fest. v. « Centumviralia iudicia a centumviris sunt dicta. Nam, cum essent Romae triginta et quinque tribus quae et curiae dictae, sunt, terni ex singulis tribubus sunt electi ad iudicandum, qui cen

specialmente per giudicare delle actiones in rem 1. Fuori di Roma poi si osservava analogamente come sistema ordinario quello de' iudices privati, i quali presso i municipii le colonie ecc. venivano scelti sopra una lista locale, e nelle province sopra liste formate per ciascuna circoscrizione giudiziaria (conventus)2; ma si usava anche spesso di sostituire a questo il giudizio de' recuperatores 3.

Il processo cominciava con la in ius vocatio, intimazione® dell'attore al convenuto di seguirlo e comparire davanti al magistrato. In caso di rifiuto, accertato questo con testimoni, era ammessa la manus iniectio per condurvelo a viva forza. E non poteva il convenuto sottrarvisi se non presentando un vindex, un garante, che doveva avere una certa idoneità rispetto allo stato economico del garantito. E non v'era indisposizione o età che scusasse il convenuto, il quale in tali casi avea solamente diritto di pretendere un mezzo comune di trasporto-A tutto ciò provvedevano testualmente le 12 tavole 1.

tumviri appellati sunt; et licet quinque amplius quam centum fuerint, tamen, quo facilius nominarentur, centumviri sunt dicti ». — Varr. de re r. II, 1: « Si, inquam, numerus non est ut sit ad amussim, ut non est cum dicimus mille naves iisse ad Troiam, cen. tumvirale esse iudicium Romae etc. »>.

1 Gai. IV, 16 in f., 31, 95.

2 V. sopra, pag. 54 nota 2.

3 V. Cic. in Verr. III, 11, 13, 59; Edict. Venafr. 1. 65 in Bruns Fontes; e gli altri luoghi citati nella nota 4 in f. a pag. prec. 4 Tab. I n. 1-4 (in Bruns Fontes): « Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino: igitur em capito Si calvitur pedemve struit,

All'udienza il convenuto poteva ottenere un termine per rispondere, dietro formale promessa di ripresentarsi in un giorno determinato. Questa promessa dicevasi vadimonium, perchè garantita da vades, fideiussori, oltrechè spesso assicurata anche altrimenti. E pel caso di non comparsa o di contumacia che voglia dirsi, si concretava in una data somma, che variava secondo la specie dell'azione e secondo il valore controverso '-Le 12 tavole fanno anche cenno di alcune speciali cagioni, per le quali doveasi differire il processo 2.

manum endo iacito. Si morbus aevitasve vitiun escit, iumentum dato. Si nolet, arceram ne sternito Assiduo vndex assi duus esto; proletario iam civi quis volet vindex esto x Gai. IV, 183: «< In summa sciendum est, eum, qui experitur, in ius vocare oportere, et eum, qui vocatus est, si non sequitur, sine auctoritate praetoris posse secum ducere. Quasdam tamen personas sine permissu praetoris in ius vocare non licet, velut parentes et patronos patronasque, liberos et parentes patroni patronaeque, et in eum, qui adversus ea egerit, poena constituitur ».

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1 Tab. 1 n. 10 « vades et subvades » Varr. de ling. lat. VI, 74: «Vas appellatus qui pro altero vadimonium promittebat » Gai. IV, 184, 185, 187: « Cum autem in ius vocatus fuerit adversarius, neque eo die finiri potuerit negotium, vadimonium ei faciendum est id est, ut promittat, se certo die sisti. Fiunt autem vadimenia quibusdam ex causis pura, id est sine satisdatione, quibusdam cum satisdatione, quibusdam iureiurando, quibusdam recuperatoribus suppositis, id est, ut qui non steterit, is protinus a recuperatoribus in summam vadimonii condemnetur: eaque singula diligenter praetoris edicto significantur... Quas autem personas sine permissu praetoris impune in ius vocare non possumus, easdem nec vadimonio invitas obligare nobis possumus, praeterquam si prae tor aditus permittat ». — Per la somma del vadimonio in caso di non comparsa, v. Gai. III, 224, e IV, 186.

2 Tab. Il n. 2: « Morbus sonticus... aut status dies cum hoste... quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo die diffissus

esto ».

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