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E con questi ed altri progressi di minor conto si giunse all' ultimo periodo, quale si può dir quello da Costantino in poi, nel quale si venne a sopprimere il dualismo fra il diritto civile e il pretorio, e le due forme del testamento per aes et libram e del testa-* mento pretorio si fusero in quella del testamento in-. nanzi a sette testimoni, che potè essere orale o scritto; accanto a questa s' introdussero le due nuove del testamentum Principi oblatum e del testamentum apud acta conditum; si smisero le rigorose solennità prescritte per l'istituzione di erede, per la cretio e pei legati, che si accostaron via via ai fidecommessi; gl' istituti dell' antica suità e della inofficiosità e della bonorum possessio contra tabulas si ravvicinarono sempre più, per poi fondersi nell'unico dritto della legittima, che Giustiniano elevò ed accrebbe; e tolta ogni differenza tra maschi e femmine in ordine alla preterizione, limitossi il dritto di diseredare i legittimarii, ammettendolo solo per determinate cagioni.

ptem testium signis signata sint testamenta, potest scriptus heres secundum tabulas bonorum possessionem petere, si modo defunctus testator et civis Romanus et suae potestatis mortis tempore fuerit etc. »Ulp. XXIII, 6; XXVIII, 6: « Etiamsi iure civili non valeat testamentum, forte quod familiae mancipatio vel nuncupatio defuit, si signatum testamentum sit non minus quam septem testium civium Romanorum signis, bonorum possessio datur ».

1 V. su tutto ciò Padelletti cap. LIX, e le costituzioni imperiali riportate in nota 2 ivi-V. poi più particolarmente, Cod. 6, 23 c. 15 per l'abolizione di ogni parola sacramentale nell' istituzione di erede; Cod. 6, 30 c. 17 per la soppressione della cretio; e Serafini Inst. SS 185 e 186 per le forme ultime de' testamenti, §§ 210 in f. e 211

III. A complemento della storia della successione, legittima e testamentaria, rimane a far cenno dei bona vacantia, del caducum e dell' erepticium.

Le successioni rimaste senza eredi furono per lungo tempo considerate quasi come res nullius, giacchè ognuno poteva occuparle o almeno usucapirle pro herede. Ma sotto Augusto, in virtù della legge Giulia e Papia Poppea cessò questo generale diritto dei cittadini sui bona vacantia, ed essi vennero devoluti allo Stato 2.

La stessa legge Papia Poppea stabilì la incapacità di ricevere per testamento, per intero dei coelibes, e per metà degli orbi, meno quando fossero stretti parenti; e ciò che essi non potean raccogliere, caducum, venne devoluto agli eredi ed ai legatarii provvisti di prole, ed in mancanza loro allo Stato 3. Ma da Costan

in f. per la fusione de' legati e de'fede commessi, e §§ 196 e 197 per la legittima giustinianea e per le giuste cause di diseredazione. 1 V. sopra, nota 5 a pág. 202.

2 Ulp. XXVII, 7: «.. et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria »-E lo Stato subentra nell'universum ius, come se fosse erede. D. 30 de legat., 96 § 1: «Quoties lege Iulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et legata et fideicommissa praestantur, quae praestare cogeretur heres, a quo relicta erant ». Cod. 10, 10 de bonis vacantibus-Ma vi sono alcune corporazioni che vengono preferite al Fisco; v. sopra nota 5 a pag. 206 Per la storia della legge Giulia e Papia, riscontra nota 2 a pag. 176.

3 Gai. II, 111: « Coelibes quoque, qui lege Iulia hereditatem legataque capere vetantur, item orbi, id est qui liberos non habent, quos lex Papia plus quam dimidias partes hereditatis legatorumque capere vetat »; II, 286 Ulp. XVII, 1: « Quod quis sibi testamento

tino in poi furono di grado in grado ridotti i casi di caducità, sino a che Giustiniano li abolì del tutto e fè rivivere l'ius antiquum 1.

In fine erepticium o ereptorium si dice ciò che vien tolto (eripitur) all'erede o al legatario a causa di sua indegnità, e deve la sua origine alla stessa legge Giulia e Papia, e si devolve ora al coerede, ora all' erede legittimo ed ora allo Stato: istituzione conservata nel diritto Giustinianeo 3.

relictum, ita ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo: verbi gratia si coelibi vel Latino Iuniano legatum fuerit etc. »; 3: « Caduca cum suo onere fiunt: ideoque libertates et legata vel fideicommissa ab eo data, ex cuius persona hereditas caduca facta est, salva sunt: set et legata et fideicommissa cum suo onere fiunt caduca » -Gai. II, 207: « Et quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt »Sicchè per la legge Giulia e Papia i soli coniugati con prole hanno la solidi capacitas (Ulp. XVI), ed essi stessi profittano dei caduca nell' ordine anzidetto (collegatarii congiunti, eredi, legatarii), ed in mancanza loro li raccoglie lo Stato. Per tal modo questa legge provvide a un doppio scopo, promuovere l'incremento della popolazione, restaurare la pubblica finanza. Per maggiori particolari su questa legge v. Ulp. XIII-XVIII-Sembra che una disposizione di Caracalla avesse tolto ogni dritto agl' istituiti col testamento e avesse rivendicato tutti i caduca al Fisco. Ulp. XVII, 2.

1 Cod. 6, 51, c. un., De caducis tollend's.

2 Ulp. XIX, 17.

3 Cod. 6, 51, c. un. § 12: « Quae autem antiquis legibus dicta sunt de his, quae ut indignis auferuntur, et nos simili modo intacta servamus, sive in nostrum fiscum, sive in alias personas perveniant ».

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I. Il primo e il più rilevante dei diritti reali, quello di proprietà, detto forse da prima mancipium, venne poi propriamente chiamato dominium ex iure Quiritium'. E rappresentando il potere del paterfamilias su' beni costituenti il suo patrimonio, fu, come quello sulle persone, il più largo e il più assoluto potere sulle cose; salve solamente, quanto alla proprietà fondiaria, talune limitazioni di lieve conto, p. e. in quel che riguarda gli scoli delle acque, gli alberi al confine, la distanza fra gli edificii, le quali limitazioni si spiegano co'necessarii rapporti di vicinanza e con l'evidente pubblico interesse.

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Tuttavia fra le cose formanti obbietto del dominio i romani attribuirono ad alcune maggiore importanza che a tutte le rimanenti, e ciò influì sui modi di acquisto del dominio medesimo, che variarono in ordine alle une ed alle altre. Voglio accennare alla distinzione tra res mancipi e res nec mancipi. Riposta la ricchezza principalmente nell' agricoltura, furon ritenuti cose di alto valore economico i predii posti in Italia,

- Per la

1 Dalle parole mancipatio, res mancipi, manus si ha ragione di arguire che il dominio fosse da prima detto mancipium frase dominium ex iure Quiritium, v. Gai. I, 54, II, 40 e 196 Ulp. I, 16 e 23.

2 Su ciò v. le 12 tavole, tab. VII in Bruns Fontes.

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le servitù rustiche attinenti agli stessi, gli schiavi, e gli animali da tiro e da soma «animalia quae collo dorsove domantur», e queste vennero dette res mancipi; le altre, cioè i predii provinciali, le rimanenti cose mobili, e tutte le altre cose incorporali (tra le quali tutte le servitù urbane), si dissero nec mancipi. Il che importò che alle prime soltanto si ritenne applicabile anzi necessaria la mancipatio, che fu il più solenne modo di acquisto del dominio 2; e vennero dette. res mancipi appunto perchè a trasferirne la proprietà occorreva la mancipatio 3; la quale alla sua volta fu così chiamata da manu capere, cioè dall' apprensione

1 Gai. 11, 14: « Res praeterea aut mancipi sunt aut nec manci pi». 14b: « Mancipi sunt servi, boves, equi, muli, asini et fundi, item aedes in Italico solo; .. praediorum urbanorum nec mancipi sunt. Item stipendiaria praedia et tributaria nec mancipi sunt >>. 17: << Sed item fere omnia, quae incorporalia sunt, nec mancipi sunt, exceptis servitutibus praediorum rusticorum; nam eas mancipi esse constat, quamvis sint ex numero rerum incorporalium ». Confr. II, 15 e 16. E v. anche I, 120; II, 20 e 21-Ulp. XIX, 1: «< Omnes res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus; item servi et quadrupedes, quae dorso collove domantur, velut boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec mancipi sunt »— Per la superiore importanza delle res mancipi v. Gai. I, 192.

2 Come le res mancipi fossero le sole che dovevano esser dichiarate nelle liste censuarie e con passare su queste in testa ad altri se ne transferisse in origine la proprietà, e come di poi qual surrogato dell'alienazione per censo s'introducesse la mancipazione, v. in Serafini Ist. § 21.

3 Gai. II, 22: « Mancipi vero res per mancipationem ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae »>.

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