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certo numero di cittadini con le loro famiglie, o a scopo militare (cioè per stabilire un presidio) o per fini sociali (sbarazzarsi de' proletarii, compensare i veterani), e sempre per ordine dello Stato, cioè propriamente in virtù di un senatoconsulto che stabiliva il posto per la colonia, il numero de' coloni ecc., e di una legge o di un plebiscito che ne decretava la fondazione (lex colonica), e mediante una commissione speciale ordinatrice della colonia (IIIviri coloniae deducendae). Ed alcune furono davvero coloniae civium romanorum, le quali, per avere un ordinamento municipale simigliante a quello della metropoli, furon dette quasi effigies parvae simulacraque populi romani'. Altre furono coloniae latinae, nelle quali si deducevano, o veramente de' latini, o dei cittadini romani che con darvi i loro nomi venivano a subire una diminuzione di capo 2: ma questi latini coloniarii o socii latini nominis, oltre una propria costituzione autonoma, ebbero pure e facili modi d'acquistare la romana cittadinanza (esercizio di una magistratura nella colonia, domicilio in Roma lasciando figli maschi nella colonia 3), e facoltà di adottare il diritto

1 Gell. XVI, 13.

2 Gai. III, 56: « qui cum essent cives Romani ingenui, ex urbe Roma in Latinas colonias deducti, Latini coloniarii esse coeperunt >>; I, 131: «Olim quidem, quo tempore populus Romanus in Latinas regiones colonias deducebat, qui iussu parentis in coloniam Latinam nomen dedissent, desinebant in potestate parentis esse, quia efficerentur alterius civitatis cives >> Boëth. in Cic. top. : « media vero (capitis deminutio) est, in qua civitas amittitur, retinetur libertas, ut in Latinas colonias transmigratio».

3 Ascon. in Pison., 3: «ius dedit Latii, ut possent habere ius,

romano e con ciò rendersi populi fundi '; e quelle colonie che si giovarono di tale facoltà, finirono per diventare anch'esse coloniae civium romanorum 2.

Provinciae 3 dinotarono territorii posti fuori, d'Italia, e soggetti ad imposizione verso Roma, e amministrati da un luogotenente che vi si spediva da Roma. L'imposizione poteva essere in natura (vectigal) o in danaro (tributum, stipendium). Il luogotenente (proconsole o propretore) avea sotto di sè de' legati, de' quaestores ecc. E il governo e l'amministrazione della provincia si regolavano, sulle norme di un senatoconsulto che ne dovea stabilire l'ordinamento, con un decreto che il luogotehente coadiuvato da una commissione senatoria (decem legati) emetteva e che diceasi, sebbene impropriamente, lex provinciae, e per la parte giudiziaria con un quod ceterae Latinae coloniae, i. e. ut gerendo magistratus civitatem Romanam adipiscerentur >> Liv. XLI, 8, 9: «<lex sociis nominis Latini, qui stirpem ex sese domi relinquerent, dabat ut cives Ro

mani fierent >>.

1 Fest. v. « Fundus quoque dicitur populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor » — - Gell. XVI, 13: « neque ulla populi Romani lege adstricti, ni, inquam, populus eorum fundus factus est >>.

2 Gell. IV, 4: « civitas universo Latio lege Iulia data est >>> Cic. pro Balb., 8 § 21: « Ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et Latinis data, qui fundi populi facti non essent, civitatem

non haberent ».

3 La voce provincia si adoperò da prima per dinotare la compe. tenza di un magistrato, sia per comando militare, sia per poteri giurisdizionali (onde provincia urbana, quaestor cui provincia aerarium est, praetor cui classis provincia erat: Liv. XXIV, 9, XLII, 48, e passim), e solo più tardi acquistó un significato geografico, come per la Sicilia, che fu la prima provincia, si vede in Cic. in Verr. II, 1 § 2, per la Macedonia in Liv. XLII, 48, e via dicendo.

4 E d'ordinario portava il nome dello stesso luogotenente: es.,

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editto che il luogotenente stesso pubblicava nell'entrare in funzione; e veniva divisa ogni provincia in distretti territoriali, amministrativi o finanziarii o giudiziarii, i quali ultimi eran detti conventus 2. Se non che eziandio nelle province vi furono delle coloniae; e vi furono anche città privilegiate (civitates foederatae, liberae e liberae et immunes), godenti del pari l'autonomia dal governatore, e le ultime anche l'immunità dal tributo 3: le rimanenti civitates stipendiariae o dediticiae (dalla condizione degli abitanti, peregrini dediticii) eran quelle che costituivano la provincia vera e propria.

L'Italia, tanto prossima a Roma, e di cui Roma stessa facea parte; questa regione, ove furono le città latine ed altre molte città libere ed alleate e poi gran

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lex Aemilia per la Macedonia (Liv. XLV, 30, 32), la lex Rupilia per la Sicilia (Cic. in Verr. II, 16 « legem esse Rupiliam, quam P. Rupilius consul de decem legatorum sententia dedisset »; II, 13 « ex P. Rupilii decreto, quod de decem legatorum sententia statuit, quam legem illi Rupiliam vocant »), la lex Pompeia per la Bitinia (Plin. ad Traian. 79, 80).

1 Gai. I, 6: «< amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edicto aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi romani quaestores habent ».

2 Onde i iudices selecti ex conventu, di cui in Cic. in Verr. II, 13. 3 Le une in virtú di un foedus, le altre per effetto di una legge o almeno di un senatoconsulto. E ciò oltre il dominio, riconosciuto loro, sul proprio territorio, come si dirà fra breve - V. su di esse Cic. in Verr. III, 6.

4 Onde si parla in Cic. pro Balb. 8, 28 di populi socii et Latini, in Sall. Iug. 40 di socii Italici-E quella stessa prima frase, e le equivalenti socii nominis Latini, socii nominisque Latini (v. Liv. XLI, 8 e 9; Lex agraria an. 643, 1. 21), dinotano l'insieme degli alleati italici.

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numero di municipii, comunità tutte uguagliate ne' tempi ultimi della repubblica '; si trovò in una condizione speciale, per la quale si distinse il suolo italico dal provinciale. Perocchè in primo luogo sopra il suolo non dichiarato ager publicus si ammise per l'Italia come possibile un commercium ex iure Quiritium, cioè col trasferimento del dominio privato secondo il diritto civile romano, sicchè le sue terre furon poste a livello del territorio romano e in secondo luogo le terre stesse furono, durante tutto questo periodo, esenti dall'imposta fondiaria 3. Nelle Province al contrario il dominio delle terre fu ritenuto esser sempre del popolo romano, ed ai privati non ne fu conceduta che la possessio, val dire l'usufrutto e il godimento, col diritto di alienare e di trasmettere per successione, e sotto il peso di un tributo in ricognizione di quel pubblico dominio Onde il così detto Ius

1 Per effetto della lex Iulia municipalis, ed anche quelle della Gallia cisalpina in virtù della lex Rubria: due leggi già cit. a pag. 51 nota 2. Perocchè sebbene si vedessero conservate in queste stesse leggi le antiche distinzioni di nomi, pure le relative disuguaglianze vennero per esse à sparire, e fu per tutte queste città stabilita una costituzione municipale uniforme.

2 Gai. II, 14b: «Mancipi sunt... fundi, item aedes, in Italico solo »; 11, 31: «sed haec scilicet in Italicis praediis ita sunt, quia et ipsa praedia mancipationem et in iure cessionem recipiunt » — Ulp. XIX, 1: « Mancipi res sunt praedia in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item iura praediorum rusticorum ecc. ».

3 Front. II, 35: « per Italiam, ubi nullus ager est tributarius >>. 4 Gai. II, 7: « Set in provinciali solo . . . dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur »; II, 26a: « in provinciis vero praedium nullum possessorum proprium »; II, 46: « Item provincialia praedia

Italicum, che si compendia nelle libertà municipali delle città italiche, nell' attitudine del suolo italico ad esser materia di privato dominio, e nell'immunità dalle imposte provinciali e tra esse da quella fondiaria-Onde ancora la distinzione di ager publicus, vectigalis, privatus: ager publicus è in genere qualunque territorio conquistato 2, e più specificamente la parte che ne toglie per sè lo Stato romano vincitore 3; ma in Italia, la parte che resta ai vinti è riconosciuta ager privatus, e della parte stessa presa dallo Stato romano diventa ager privatus il terreno coltivato che si espone in vendita per mezzo dei questori (ager quaestorius), similmente quello che si destina alla fondazione di una colonia (ager colonicus), e rimangono solamente con quel primo carattere il terreno incolto sul quale si ammette l'occupazione dei privati (ager occupatorius 5) e il terreno

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usucapionem non recipiunt »; II, 21: « provincialia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vocamus »— Liv. XXXI, 13: « Consules agrum aestimaturos, et in iugera asses vectigales, testandi causa publicum agrum esse, imposituros »>-V. anche Front. II, 36.

1 Si formò questo nome quando più tardi le prerogative che ne erano il contenuto si concessero a città e territorii estra-italici. V. D. L, 15, 1 e 6-8; Cod. 11, 20.

2 D. 49, 15, 20 § 1: « publicatur ille ager, qui ex hostibus captus sit ».

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3 Liv. II, 25 in f. e 31: «ager ademtus »; II 41 « agri partes duae ademtae », ecc.

4 Oltre le parti che rimangono interamente come beni demaniali, ad es. i prati e i boschi, pascua (D. 50, 16, 30 § 5), riservati all'uso comune, onde i compascua (Front. de contr. agr. I, 15; Hygin. 116 in f.).

5 Sic. Flacc. 138, 3: « Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant... Bellis enim gestis victores populi terras

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