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edili ed i XXviri (dei quali non è fatta più oltre menzione); altri, come i tribuni, non restarono che quali dignità conferite dal principe per dare ingresso al Senato; e i soli consoli, pretori e questori perdurarono, con poteri per altro sempre più scadenti e con uffizii quasi meramente onorifici 2.

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Sorsero in vece i nuovi uffizii imperiali, con reali ed importanti poteri: uffizii creati dal principe in virtù del dritto di delegare le facoltà a lui competenti, e provvisti da lui, e dipendenti esclusivamente da lui 3. Essi in Roma furono principalmente: il praefectus praetorio, il più alto ufficiale governativo, che da Adriano in poi ebbe anche la più alta giurisdizione criminale e civile, meno che su Roma e su cento miglia di circuito; il praefectus urbi, per la polizia della capita

perpetuus, essendosi questo ufficio conservato da' suoi successori. V. Dio Cass. LIII, 18; LXVII, 4.

1 Cod. Th. XII, 1, 74.

2 Cod. Th. (de praetoribus et quaestoribus) VI, 4, 1; (de consulibus) VI, 6, 1-Ccd. Iust. (de officio praetorum) I, 39; (de consulibus) XII, 3, 2 e 4, (de quaestoribus) XII, 6.

3 Di essi è detto che non sono vere e proprie magistrature. D. I, 2, 2 § 33: « praefectus annonae et vigilum non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt »>.

4 Mos. et Rom. leg. coll., XIV, 3, 2; Cod. IX, 2, 6-Da militare, quale fu in origine, divenne per ciò la più importante carica civile, e fu rivestita dai più grandi giureconsulti (Papiniano, Paolo, Ulpiano). Le ordinanze imperiali, come apparisce da molti esempi nel Cod. Teodosiano e nel Cod. Giustinianeo venivan dirette al prefetto del pretorio per essere pubblicate. E le istruzioni che da questo emanavano, sembrano avere avuto un valore quasi legislativo: Cod. Iust. I, 26, 2 (costituzione di Alessandro Severo) « For mam a praefecto praetorio datam, si generalis sit, minime legibus

le, cui nel terzo secolo si diè anche la suprema giurisdizione su Roma e per cento miglia di circuito 1; il praefectus vigilum, preposto alla sicurezza pubblica, specialmente di notte, e con giurisdizione per taluni reati2; il praefectus annonae, soprintendente alle compre e distribuzioni del frumento, con giurisdizione analoga .

L'Italia, per qualche tempo almeno, conservò in gran parte la sua posizione privilegiata, sì per le rispettate sue costituzioni municipali, e sì forse ancora per la conservata immunità dal tributo fondiario: ma in parte, dicevamo, poichè anche per essa furono nel secondo secolo destinati speciali funzionarii imperiali, quattro consulares sotto Adriano, cinque o più iuridici sotto Marco Aurelio, gli uni e gli altri ufficiali giudiziarii, e alcuni altri ancora detti correctores, uffiziali amministrativi specialmente pel ramo finanziario 1.

Le Province, divise da prima in senatorie e imperiali, vennero governate, le une da proconsoli o propretori che vi s' inviavano dal senato, le altre da le

vel constitutionibus contraria, si nil postea ex auctoritate mea innoyatum sit, servari aequum est ».

1 Mos. et Rom. leg. coll., XIV, 3, 2; Cod. Th. VI, 7 de praefectis... urbis ; D. I, 12, Cod. Iust. I, 28, de officio praefecti urbi. 2 Dio Cass, LII, 24 e 33; De officio praefecti vigilum, D. I, 15, Cod. I, 43-V. D. ivi 1. 3 § 1: « cognoscit Praefectus vigilum de incendiariis, effractoribus, furibus, raptoribus, receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut Praefecto urbi remittatur».

3 Dio Cass. LII, 24 e 33; Cod. I, 44 de officio praefecti annonae; • v. anche Cod. I, 28, 1.

4 Spart., Hadr. 22, Capit., Ant. Pius 2, Marc. Aur. 11; Dio Cass., LXXVIII, 22; D. 1, 20 de officio iuridici.

gati (legati Augusti) che vi si spedivano dal principe'. Ma a poco a poco i principi, in virtù del loro imperio proconsolare, s' arrogarono il diritto di nomina dei governatori per tutte le province, che si dissero praesides o rectores (provinciarum) 2.

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- Per opera poi, da prima di Diocleziano, indi di Costantino, fu compiuto un riordinamento radicale di tutto l'Impero, cui seguì più tardi la separazione dell'Oriente dall'Occidente. Per quel riordinamento e questa sepazione si raddoppiarono i Cesari, cosa del resto non in tutto nuova pei tempi che precedettero 3; il senato, ridotto omai in Roma quasi un semplice consiglio municipale e un corpo meramente onorifico, si duplicò dep pari, creandosene a simiglianza sua un altro nella nuova capitale; e, scomparse le magistrature antiche, tutto venne assorbito dai funzionarii imperiali. Il territorio dell'Impero (ad eccezione delle due capitali, governate dai rispettivi praefecti urbi) fu tutto ripartito in quattro grandi praefecturae (Gallia, Italia, Illirico, Oriente), con quattro rispettivi praefecti praetorio '; e

1 Dio Cass. LIII, 12-15, ove fra l'altro si legge: « ideoque (Octavianus) infirmiores, nimirum quia essent pacatiores et bello vacuae, senatui restituit: potentiores provincias, ut quae plus damni et periculi ostenderent, ac vel hostes accolas haberent, vel novos per se ipsae motus, eosque magnos, ciere possent, sibi retinuit » -V. anche Gai. I, 6.

2 Cod. Th. I, 6 de officio rectoris provinciae; D. I, 18 de officio praesidis; Cod. Iust I, 40 de officio rectoris provinciae.

3 Esempi, pei tempi precedenti, di due imperatori: Marco Aurelio e Antonino (Divi Fratres), M. Aurelio e Commodo, ecc.

4 Cod. Th. I, 5 de officio praefectorum praetorio; Cod. Iust. I, 26 de officio praefecti praetorio Orientis et Illyrici-Giustiniano modi

suddiviso in varie dioeceses, rette da rispettivi vicarii 2; da' quali alla loro volta dipendevano i praesides delle province comprese in ciascuna diocesi. In tale riordinamento l'Italia fu messa definitivamente a livello delle province, e finì di certo anche per essa l'esenzione dall'imposta fondiaria: come disparvero i privilegi delle città, le quali tutte, senza perdere le curie loro (divenute per altro ufficii aborriti pei pesi che li gravavano), ebbero magistrati comuni, tra i quali principalmente i così detti defensores e i censuales 3. E gli ufficii centrali, mutati in officia palatina, compresero: un magister officiorum pei servizi di Corte, un quaestor sacri palatii per gli affari di giustizia 5, i comites largitionum e rerum privatarum per le cose di finanza 6, ed altri grandi ufficiali di ordine militare; i quali tutti eran membri del consistorium principis, e in dipendenza dei quali un numeroso personale di cancelleria disimpegnava le funzioni subalterne.

ficò le prefetture così: Oriente, Illirieo, Italia, Africa (Cod. Iust. I, 27 de officio praefecti praetorio Africae).

1 Istituite nel numero di dodici da Diocleziano, portate poi a quat tordici da Costantino.

2 Cod. Th. I, 6; Cod. Iust. I, 38: de officio vicarii.

8 Cod. Th. I, 11; Cod. Iust. I, 55: de defensoribus civitatum— Cod. Th. VIII, 2; Cod. Iust. X, 71: de tabulariis... et censualibus. 4 Cod. Th. VI, 9 de... magistris officiorum; Cod. Iust. I, 31 de officio magistri officiorum.

5 Cod. Th. VI, 9 de quaestoribus; Cod Iust. I, 30 de officio quaestoris.

6 Cod. Th. VI, 9 de.... comite sacrarum largitionum, et rerum privatarum; Cod. lust. 1, 32 de off. com. sacrar. largit., I, 33 de off. com. rer. privatar.

7 Onde aveano insieme il titolo di comites consistoriani, e com

CAPO II.

FONTI DEL DIRITTO.

§ 1.

Epoca regia.

Nell'epoca regia lo Stato romano dovè governarsi mercè tradizioni e consuetudini, norme ordinarie degli Stati incipienti, e che per Roma dovettero esser quelle già comuni alle popolazioni latine, dalle quali in gran parte e in mezzo alle quali essa ebbe nascimento. Possono siffatte consuetudini indicarsi con una frase sola, mores maiorum ; ma attribuendo a questi il signi

poneano fra questi la categoria degli illustres, essendovene un'altra degli spectabiles, costituita da altri dignatarii pur ammessi a partecipare a quel consesso. Cod. Th. Vl, 12 de comitibus consistorianis.

1 Serv. in Aeneid. 7, 601: «Varro vult morem communem consensum omnium simul habitantium, qui inveteratus consuetudinem facit >> - Cic. de leg. II, 10: « erunt fere in more maiorum, qui tum ut lex valebat. >> - Dion. parla spesso di patrius mos, patrii mores: v. II, 22: « si qua sacra nefas esset patrio more a viris fieri »; II, 27 « omnes patrios mores et leges » - Ed ai mores vengono attribuiti alcuni istituti giuridici, sieno anteriori alle dodici tavole, sieno anche posteriori, come la patria potestà (D. I, 6, 8 pr.: « quum ius potestatis moribus sit receptum »), la interdizione del prodigo (Paul. III, 4a, 7: « moribus per praetorem bonis interdicitur »), la pignoris capio rei militaris (Gai. IV, 26 e 27: « Per pignoris capionem agebatur de quibusdam rebus moribus, de quibusdam rebus lege.

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