Giovanni Urtoller. Lo statuto fondamentale del regno d'Italia annotato

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Brani popolari

Pagina 152 - De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé.
Pagina 133 - Finis et scopus quem leges intueri atque ad quem jussiones et sanctiones suas dirigere debent, non alius est quam ut cives feliciter degant. Id fiet si pietate et religione recte instituti, moribus honesti, armis adversus hostes externos tuti, legum auxilio adversus seditiones et privatas injurias muniti, imperio et magistratibus obsequentes, copiis et opibus locupletes et florentes fuerint.
Pagina 550 - Re d'Italia. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1.
Pagina lx - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Pagina 180 - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ; comanda tutte le forze di terra e di mare : dichiara la guerra : fa i trattati di pace...
Pagina 78 - Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
Pagina 78 - Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Pagina 78 - Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.
Pagina 81 - Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo : Art.
Pagina 95 - Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa ali' altra per la discussione ed approvazione ; e poi presentata alla sanzione del Re.

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