ti questo Magistrato si mutassero ogni due mesi: che dovessero abitare nel Palazzo del Comune, ed 'a spese della Repubblica fossero crattati: e che fossero loro daci sei Berrovieri, e sei Donzelli per le loro occorrenze . Turco cò fu approvato da gli opportuni Consigli, e senza alcun concrasco pocè portarsi ad esecuzione , talmentechè il dì 15 Giugno di quell'istesso anno ebbe principio questa nuova Magistratura, e i primi che l'occuparono furono Burtolo de' Burdi del Sesto d'Olcrarno, per l'Arte decta Calimala Rosso Bucherelli, del Sesco di S, Piero Scheraggio per l' Arte de Cambiatori, e Salvi Girolami del Sesto di S. Pancrazio per l'Arte della Lana . Quesci primi furono electi per nomina dalle Capicudini delle Arti, e così si seguitò fino al 12. Dicembre 1328. in cui si cominciarono ait eleggere per tratta . E perchè la necessità di essere ascritto ad una delle mentovate tre Arti per goder di questa suprema onorificenza privava i Nobili del Governo della Repubblica; i Popolari acciò essi' Nobili non avessero da lagnarsi stabilirono, che tucti i Cittadini di qualunque Cero, fos sero sero ammessi al Governo, purchè si fa cessero ascrivere ad una delle derce Are ti. Questa determinazione toglieva ogni diriçio alla Nobiltà di lamentarsi, ed opera va , che molti dei Nobili per godere i supremi onori della Repubblica și facevano ascrivere alle Arti, e cosi venivano a renunziare alla Nobilià, non potendo stare insieme unice , le due quaJicà di Nobile, e Artefice, e si veniva a scemare il numero di quelli, che un nitamente col Rango di Nobile conservar volevano il diritto degli onori cucci della Pacria perlochè non eravi da lemere per parce loro alcuno attentato. Venuco il tempo dell'elezione dei nuovi Priori, cioè dopo due inesi che era staço inscicuiro questo nuovo Magistrạco, fu stabilico, che non più di tre, ma di sei Cittadini esser dovesse composto, e così di un Cittadino per Sesto della Ciccà, e furono abilitači al godimento di questo supremo onore ans che quelli che erano ascritti all' Arce dei Medici e Speziali, della Seta , e dei Pellicciaj. Seguitò questo sistema senza alcuna variazione fino al 1292. nel quade anno mediante le prepotenze dei Gran A 2 di, di, e l'ingiurie, che questi del continovo facevano al Popolo; Faltosi capo di questo un pocente Cictadino chia mato Giano della Bella , chiese, ed ottenne nuovi Ordini, e Provvisioni contro i Nobili , escludendoli affatto dal godimento degli uffizi della Repubblica .. . . Fu primieramente stabilito che in avvenire l'elezione dei Priori si facesse alla presenza del Capitano del Popolo , e coll'intervenco dei Consoli delle Arci maggiori, detti Capitudini, e che per essere 'eletti non solamente fosse neces, sario, che fossero descritti ad una del le sei Arti, ma che realmente fossero Artefici, e non potessero essere due di una scessa Famig'ia come dimostra chiaramente la Legge su tal proposito emanata il dì 18. Gennaio dell'anno 1292. la quale è del seguente tenore. , Item volentes in electione , & officio, & cir-' ca electionem, & officium Dominorum Priorum Artiuin pro ·Artificibus Artibus, & Popularibus, & etiam pro Repubblica utiliter provvidere , provisum , & ordinatum est considerata forma Capituli constituti Domini Capica nei de electione Priorum loquentis , quod fu. tu 11 turorum Priorum Artium ele&tio, mo- loco A 3 loco secedant in præsentia Dominorum Ca picanei, & Priorum sub fælici nomine celebretur , & fac. Illi igicur sex , qui secundum modum & forinam, prædicitur providendum cunc eligentur , sint, & esse debeanc pro Comuni Florentie Priores Artium, & Artificum Civitatis prædiétæ pro duobus mensibus tunc fucuris, iniciando die quintodeciino mensis, quo celebrabirur, & fier electio antedicta . Sic quoliber anno singulis duobus mensibus pro dicto cempore super electione Priorum facienda, proponendo sein per quomodo , & qua forma in ipsa ele&tione procedendum sic de cætero observetur, & fiat primo in qualibec ele&tione ipsorum fucurorum Priorum , antequam super ea aliquid proponatur , vel fiat sorie direinpto, & terminato , in quo Sextu primo , & in quo Sexlu se. cundo, & sic de cæteris Sexcibus ipsa electio debeat celebrari . Er subsequenter per prædictos Capitudines & Sapientes corporali juramento, præstito de bona , & utili forina, & modo ipsius ele&tionis Priorum Consulenda , & Ordinanda , nec non de bona , & utili ele. &tione Priorum facienda pro Arcibus , Ar. |