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della Città fossero libere, e sicure, acciò gli Artefici potessero esporvi le loro manifatture per ritrovarne più facilmente l'esito,

Spettava a questo Magistrato, convocare i Consigli della Repubblica, e fare le opportune proposizioni per la spedizione degli affari.

Poteva removere dall' impiego i Giudici del Potestà, del Capitano, e dell' Esecutore degli Ordinamenti della Giustizia, quando avessero mancato al loro, dovere.

Non era lecito ad alcun Priore nè di giorno, nè di notte escire di Palazzo per affari proprj, ma soltanto era loro permesso per interesse della Repubblica e di notte qualche volta anche per affari proprj, colla licenza per altro del Proposto del Magistrato.

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Era loro proibito l'intervenire ad alcun mortorio e solamente potevano intervenirvi nel caso che fosse morto nel tempo dell' Offizio qualche loro, Collega.

Non era permesso ad alcun Priore di parlare segretamente con alcuno, ma volendo udire era necessario, che fosT. IV. B

sero,

sero adunati almeno due terzi di essi nella solita stanza d' udienza.

Era loro similmente proibito d' intervenire alla funzione di qualunque Battesimo, benchè fosse stato amministrato ai propri Figli.

Nel principio di questa Magistratura spettava ai suoi componenti l'elezione del loro Notaio, quale in progresso di tempo fu stabilito, che si facesse per Tratta.

Ogni Priore acquistava il privilegio di poter per tutto il tempo di sua vita portare qualunque sorta d' arme in qualunque luogo voleva del Dominio Fiorentino.

Avevano i Priori, e il Gonfaloniere nel tempo del loro Offizia il privilegio di non potere essere molestati per causa di qualunque debito anche di Mercatura, nè realmente nè personalmente; E parimente le leggi stabilivano, che non potessero essere nè processati, nè condannati, e tal privilegio seguitavano a goderlo per un' intero anno terminata la loro Carica di Priore.

Eleggevano i Priori i Custodi del Sigillo del Comune detti volgarmente i Ca

mar

marlinghi Religiosi della Camera dell' arme, perchè l'anno 1350. per Breve dato il dì 9. Gennaio in Avignone Clemente VI. concesse ai Fiorentini la facoltà di poter continuamente ritenere nel Palazzo della Repubblica due Conversi del Monastero di Settimo dell'Ordine di Cestello perchè avessero custodia del Sigillo del Comune, ed erano detti Camarlinghi, perchè esigevano a favore del Comune certe Tasse da quelli, che ricevevano dalla Repubblica qualche Lettera, o qualche Patente munita col detto Sigillo del Comune. Per causa di queste Tasse gli stessi Priori dieci giorni dopo il principio del loro Offizio, erano tenuti eleggere quattro Cittadini per rivedere i conti à detti Camarlinghi Religiosi.

Poteva il Magistrato dei Priori senza l'approvazione di alcun Consiglio, quando per altro fesse stato di evidente utilità per la Repubblica, far demolire, e al contrario fare edificare nel Dominio Fiorentino Fortezze, Castelli, e Villaggi; ed aveva la facoltà di spedirvi i Castellani, e i Rettori con assegnar loro una conveniente Provvisione per il loro mantenimento.

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Era

Era nella facoltà di questo Magistra to di crear Capitani di Guerra, tanto Equestri, che Pedestri, e arrolare le Truppe per servizio della Repubblica. Prov vedeva, che la Milizia Pedestre fosse bene allestita, e la Milizia Equestre ben montata. Provvedeva similmente che le Fortezze dello Stato fossero ben muni

ed invigilava, che i Cittadini eletti per custodia delle medesime fossero esperti nell' arte della Guerra. Quando alcun Castellano era al termine del suo Offizio, i Priori spedivano in quel luogo un Cittadino quale si denominava Rassegna con uno dei Notaj di qualche Ret-. tore della Città, il qual Cittadino per pubblico. Istrumento rogato dal Notaio condotto riceveva la consegna della Fortezza, che riteneva fino all' arrivo del nuovo Castellano.

Fino al 1343. i Priori furono sempre in numero di sei ad eccezione dell' anno 1313. che per timore di popolari rivolte ne furono eletti undici. In quell' anno 1343. siccome la Città fu liberata dalla tirannide del Duca d' Atene, che l'aveva occupata fino, dal mese d' Agosto 1342. per opera specialmente dei Gran

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Grandi furono aumentati i Priori fino al numero di XII. essendo stati ammessi a risedere in questo supremo Magistrato quattro del Ceto dei Grandi, e fu soppressa la Carica di Gonfaloniere: ma non passò il mese di Settembre di quel medesimo anno, che furono deposti i quattro Priori del Ceto dei Grandi, (2) e fu ripristinata la carica di Gonfaloniere, e furono i Priori ridotti al numero di otto del ceto degli Artefici, cioè a due per Quartiere, essendo stata in quell'anno la Città ridotta a Quartieri, come ho dimostrato nel Tomo antecedente alla pag. 12.

Nell' anno 1387. fu pubblicata una legge colla quale fu stabilito, che il Magistrato dei Priori fosse composto di otto Cittadini, come in passato, ma che sei fossero descritti alle Arti maggiori, e due alle Arti minori, quali esser dovevano del Quartiere medesimo B 3

del

(2) La cagione per cui furono deposti i Grandi fu che alcuni di loro fecero al solito delle ingiurie ai popolari, per la qual cosa questi si rivoltarono, e gli privarono affatto degli Uffizi della Repubblica,

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