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ti questo Magistrato si mutassero ogni due mesi che dovessero abitare nel Palazzo del Comune, ed a spese della Repubblica fossero trattati e che fossero loro dati sei Berrovieri, e sei Donzelli per le loro occorrenze. Tutto ciò fu approvato dagli opportuni Consigli, e senza alcun contrasto potè portarsi ad esecuzione, talmentechè il dì 15 Giugno di quell'istesso anno ebbe principio questa, nuova Magistratura, e i primi che l' occuparono furono Bartolo de' Bardi del Sesto d'Oltrarno, per l' Arte detta Calimala Rosso Bacherelli, del Sesto di S. Piero Scheraggio per l'Arte de' Cambiatori, e Salvi Girolami del Sesto di S. Pancrazio per l'Arte della Lana. Questi primi furono eletti per nomina dalle Capitudini delle Arti, e così si seguitò fino al 12. Dicembre 1328. in cui si cominciarono ad eleggere per tratta.

E perchè la necessità di essere ascritto ad una delle mentovate tre Arti per goder di questa suprema onorificenza privava i Nobili del Governo della Repubblica; i Popolari acciò essi Nobili non avessero da lagnarsi stabilirono, che tutti i Cittadini di qualunque Ceto, fos

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sero ammessi al Governo, purchè si facessero ascrivere ad una delle dette Arti. Questa determinazione togheva ogni diritto alla Nobiltà di lamentarsi, ed operava, che molti dei Nobili per godere i supremi onori della Repubblica si facevano ascrivere alle Arti, e così venivano a renunziare alla Nobiltà, non potendo stare insieme unite, le due qualità di Nobile, e Artefice, e si veniva a scemare il numero di quelli, che unitamente col Rango di Nobile conservar volevano il diritto degli onori tutti della Patria perlochè non eravi da temere per parte loro alcuno attentato.

Venuto il tempo dell' elezione dei nuovi Priori, cioè dopo due mesi che era stato instituito questo nuovo Magistrato, fu stabilito, che non più di tre, ma di sei Cittadini esser dovesse composto, e così di un Cittadino per Sesto della Città, e furono abilitati al godimento di questo supremo onore anche quelli che erano ascritti all' Arte dei Medici e Speziali, della Seta, e dei Pellicciaj. Seguitò questo sistemą senza alcuna variazione fino al 1292. nel quale anno mediante le prepotenze dei GranA 2 di,

di, e l'ingiurie, che questi del continovo facevano al Popolo; Fattosi capo di questo un potente Cittadino chiamato Giano della Bella, chiese, ed ottenne nuovi Ordini, e Provvisioni contro i Nobili, escludendoli affatto dal godimento degli uffizi della Repubblica.

Fu primieramente stabilito che in avvenire l'elezione dei Priori si facesse alla presenza del Capitano del Popolo, e coll' intervento dei Consoli delle Arti maggiori, detti Capitudini, e che per essere eletti non solamente fosse necessario, che fossero descritti ad una delle sei Arti, ma che realmente fossero Artefici, e non potessero essere due di una stessa Famig'ia come dimostra chiaramente la Legge su tal proposito emanata il dì 18. Gennaio dell' anno 1292. la quale è del seguente tenore. Item volentes in electione, & officio, & circa electionem, & offitium Dominorum Priorum Artium pro Artificibus Artibus, & Popularibus, & etiam pro Repubblica utiliter provvidere, provisum, & ordinatum est considerata forma Capituli constituti Domini Capitanei de electione Priorum loquentis, quod fu

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turorum Priorum Artium electio, modo, & forma infrascriptis de cœtero celebretur, videlicet, quod Dominus Defensor, & Capitaneus Civitatis Florentie cum coscientia, & voluntate Dominorum Priorum Artium in loco, quo ipsis Prioribus videbitur per unum diem ante exitum Priorum, qui pro tempore fuerint, vel prius, si Dominis Prioribus videbitur, convocari faciat Capitudines duodecim majorum Artium, & illos sapientes & bonos viros Artifices, quos, & quot ipsi Domini Priores Artium ad hoc eligere voluerint, & habere. Et in præsentia ipsorum Dominorum Priorum prædictus Dominus Defensor, & Capitaneus coram ipsis Capitudinibus, & Sapientibus proponat, & Consilium petat quo modo, & qua forma electio futurorum Artium, Priorum qui sint, & esse debeant sex numero, unus videlicet de quolibet sextu pro duobus mensibus tunc futuris fieri, & celebrari debeat Coinuni prædicto, pro, & secundum modum, & formam a dictis Capitudinibus, & Sapientibus ibidem ordinandam ipsorum futurorum Priorum electio, ante quam ipse Capitudines, & Sapientes de ipso loco

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loco secedant in præsentia Dominorum Capitanei, & Priorum sub fælici nomine celebretur, & fiat. Illi igitur sex, qui secundum modum & formam, prædicitur providendum tunc eligentur, sint, & esse debeant pro Comuni Florentie Priores Artium, & Artificum Civitatis prædi&tæ pro duobus mensibus tunc futuris, initiando die quintodecimo mensis, quo celebrabitur, & fiet electio antedicta. Sic quolibet anno singulis duobus mensibus pro dicto tempore super electione Priorum facienda, proponendo semper quomodo, & qua forma in ipsa electione procedendum sit de cætero observetur, & fiat primo in qualibet ele&tione ipsorum futurorum Priorum, antequam super ea aliquid proponatur, vel fiat sorte dirempto, & terminato, in quo Sextu primo, & in quo Sextu se. cundo, & sic de cæteris Sextibus ipsa electio debeat celebrari. Et subsequenter per prædictos Capitudines & Sapientes corporali juramento præstito de bona, & utili forma, & modo ipsius ele&tionis Priorum Consulenda, & Ordinanda, nec non de bona, & utili ele&tione Priorum facienda pro Artibus, Ar

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