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cum candelabris, in quorum medio vadat thuriferarius. Cum pervenerit ad altare faciat reverentiam, uti de cet, deinde clero: postea accedat ad Legile, in medio chori Locato cum Martyrologio; Acolythi servant illum in medio, ut fit ad Evangelium, prius tamen dicto a Thuriferario

sponso,

Jube Domne benedicere

et re

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Ab illo benedicaris, in cujus honore ponendo incensum in thuribulum, facitque signum crucis super thuribulum et non super naviculam, et Thuriferarius respondet Amen: incipit non signando librum, neque seipsum, solito tono.

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Si vegga DIRECTORIUM CHORI ad usum omnium Ec clesiarum cathedralium, et Collegiatarum a Joanne Guidetto olim editum &c.

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MATRIMONIO (1). Sue regole generali da osservarsi I. Il Parroco avvertito di qualche Matrimonio da contrarsi nella sua Parrocchia , conosca primieramente a chi spetta, e quali siano quelli che vogliano contrarre; se vi sia fra loro qualche canonico impedimento; se spontaneamente e liberamente secundum honestatem Sacramenti vogliano congiungersi; se siano in età legittima, cioè, che l'uomo abbia compiuto almeno il quattordicesimo anno, e il duodecimo la donna, ed ambi siano bene istrutti nei dogmi principali di nostra Fede, dovendo essi poi istruire i loro figliuoli,,.

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II. Sappia dietro la scorta di approvati Autori, quali siano i canonici impedimenti (2), quali im

Tre

(1) Il qual significa quasi matris munium, ossia uffizio sono i suoi beni, cioè la prole, la fedeltà, e il Sacramento. Omne itaque nuptiarum bonum (così la Glossa) in Can. 27 q. 2, et Macri Hierolexicon T. II. tit. Matr. impletum est in ipsis parentibus Christi, Proles Fides, Sacramentum. Prolem cognoscimus ipsum Dominum Jesum; Fidem, quia nullum adulterium; Sacramentum, quia nullum divortium.

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(2) Quelli che impediscono, sono quattro contenuti in questo Ecclesiæ vetitum, Tempus, Sponsalia, Votum.

verso:

pediscano questo Sacramento, e quali dirimano il contratto; non che quali siano i gradi di consanguinità, ed affinità, e parimente quelli della cognazione spiri

I. Ecclesiæ vetitum. E' una proibizione fatta dal Vescovo, ed anche dal Parroco , perchè non si celebri il Matrimonio nel tal tempo per qualche ragionevole causa, come sarebbe per esaminar se vi sia qualche impedimento.

II. Tempus. E' quello in cui si proibiscono le Nozze solenni, fatte cioè colla Benedizione inter Missam, et cum solemni traductione Sponsæ in domum Sponsi. Questo tempo, secondo il Concilio Tridentino, egli è dalla prima Domenica dell' Avvento fino all' Epifania inclusive, e dal giorno delle Ceneri fino all' Ottava di Pasqua inclusive. I Matrimonj privati, ossia senza solennità, si possono celebrare anche in questi tempi, senza chiedere la licenza all' Ordinario come tutti insegnano dietro la prescrizione del Rituale Romano: Matrimonium autem omni tempore contrahi potest, Si deve però stare alla consuetudine dei luoghi.

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III. Sponsalia. I suoi effetti sono tre: 1. Una grave obbligazione di contrarre il Matrimonio 2. Un impedimento di pubblica onestà. 3. Un jus incoato ad rem, cioè ai corpi.

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Detti Sponsali obbligano sub gravi a contrarre il Matrimonio nel tempo stabilito o se non fosse stato definito, quanto prima fia possibile; perchè ogni contratto oneroso obbliga ex justitia, et sub gra vi, se la materia sia grave. Quindi quegli che senza una causa ragionevole non vuole mantenere la fedeltà data negli Sponsali, si obbligherà in coscienza ad adempiere la sua promessa. Ma in pratica difficilmente ciò si può ottenere. Ed infatti richiesto Lucio III. intorno ad una Donna, che voleva ritrocedere dalla sua promessa fatta negli Sponsali, rispose: Cum libera debeant esse Matrimonia, monenda est potius, quam cogenda, cum coactiones difficiles soleant effectus habere etc.

I predetti Sponsali poi quantunque siano formati con giuramento, pure si sciolgono per molte cause : 1. pel mutuo consenso delle parti: nam res per quas causas nascitur, per easdem dissolvitur. 2. per Matrimonio valido incontrato con altra persona. 3. per un impedimento sopravveniente, che dirima il Matrimonio, come sarebbe per un' affinità nata dalla copula avuta col consanguineo dello Sposo fino al secondo grado. 4. per la partenza di una delle parti ad una Città lontana senza consenso dell' altra. 5. per la fornicazione, e ciò in favore della sola parte innocente. 6. per l'entrata in Religione, riguardo a quello che rimane al secolo, seguita però la Professione. 7. pel ricevimento dell' Ordine Sacro: pecca però quegli che ciò faccia senza avvisare la Sposa, perchè quantunque egli si abbia eletto uno stato migliore, tuttavolta lo fece con danno, ed ingiuria di un terzo 8. finalmente per una notabile mutazione, che sopravvenga in bonis animi, corporis, et fortune.

tuale contratta col Sacramento del Battesimo, e del la Confermazione

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III. Conosca quindi tutti quei precetti, che i

non

IV. Votum: cioè il Voto semplice di Castità, o il Voto di non maritarsi, o di ricevere gli Ordini Sacri, o di entrare in Religione rendono jure naturali, et divino illecito il Matrimonio, però invalido, perchè dopo il Voto semplice di Castità, dice San Tommaso, adhuc remanet homo dominus corporis sui. ( Antoine Theolog. Moralis, De Matrim. cap. 3 De Impedimentis.

Gl' impedimenti dirimenti, dopo il Concilio di Trento, sono quindici e si contengono in questi versi:

Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen,
Cultus disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas.
Ætas, Affinis, si Clandestinus, et Impos,
Raptave sit mulier, nec parti reddita tute

Hæc facienda vetant connubia, facta retractant.

Di tutti questi impedimenti non è sì facile darne qui un' esatta contezza; e siccome quello che più importa a sapersi è la Cognazione, cosi lascio ai Teologi il trattarne degli altri, e di questo impedimento soltanto imprendo a dare qualche nozione.

La Cognazione, ch'è il quarto impedimento dirimente il Matrimonio, è di tre sorta, cioè Legale, Spirituale, e Carnale.

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La Legale è un legame, o propinquità di persone, che nasce dall' Adozione perfetta, per cui si prende per figlio e figlia, o erede necessario una persona straniera, che passa nella podestà paterna di chi adotta. Questa annulla per sempre il Matrimonio tra quello che adotta e la persona adottata, tra la moglie dell' adottante e l' adottato, e tra la moglie dell' adottato e l' adottante, nonchè tra i posteri della per persona adottata e dell' adottante fino al quarto grado con inclusione del medesimo, ma solamente fintantochè divengano liberi dalla podestà paterna, mediante la morte di chi adotta, e mediante la emancipazione.

Si deve avvertire però, che da questa specie di Cognazione, o parentela legale sono esclusi 1. i figli legittimi di chi adotta. 2. gli emancipati. 3. i fratelli, e le sorelle dell' adottivo.

Le condizioni poi prescritte dal jus civile acciocchè alcuno possa adottare, sono le seguenti:

1. Che chi adotta, sia in suo potere, e libertà.

2. Che sia maggiore di venticinque anni.

3. Che sia maschio, perchè le femmine non possono adottare, se non per privilegio.

4. Che abbia la potenza naturale di generare, o che almeno 1 abbia avuta dalla nascita, ma l'abbia perduta per accidente: onde i frigidi sono esclusi per ragion della loro natura.

Sacri Canoni, e specialmente il Concilio Tridentino ingiungono di osservare per celebrare esattamente i Matrimonj, e procuri che nella sua Parrocchia si osservino a dovere

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5. Che sia di tale età ch' ecceda di anni 18 quella dell' adottato. 6. Che quando si adotta una persona straniera, sia presente a chi l' adotta, ed acconsenta all' adozione.

La seconda Cognazione poi è quella che si chiama Spirituale, ed è un legame, o parentela di persone, indotta dal jus Ecclesiastico per ragion del Battesimo, o della Cresima. Questa annulla il Matrimonio tra quello che battezza e il battezzato, e tra il Padre e la Madre di esso. Lo stesso si deve dire dell' altro Sacramento.

Non si contrae questa parentela dal Procuratore, ma solamente da chi lo manda, come per asserzione di Fagnano ha deciso la Sacra Congregazione; perchè il Procuratore non opera a nome suo, ma a nome di chi lo manda o lo incarica. Si contrae però anche dal Laico, il quale battezza in caso di necessità.

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In questo caso poi si eccettua 1. Il Padre stesso che battezza la sua stessa prole, purchè sia legittima.

2. Quello che battezza per errore di fatto, come sarebbe quello per esempio il quale per errore tiene alla fonte il figlio di Giovanni, stimando di tenere il figlio di Pietro , e la ragione è, perchè non ha intenzione di esercitare l'uffizio di Padrino. Ma non è poi così, se ha intenzione di tenere il bambino presente, chiunque esso sia.

3. Non si contrae Cognazione spirituale, secondo molti, da quello il quale tiene al Battesimo non solenne, come sarebbe in casa. 4. Finalmente non contrae detta Cognazione spirituale il non Cresimato che tiene alcuno alla Cresima, come ha dichiarato la Sacra Congregazione de' Cardinali interpreti del Concilio di Trento.

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come

La terza Cognazione poi per ultimo è la Carnale, che si chiama Consanguinità, ed è una parentela, o congiunzione di sangue tra persone, o discendenti dallo stesso stipite, come sono i fratelli, e cognati, o tra persone, una delle quali discende dall'altra sono Padre, e Figlio, Avo, e Nipote ec. Questa Cognazione si distingue per linee, e gradi. La linea è una serie ordinata di persone congiunte per sangue, che consiste in certi gradi, ed è di due sorta, cioè retta, la quale è una serie ordinata di ascendenti e discendenti, i quali procedono direttamente dallo stesso stipite, cioè uno de' quali discende dall' altro: ex. gr. la serie del Padre, del Figlio, del Nipote ec. In questa linea non si computa, secondo il Jus Canonico, la persona da cui le altre hanno origine.

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La seconda linea si chiama trasversale, o collaterale, la quale contiene le persone discendenti da uno stesso stipite, ossia le persone, una delle quali non discende dall' altra: tali sono ex. gr. il fratello, la sorella, il cugino, la cugina ec. Per grado s'intende

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IV. Specialmente si ricorderà, che rimangono irriti i Matrimonj inter raptorem, & raptam, finchè essa rimanga in poter del rapitore; e così pure per

in questo luogo la distanza delle persone consanguinee tra di loro mediante lo stipite comune.

Le regole poi per conoscere i gradi di Consanguinità, sono le seguenti:

1. In linea retta tanti sono i gradi, quante sono le persone, eccettuato lo stipite: p. e. il Padre è in primo grado collo stipite, perchè eccettuato questo, rimane una sola persona, cioè il Padre; così l' Avo è in secondo grado, perchè tolto lo stipite, rimangono due persone, cioè Padre, e l' Avo.

2. Nella linea trasversale eguale di persona, tanti sono i gradi vicendevolmente distanti, quanti sono i gradi distanti dallo stipite.

3. Nella trasversale ineguale, tanti gradi di persona sono distanti fra loro, quanto la persona è distante dallo stipite, la quale viene ad essere la più rimota. Quindi il figlio è in primo grado col Padre, i Nipoti in secondo, i Pronipoti in terzo, e i terzi Nipoti in quarto. I figli di due fratelli sono consanguinei in secondo grado, e col medesimo sono distanti dallo stipite comune. Il fratello del Padre, e il figlio sono distanti dal Padre in secondo grado, perchè la persona più rimota, cioè il figlio del fratello, è distante dall' Avo, il quale è lo stipite, in secondo grado (Antoine De Sacramento Matrimonii cap. 3. n. 4. ); come vedremo qui appresso nell' Albero di Consanguinità, che dimostra tutti i gradi delle tre indicate linee, cioè retta, trasversale eguale, e trasversale ineguale.

Si deve poi osservare :

I. Che i fratelli, i quali sono generati da uno stesso Padre, e da una medesima Madre, si chiamano fratelli germani. Quelli, che sono generati dal medesimo Padre, e non dalla stessa Madre, si dicono fratelli consanguinei. Quelli da ultimo, che sono generati dalla stessa Madre, ma non dal medesimo Padre, si chiamano fratelli uterini.

II. Che tutta la Colonna dell' Albero di Consanguinità, ch' è situata alla sinistra, indica i Consanguinei della Madre: quella poi, ch' è posta alla destra, dimostra i Consanguinei del Padre.

III. Che in primo grado di linea retta è nullo il Matrimonio per jus di natura, secondo la sentenza comune. Parimente in qualunque grado di linea retta non si possono verificare le nozze, come insegna Nicolò I. ad Consulta Bulgarorum (Cuniliati De Sacramento Matrimonii §. 18. De impedimento Cognationis n. 7 et 8). Nel

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