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decreto dello stesso Concilio (1) sono nulli tutti quei Matrimoni, che non si contraggono alla presenza del Parroco o di un altro Sacerdote de licentia ipsius Parochi, vel Ordinarii, e di due, o tre Testimoni. E' proprio Parroco poi quello, che deve assistere al Matrimonio che si celebra nella Parrocchia o dell' uomo, o della donna (2)

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V. Si guardi inoltre il Parroco di non ammet

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la linea poi collaterale dei consanguinei è nullo il Matrimonio fino al quarto grado inclusive, secondo la pratica antica della Chiesa, sancita dal Concilio Lateranense IV. (Cap. 3o in cap. Non debet 8. Prohibitio quoque (così il Concilio ) copulæ conjugalis quartum ,, consanguinitatis, et affinitatis gradum de cætero non excedat ,, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi ,, dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari,,; e questa Constituzione fu confermata dal Tridentino Concilio

IV. Che per ottenere nei gradi di Consanguinità la dispensa, si dovrà spiegare nei Memoriali non solo il grado più rimoto, ma eziandio il più prossimo, ossia più vicino allo stipite, come dichiararono i Sommi Pontefici Pio V. ( Constitut. quæ incipit Sanctissimus), Urbano VIII., e Innocenzo X. (Ambo in Brevi incipiente Alias pro parte).

Finalmente che anche l' Affinità proveniente ex copula licita dirime il Matrimonio sino al quarto grado inclusive; perchè i parenti del Marito divengono affini della Moglie, e quelli della Moglie affini del Marito sino al quarto grado pure inclusive; ma fra di loro questi parenti non contraggono alcuna affinità perchè Affinitas non parit affinitatem. L' Affinità poi che nasce ex copula illicita dirime soltanto sino al secondo grado inclusive

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(1) Sess. 24. Cap. 1. I quali Matrimonj si chiamano clandestini. Innanzi detto Decreto del Concilio di Trento, erano validi, come lo sono anche in oggi in que' luoghi, dove non fu promulgata la Legge del Concilio. Quelli poi che si portassero dove non è in vigore detta Legge, per contrarre il Matrimonio senza il Parroco ed i Testimonj, non contraggono validamente, per decisione dei Cardinali, confermata da Urbano VIII. ad istanza dell' Arcivescovo di Colonia. (Die 14 aprilis 1627.)

(2) Si deve però stare alla consuetudine dei luoghi. In Ferrara vi è l'uso di celebrare il Matrimonio in quella Chiesa Parrocchiale, dove abita la Sposa (Barufal. Tit. XLI. n. 69. ) e così si pratica in Venezia, giusta il prescritto del Patriarca Correr (Anno 1741. 19. aprilis Sect. 2. cap. De Sacram. Matr.) il quale così dice: Quamvis uterque Parochus, Sponsi scilicet et Sponse Matrimonio sui respective subditi valide assistere possit, laudabilem nostram consuetudinem, ut Parochus Sponse assistat, inviolabiliter servart jubemus.

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ROMA

VITTORIO

EMANUELE

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tere facilmente a contrarre Matrimonio i vagabondi, e pellegrini e quelli che non hanno stabile abitazione nè parimente quelli che prima furono conjugati, come sono le mogli dei Soldati, e degli Schiavi, o di altri che vanno pellegrinando; purchè, fatto un diligente esame e portata la cosa all' Ordinario, da esso non si sia ottenuta la dovuta licenza; la quale si concederà gratis.

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VI. ,, Prima di contrarre un Matrimonio, il Parroco dei contraenti denunzierà pubblicamente per tre Feste nella sua Chiesa inter Missarum solemnia, norma del Concilio di Trento, tra quali persone si voglia contrarre detto Sagramento (1).

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VII.,, Se poi l'uomo, e la donna siano di Parrocchia diversa, in ambedue le Parrocchie si faranno le denunziazioni: fatte le quali, se non vi si oppone alcun legittimo impedimento, si procederà alla celebrazione del Matrimonio Ma se vi sia qualche cosa che osti, il Parroco non procederà più oltre

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VIII.,, Che se vi sarà qualche probabile dubbio o qualche ragionevole causa, per cui si possa maliziosamente impedire il Matrimonio, se saranno precedute tutte le tre pubblicazioni; allora de licentia Ordinarii o si farà una denunziazione soltanto o dal

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Parroco, e due testimoni si farà il Matrimonio. Indi prima della sua consumazione si faranno le denunziazioni nella Chiesa, che se vi siano alcuni impedimenti, si scoprano sollecitamente; purché l' Ordinario non creda opportuno di operare diversamente,,. Vol. II. Diz. Liturgico

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(1) Quegli che senza dette Pubblicazioni, o senza la legittima Dispensa contraesse il Matrimonio, peccherebbe gravemente, ed anche il Parroco assistendo; purchè non lo scusasse un' urgentissima necessità, quale succede in punto di morte; come sarebbe, se un Concubinario, il quale fosse per morire, volesse o dovesse congiungersi in Matrimonio colla Concubina e il Parroco non si potesse portare al Vescovo, o al di lui Vicario, in allora potrà il Parroco celebrare il Matrimonio anche senza le dette Pubblicazioni. (Antoine Theolog. Moralis Tract. De Matrim. cap. 3.)

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IX. Il Parroco poi non comincierà dette pubblicazioni se prima non gli consti bene il libero consenso dei contraenti

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X. Se fra due mesi, dopo fatte le denunziazioni, non si contragga il Matrimonio, si ripeteranno ; sempre che al Vescovo non sembri meglio il fare altrimenti,,.

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ΧΙ. Dette denunziazioni poi si faranno in questo modo: Il Parroco inter Missarum solemnia avvisi il Popolo in lingua volgare, dicendo :

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conoscesse

Si rende noto a tutti quei che sono presenti, che Antonio N., ed Elisabetta N. della tale famiglia, e Parrocchia, coll' ajuto di Dio intendono contrarre fra di loro Matrimonio. Perciò avvisiamo tutti, acciocchè se vi fosse alcuno che esservi fra di essi qualche grado di consanguinità, o di affinità, o di cognazione spirituale, o qualunque altro impedimento, che renda invalido il Matrimonio, quanto prima lo denunzj a noi; e ciò lo avvisiamo per la prima volta se sarà la prima; o per la seconda se sarà la seconda; o per la terza, se sarà la terza pubblicazione,„.

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XII. Il Parroco avvisi i Conjugi, che prima della Benedizione Sacerdotale da riceversi nella Chiesa non coabitino nella stessa casa (1), quando non vi siano presenti alcuni dei loro congiunti, od altri; la qual Benedizione da nessun altro si deve dare che dal loro Parroco, o da un altro Sacerdote de licentia ipsius Parochi, vel Ordinarii

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XIII Si guardi eziandio il Parroco di non benedire quegli Sposi, che furono benedetti nelle prime Nozze, tanto se l'uomo, quanto se la donna passasse alle seconde. Ma dove vige la consuetudine di benedire le seconde Nozze di un uomo con una don

(1) Questa Benedizione, quantunque sembri di mero consiglio, dicendo il Rituale: Moneat Conjuges, tuttavolta per un' inveterata onsuetudine divenne in oggi una legge. (Baruf. Tit. XLI. n. 156. )

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