e dai Decreti dei Sacri Canoni, e de' Sommi Pontefici intorno alle Ceremonie, e ai Riti da osservarsi nell' amministrazione de' Sagramenti, conviene sapere prima di tutto, ed avvertire quello che decretò intorno a questi Riti il Tridentino Concilio, cioè: Si quis dixerit receptos, approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus &c. ut supra,,. II. Non essendovi adunque nella Chiesa nulla di più santo, o di più utile, nulla di più eccellente, o di più divino, quanto i Sagramenti instituiti da Cristo Signore per la salute del genere umano; il Parroco, e qualunque altro Sacerdote a cui appartiene l' amministrazione dei detti Sagramenti, si deve ricordare in primo luogo di trattarli santamente, e ch'è necessario che esso sia apparecchiato quasi ad ogni momento all' uffizio di sì santa amministrazione ” III. Per la qual cosa egli procurerà di condurre sempre una vita integerrima, casta, e pia (1); imperciocchè quantunque i Sagramenti non possano essere coinquinati dagl' impuri, nè i Ministri malvagi possano impedire i loro effetti, pure amministrando questi indegnamente, incorrono in colpa mortale. Il Sacerdote dunque se conosce di esser in peccato mortale (ciò che Dio tenga lontano), non ardisca di accostarsi ad amministrare i Sagramenti, se prima non si pente di cuore; ma se ha in pronto un Confesso (1) Perchè dice S. Efrem Siro: Magnus sane gradus est Sacerdotum, si immaculatus agatur ( De timore Dei, t. 3 post initium). E S. Gio. Grisostomo ( Hom. etc. ) dice: Necesse est Sacerdotem sic esse purum, ut si in ipsis Cælis collocatus, inter cælestes illas virtutes medius staret: a cui concorda S. Ambrogio ( Lib 1 Epist. ad Iren.), dicendo: Nihil plebejum requiri debet; nihil populare, nihil commune cum studio, atque usu, et moribus multitudinis. San Gregorio Magno poi (Hom. 17 in Evan. Sacerdotis facta) esorta i Sacerdoti in questo modo: Timeamus vehementer, charissimi, et curemus, ut conveniat actioni nostræ ipsum ministerium nostrum; de nostra quotidie relaxatione cogitemus: consideremus sine cessatione, quia sumus nempe Sacerdotes; pensemus negotium nostrum: pensemus pondus, quod suscepimus; faciamus quotidie nobiscum rationes, quas cum Judice nostro habebimus. re, e abbia tempo, e convenga al luogo di farlo (1), bisogna che si confessi IV. In qualunque ora del giorno, e della notte ei sia chiamato ad amministrare, non interponga alcuna dimora nell' esercitare il suo uffizio ( specialmente se urga la necessità di farlo ). E perciò avvisi spesso il Popolo, che quando è d'uopo un sì sacro ministero, lo chiami quanto prima senza riguardo al cuno V. Esso poi prima di portarsi ad amministrare, premetta l' Orazione (purchè vi sia opportunità di farlo), e la meditazione della cosa sacra che deve trattare; e avendo tempo leggerà l'ordine da tenersi nell' amministrare, e le Ceremonie da osservarsi,,. VI. In ogni amministrazione (2) dei Sagramenti il Sacerdote si vestirà di Cotta, e di Stola di quel colore che richiede il rito di quel Sagramento, eccetto che nel Sagramento della Penitenza, ove l'occasione, la consuetudine, o il luogo alle volte richiedono altrimenti १” • VII. Userà almeno uno, o più Chierici, secondo che lo richiederanno la situazione del luogo, e il Sagramento; vestiti parimente di abito decente e di Cotta VIII. Procurerà eziandio, che le sacre suppellettili, le vesti, gli ornamenti, i lini, e i vasi del ministero siano interi, nitidi, e mondi (3). IX. Nell' amministrazione dei Sagramenti il Sa (1) V. Confessione Sacramentale. (2) Eccettuati i casi di necessità, i quali non altrove possono succedere che nei Sagramenti del Battesimo, e della Penitenza. San Girolamo (Lib. 14 sup. Ezech.) poi dice: Religio enim alterum habet habitum in usu, alterum in ministerio. (3) Questa integrità, e mondezza viene a mancare nei Vasi Sacri, quando per diminuzione, o decolorazione si difformano; e allora si dicono profanati, e sospesi ipso jure, nè il Sacerdote li può usare nell' amministrazione de' Sagramenti senza peccato, secondo l'opinione del Gavanto, e di altri Autori ( Par. 2 Tit. I n. 2 lit. R. S. etc. et in capite separato De nitore et munditia sacræ supellectilis, et Caval. in Libro - Il Rettore Ecclesiastico). eerdote procurerà di spiegare diligentemente agli astanti, se fia possibile, la lor virtù, l'uso, e l'utilità, non che il significato delle Ceremonie come comanda il Concilio Tridentino e secondo gl' insegnamenti de' SS. Padri, e del Catechismo Romano (1) , X. Quando alcuno amministra un Sagramento, pronunci attentamente, distintamente, e a chiara voce tutte le parole, che appartengono alla di lui forma e ministero. Parimente dirà divotamente, e religiosamente le altre Orazioni, e Preci, nè si fidi facilmente della memoria che manca di spesso; ma il tutto reciterà sul Libro. Inoltre eseguirà con gravità, e decenza tutte le altre Ceremonie, e Riti, onde rendere attenti gli astanti, ed eccitarli alla meditazione delle cose celesti ११. XI. Portandosi il Sacerdote ad amministrare, sia sempre intento alla cosa che dovrà trattare, nè parli con chi che sia di quello che non appartiene ad essa; e nella detta amministrazione procuri di avere l'intenzione attuale o almeno la virtuale coll' intenzione di far quello che fa la Chiesa XII. Si guardi poi diligentemente nell' amministrazione de' Sagramenti, per qualunque sia cagione, di esigere direttamente, o indirettamente qualche cosa, ma si ricordi di amministrare gratis; onde allontanarsi da ogni, e qualunque peccato di Simonia, o sospetto di avarizia. Se poi sotto il titolo di elemosina o di divozione (compiuto gia il Sagramento), gli venga offerta qualche cosa spontaneamente, potrà riceverla lecitamente, secondo la consuetudine de' luoghi, purchè non sembri al Vescovo che debba farsi altrimenti XIII., Non si amministreranno i Sagramenti ai Fedeli di un' altra Parrocchia se non per necessità, e sempre con licenza del Parroco, ovvero dell' Ordinario (1) Dove tratta De Sacramentis in genere. XIV. Il Sacerdote poi avvertirà a luogo, e a tempo opportuno tutti quelli che debbono ricevere i Sagramenti, che allontanato ogni e qualunque inutile colloquio, con abito decente e modesto si accostino ad essi divotamente e li ricevano colla riverenza do vuta XV. Nell'atto poi di amministrare, abbia sempre seco il Rituale Romano (1), e osservi diligentemente i Riti, e le Ceremonie in esso prescritte, le quali risguardano l'amministrazione soltanto di quei Sagramenti, che spettano ai Parrochi; come sono il Battesimo, la Penitenza, l'Eucaristia, l'Estrema Unzione, e il Matrimonio. Gli altri due Sagramenti della Confermazione e dell' Ordine, siccome sono proprj dei Vescovi soltanto, così i loro Riti si trovano prescritti nel Pontificale Romano. Tutte quelle cose poi che i Parrochi debbono sapere, osservare, ed insegnare intorno a questi, ed altri Sagramenti, le possono desumere da altri Libri , especialmente dal Catechismo Romano XVI. Finalmente il Sacerdote, ch'è tenuto ad amministrare i Sagramenti, dovrà avere i Libri neces (1) Così detto, perchè contiene i riti, e le ceremonie da osservarsi nell'amministrazione di alcuni Sagramenti Nella Chiesa Cattolica invalse specialmente questo nome di Rituale fino dai tempi di Paolo V. allora quando (cioè nell' anno 1614.) ordinò che di tutte le ceremonie antiche prescritte si formasse un solo Volume, nel quale si comprendessero i sacri, e veri riti da usarsi nell'amministrazione de' Sagramenti ( eccettuati quelli della confermazione, e dell'ordine, che spettano ai Vescovi soltanto), e nelle altre Ecclesiastiche funzioni, e comandò che questo si chiamasse Rituale Romano. Per la di cui formazione il detto Sommo Pontefice assieme con alcuni Cardinali distinti per pietà, dottrina, e prudenza, e con altri uomini eruditi di molto nelle cose Ecclesiastiche, consultò le biblioteche, e i codici antichi, specialmente il Libro Rituale composto con sommo studio, e diligenza dal Cardinal Giulio Santorio di S. Severina, acciocchè uniformemente si avessero ad amministrare i Sagramenti nella Chiesa Romana; e tutto ciò si vede espresso nella sua Bolla posta in principio al Rituale medesimo, che comincia: Apostolicæ Sedis. e Si deve poi avvertire di usare un Rituale, in cui non vi siano sarj appartenenti al di lui uffizio (1), e specialmente quelli, nei quali si descrivono ad futuram rei memoriam le note delle varie Parrocchiali funzioni, come si ha nel fine del Rituale Romano (De iis, quae in Sacramentorum administratione generaliter servanda sunt ). SACRISTA. I. Il di lui uffizio è affatto distinto da quello del Ceremoniere, ed è di maggior dignità, ed importanza. Ad esso si commette il culto divino, e alla di lui probità si affida tutto il tesoro della Chiesa, cioè il Sagramento dell' Eucaristia, tutte le cose sacre, i vasi, e le suppellettili. Perciò si dovrà eleggere un Sacrista idoneo, e atto ad eseguire tale uffizio, il quale sia in Ordine Sacerdotale costituito, e per quanto fia possibile instrutto nelle Ecclesiastiche Ceremonie. II. Procurerà che il Tabernacolo del Ss. Sagramento sia diligentemente custodito, e ben chiuso con chiavi, innanzi al quale ardano una, o più lampadi, giusta il Decreto riferito nella Lettera E. Se nella porticella del detto Tabernacolo vi fosse tutte quelle aggiunte, che sono proscritte dalla Sacra Congregazione dell' Indice col presente Decreto: Decretum Emanatum sub die II Januarii 1725 a Sacra Indicis Congregatione quoad Rituale Romanum. » Ejusdem sacræ Congregationis Decreto prohibentur omnes >> additationes factæ, et forsan faciendæ Rituali Romano post refor> mationem S. R. Congr. et maxime conjurationes potentissimæ, et >> efficaces ad expellendas, et fugandas aereas tempestates a dæmoni>> bus perse, sive ad nutum cujusvis diabolici Ministri excitatas, >> ex diversis, et probatis auctoribus collectæ a Presbytero Petro >> Lucatello Titul. s. Cassiani Bergomi, et Benedictio Aquæ, quæ >> fit in Vigilia Epiphaniæ ». (1) I quali, quantunque la Chiesa di Bergamo nel suo Sinodo I. (sotto Federico Corner Vescovo l'anno 1564.) abbia stabilito che debbano essere tre soltanto, cioè dei Matrimonj, dei Battezzati, e dello Stato delle Anime; pure secondo la nuova Constituzione di Paolo V. debbono esser cinque; cioè dei Battezzati, dei Cresimati, dei Matrimonj, dello Stato delle Anime, e dei Defunti (Baruf. Tit. 2 n. 92. ). |