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ad una revisione generale per determinare il reddito netto di tutti gli edifizi. Da ciò apparisce come codesta tassa non sia identica nè a quella fondiaria sui terreni, nè a quella sui redditi della ricchezza mobile. Partecipa della prima, inquantochè la cosa imponibile è immobile, le sue rettificazioni non si operano che di quinquennio in quinquennio, le spese di riparazione ed ogni altra perdita si calcolano in media; finalmente si paga senza detrazione di debito. Partecipa della seconda, inquantochè è fondata sovra una rendita effettiva, e non sovra un estimo ragionato o una media presunta. Pertanto se vi fosse stata contraddizione assoluta (com'era la tesi dello Scialoia) fra le qualità dell' una e dell' altra tassa, non si sarebbe potuto idearne una terza che le qualità d' entrambi accogliesse, pur da loro distinguendosi.

Ma ciò conferma le cose da me dette sopra, cioè, che il legislatore volendo imporre una data ricchezza ricerca i mezzi più acconci al fine, ricerca cioè qual sia il metodo più pratico ed efficace a proporzionare e riscuotere la tassa secondo giustizia; ma non si briga troppo se fra vari metodi vi sia corrispondenza ed euritmia. L'estimo di un fabbricato non può farsi con quelli argomenti scientifici e con quelle generali tariffe che si usano nell'estimo dei terreni: ancora lo stesso edificio con le stesse ripartizioni interne ha un valore diversissimo secondo il luogo ove è situato, poniamo a Milano o a Ferrara, a Napoli o a Lecce; dunque si procede in altra guisa. Inoltre la rendita delle case è variabile più assai rapidamente di quella dei terreni; dunque ha mestieri di una periodica revisione. D'altra banda la denunzia può essere accertata assai più agevolmente di quella della ricchezza mobile, inquantochè si poggia sopra un contratto; pigliasi dunque questo contratto d'affitto come criterio della 'Legge 25 gennaio 1865, art. 1, 3, 20.

estimazione. Di tal guisa ne uscì fuori una terza imposta, alla quale lo Scialoia mal poteva applicare i ragionamenti fatti sulle due precedenti. Se la imposta sui fabbricati è una imposta reale; se può essere almeno in parte, secondo le vostre teoriche, scontata nel trapasso di proprietà e nelle vendite; se si paga senza detrazione di debiti, perchè non concedere ai proprietarii di case un briciolo di consolidamento e di riscatto? E se per le sue troppo frequenti mutazioni non può essere trasformata in censo o prestazione fissa; se fondandosi sulla denuncia partecipa all' indole di una vera tassa personale ed effettiva, perchè lasciar su di essa la tassa vigente fondiaria, e poi appresso aggiungervi anche la tassa sull' entrata? I proprietarii di case rassomigliano, nel sistema dello Scialoia, al pipistrello di La Fontaine, che ora si chiama uccello ed ora topo: ma dovecchè nell'apologo dell'illustre francese ciò gli giova a godere i beneficii di entrambi gli animali, qui invece è costretto a sopportare gli inconvenienti di tutte due le tasse. Per uscire da questo ginepraio lo Scialoia non trovava altro rimedio fuor quello di ridurre, mediante la diversificazione, la entrata delle case a soli cinque ottavi, ragguagliandola così all'entità del lavoro d' ingegno o di mano, scevro da ogni mistura di capitale. Ma qual è il principio donde questa assimilazione si deduce? Qual è il rapporto fra l'affitto d'un appartamento e la rimunerazione di un servigio personale? Lo Scialoia osservava che ai proprietarii di case riesce agevole il disgravarsene di mano in mano sopra i pigionanti, attesa la tendenza grande della popolazione ad aumentare in ragione più rapida degli edifizii, e atteso anche gli effetti della civiltà, pei quali ciascun abitante desidera più comoda e più larga abitazione;' ma qui entriamo in una indagine

'Scialoia, Relazione al progetto di legge 27 gennaio 1866.

molto ardua, qual'è quella della incidenza finale delle tasse, intorno a che gli Economisti sono ancora in grandissime disputazioni. Ora se è vero, e anche il Rossi lo osserva, che il proprietario di case può talvolta farsi rimborsare dell' imposta dal locatore, però in altre circostanze dee tutta quanta sopra di sè sopportarla:' e poi codesta non è una speciale condizione dell'imposta sui fabbricati, chè il medesimo si può dire di tutte le altre. La balia di alzare il prezzo di un prodotto, e compenetrare nel costo di esso anche la parte di tassa che il produttore paga al Governo, dipende dall'offerta e dalla dimanda sul mercato; e se nel determinare le quote delle imposte dirette si volesse a ciò por mente, bisognerebbe variarle ad ogni mutar di luogo e di tempo. Il legislatore, a mio avviso, considera la ricchezza che la imposta deve colpire là dove è posseduta, cerca di proporzionar questa a quella, di renderne men grave l'assetto, più agevole la riscossione; in ciò è la giustizia distributiva. Penetrare più addentro, valutare se e come e quanto colui che paga l'imposta se ne rivalga sopra di altri, è indagine bellissima dello scienziato; in certi casi può essere eziandio avvedimento di statista, non può essere norma comune della legislazione finanziaria. Lo fosse pur anche; non ne sarebbe giustificata la diversificazione in quelle proporzioni che lo Scialoia propose sui fabbricati.

ma

Concludiamo il nostro dire. La imposta sui fabbricati è un'imposta sui generis diversa da quella che grava i fondi rustici, e da quella ond'è tassata la ricchezza mobile, ma la diversità loro non arguisce contraddizione. Potrà ben dirsi che l'attuale ordinamento delle imposte dirette in Italia merita di essere corretto, potrà escogitarsene uno che si creda più razionale e più perfetto, e

' Vedi Rossi, Cours d'Economie politique, vol. IV.

niuno sarà alieno dallo studiare ed esaminare codeste materie, e ancora niuno rifiuterà di modificare le tasse vigenti, quando sia provato giusto ed utile con quei temperamenti che la scienza e l'esperienza suggeriranno. Ma è egli proprio urgente, indispensabile, mutare da capo a fondo tutto il nostro sistema? La risposta a questo quesito discenderà dalle seguenti considerazioni.

VII.

DEL CATASTO FONDIARIO E DEL CATASTO FINANZIARIO.

Vi fu un tempo, nel quale i catasti s' ebbero come argomento e quasi direi come misura di civiltà. Quando nel passato secolo fu formato il catasto della Lombardia, ne risuonarono dovunque le lodi, e sorse in tutti gli Stati il fervore d'imitarlo. Oggi corre un andazzo contrario, e da molti uomini anche qualificati si hanno in dispregio, o sono negletti. Che se i nostri padri avessero assistito alle discussioni che ebbero luogo nel Parlamento italiano al 1864; se, per esempio, il celebre conte Pietro Verri avesse dovuto ragguagliarne il pubblico nel suo giornale Il Caffè, credo che non solo vi avrebbe espresso lo stupore, ma un giudizio assai severo intorno a molte opinioni che con plauso si udiron pronunziate. Ora, poichè io ho rivolto il mio discorso non già a coloro che fanno professione speciale degli studii di finanza, ma in generale agli uomini colti, mi è d'uopo pregarli per un momento a voler cancellare dall' animo loro ogni idea preconcetta, e soprattutto a fare astrazione dal sistema delle imposte al quale sono assuefatti, seguendomi semplicemente nella breve disamina che intorno ai catasti sarò per fare.

L'importanza di fissare i termini della proprietà rurale fu avvertita, com' era naturale, sin dai tempi più remoti. Senza far sfoggio di erudizione, invito il mio lettore a cercare nel Deuteronomio, nella vita di Solone, nelle XII tavole di Roma, e troverà la legge e la religion dei confini. Pertanto non v'è alcuno che essendogli posto il quesito se convenga che i possessi privati siano bene distinti e con precisi confini divisati fra loro, » non lo risolva affermativamente; e non vegga che la vigilanza e la guarentigia di ciò è ufficio proprio del Governo, al quale si appartiene di mettere in evidenza e tutelare i diritti dei privati, quand' anche non si voglia considerare l'appagamento e la sicurezza che ai cittadini ne discende. Ma qui è il caso del proverbio comune, che dal detto al fatto corre un gran tratto; avvegnachè quest' opera, che a prima giunta sembra assai agevole, è invece una delle più ardue che la scienza dell'ingegnere e l'arte dello statista debbano effettuare. Poniamo pure che ogni privato possessore si accordasse col suo vicino sui limiti del campo, anzi li segnasse con termini materiali; che siffatta intesa fosse confermata da autorevoli testimonii e senza eccezione. Nondimeno tutto sarebbe precario, avvegnachè l'accordo può dileguarsi, e i termini essere spostati, se non sono collegati fra loro e tutti insieme in un sistema che renda agevole il restituire le cose in pristino qualora fossero mutate. Codesto sistema, che collega i punti topografici della terra ai punti fissi del cielo, e rende di tal guisa possibile la formazione di carte topografiche e catastali, chiamasi triangolazione. Fatta la triangolazione, con altre operazioni geometriche si procede a misurare le linee e le aree che vi sono comprese, rilevare le piante dei comuni, delle frazioni loro e quelle dei beni privati, e si ha la rappresentazione del fondo con i suoi veri confini. A questa cosiffatta carta topografica è ovvio che

MINGHETTI.

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