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stemato e disposto a buona coltura, con certi opportuni capitali stabili, ed una parte degli annui ingrassi e delle semenze: ed il lavoratore pone l'altra parte di questi, gli strumenti e le proprie fatiche. Ma la prima di queste due maniere non mi pare al tutto esatta sia perchè il mezzaiuolo nella coltura impiega più che il solo lavoro manuale, sia perchè è fatto partecipe di certe facoltà e di certi diritti che non derivano dalla sola relazione d' intraprenditore e di giornaliero. Ma neppure si può chiamare questo contratto di perfetta società, dove ciascuno ritragga guadagno secondo la proporzione del valore anticipato. E di vero sono alcuni fondi di terreno fertilissimi, ottimamente ordinati, i quali con mediocre lavoro del contadino rendono abbondevole frutto. Qui il proprietario ha posto la massima parte di ciò che arreca utilità, e sembra non essere equo che egli ritragga solo la metà dei prodotti. Altrove invece la terra è sterile ed ingrata, la coltura difettiva di buoni metodi e di opportuni provvedimenti. Ecco che per ritrarre scarsissime derrate il lavoratore duramente vi affatica, per modo che a buon diritto gli spetterebbe oltre la metà dei prodotti. Pertanto v'ha chi giudica doversi con più giusta misura stabilire la distribuzione delle raccolte. A me pare che per istituire una società perfetta fra il proprietario ed il lavoratore, farebbe d'uopo distinguere nella coltivazione tre parti: la 1a comprende la feracità naturale del terreno, accresciuta per tutti gli artificiali mutamenti, e lavori fatti, innanzi alla consegnazione del fondo ; la 2a le spese di concimi, di semenze ed altri capitali che sono annualmente anticipati; la 3a l'opera manuale. Bisognerebbe poi stabilire per modo preciso la proporzionata parte che

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1 V. Gazzeri, Sopra la condizione attuale del contratto di colonia parziaria. - Atti dei Georgofili di Firenze, vol. XX, disp. 2.

ciascuno di questi tre elementi ebbe nelle raccolte, e secondo questa proporzione distribuire a ciascuno de' Soci il relativo guadagno. Se non che un sì fatto calcolo è piuttosto fantastico che reale, e si può ragionevolmente dubitare che nella pratica non sarebbe mai con esattezza compiuto, e darebbe occasione a dissensioni, ed a litigi. Pertanto noi riconoscendo in alcuni casi la disugualianza che detta abbiamo siccome una imperfezione della mezzeria, ma nel medesimo tempo veggendo la estrema difficoltà di ripararvi, e reputando inoltre che nella generalità dei fondi mediocri la partizione a metà corrisponda al giusto valore della anticipazione di ciascuno de' soci, ci terremo contenti del presente sistema. Il quale nondimeno dovrà riguardarsi come un contratto particolare, sui generis che non può bene definirsi se non descrivendolo.

Il padrone adunque assegna al colono il suo podere munito di edifici rustici, e degli altri locali necessarii alla lavorazione e conservazione dei prodotti. Intorno a ciò noi stimiamo ragionevole che i restauri delle case, e dei maceri s' aspettino al padrone il quale alloga il fondo fornito delle opportune comodità alla conduzione di esso. E non sappiamo discernere il motivo perchè il lavoratore sia tenuto a pagare la pigione della casa che gli è indispensabile al suo fine, se però non vogliasi classificare anche questa condizione fra i patti dei quali parleremo innanzi.

I capitali e le spese che si anticipano vogliono essere divisati in più specie ; l' una produce un effetto quasi immediato in beneficio del fondo, sicchè i frutti se ne ritraggono alle prime raccolte, e tali sono la più parte dei conci che si convertono in rigoglio dei seminati; l' altra non solo non arreca una prossima utilità, ma talvolta remotissima, e quasi può dirsi alle generazioni avvenire,

MINGHETTI,

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come certe riparazioni che salvano la interezza del possesso, la piantagione di alberi che crescono con indugio e via discorrendo. Fra le quali due specie sono molte altre bonificazioni intermedie che a questa o a quella si accostano. Ora la giusta regola rispetto a tale materia pare dover essere che, alle spese fruttifere entro breve termine, il contadino concorra per metà, alle altre conforme la proporzione del godimento. Ed è secondo ragione quel costume che di certe operazioni dal padrone eseguite insieme al lavoratore, ove questi non rimanga per continuata serie di anni nel podere, gli sia accordato un

compenso.

Delle onoranze che paga il contadino è manifesta la giustizia, poichè elle sono un contraccambio di speciali permissioni che il padrone gli ha concesso. Non così potrebbe parere a taluno dei patti, de' carreggi, delle opere ed altro che trapassano l'obbligo della coltivazione del fondo. Ma questa specie di patti moderatamente imposti saranno reputati pure giusti se si considerino come una retribuzione data al padrone di certe spese delle quali per consuetudine è caricato, e che ragionevolmente dovrebbe sostenersi a metà. Perchè lo strame pagato quasi per intero dal proprietario? Perchè le nuove piantagioni della vite mantenute da lui solo finchè siano a buona rendita, e la formazione delle siepi interamente a sue spese se poi i prodotti di quelle e di queste şi dividono. a metà? A questi ed altri disagguagli mettono riparo questi patti speciali fuori della lavoragione del fondo, e di tal maniera è ristabilita la giusta misura della mezzerìa.

Rimarebbe a dire alcuna cosa della tassa sui terreni, che appresso noi si paga dal proprietario: ma altrove, come per cagione d'esempio nella Romagna, a metà. Io per me confesso che intorno a questa materia molto ardua non mi arrogherei di pronunciare franco giudizio,

nondimeno toccherò alcuni motivi che mi conducono a credere doversi sostenere dal padrone, se non in tutto, almeno per la massima parte queste gravezze. Primamente trapassando le proprietà come oggi avviene di una in altra mano, dalla stima del fondo è sempre detratto un capitale relativo al pagamento delle imposizioni, laonde il padrone nell' acquisto si è già provveduto almeno in parte di soddisfarle, nè altro detrimento può sopravvenirgli se non il crescere loro. In secondo luogo siccome le tasse sono istituite pei bisogni dello Stato e pel mantenimento di tutte quelle cose che procacciano sicurezza e tranquillità pubblica, ne viene che ciascuno dovrebbe sostenere una parte della gravezza secondo l'utilità che a lui ne deriva. Sopra ciò la parte del colono sarebbe certamente minore di quella del prorietario, se si considera che quest' ultimo trae maggiore vantaggio dalle garanzie, e dalle istituzioni della Società. E questo è da intendersi di tutte le tasse in generale. Ma rispetto a quelle che gravano sul terreno è da notare che l'intendimento del legislatore principalmente dovrebbe essere di levarle sulla feracità naturale dei campi, e non sulla industria onde furono migliorati. E siccome il proprietario nel contratto dà il terreno colle sue attitudini a fruttificare, così a lui si appartiene solvere le tasse che in quello sono imposte. Le quali cose se sono vere, come a me pare che siano, il nostro sistema sarebbe in ciò più laudabile di quello di altre contrade.

Se non che, o Signori, due cose possono deviarci dalla presente istituzione della mezzerìa che noi abbiamo delineato, se non come l'ottimo, almeno come il migliore fra i patti che si possono appo noi praticare, e come quello che tende al duplice obbietto del ben essere e del perfezionamento degli uomini. Questi due pericoli sono la soverchia prevalenza delle praterie naturali, ed artificiali alle

altre culture e l'aggravamento dei patti colonici. Io non ignoro che il governo dei bestiami forma un' importantissima, anzi essenziale parte della ben regolata agricoltura. So ancora che a questa parte non si è data, per molto tempo, nella nostra provincia la debita cura, laonde fra i miglioramenti da operarsi si è predicato la ampliazione dei pascoli. Nè io a questi principii saprei trovare ragionevole opposizione. Ma importa distinguere alcune cose accuratamente. Sonovi terre disposte da natura a quest' uso particolare, e che in ogni altra forma di coltivazione recherebbero poco frutto, nè sempre la ripresa rimborserebbe l' anticipazione. Di queste è strano voler destinarle ad altro modo di coltivazione. Inoltre ogni fondo ben diretto dee avere una parte a questo speciale uso assegnata per nutrimento dei bestiami, che servono al fondo medesimo. E quale e quanta debba essere questa parte, fu divisato in una ponderata e bella dissertazione letta nello scorso anno da un nostro collega, nelle opinioni del quale con pieno convincimento, e con gratissima soddisfazione io mi accordo. 1 Ma vi prego di riflettere che di tale condizione, e della utilità che ne deriva non solo il proprietario è partecipe ma eziandio il colono, sia perchè supponiamo che la metà del bestiame gli appartenga, sia per la formazione dei letami nel fondo ond' è risparmiato il costoso acquisto degli ingrassi di fuori. Ma potrebbe taluno, oltre a questo termine procedendo, acconciare a solo pascolo poderi atti a buona coltivazione di cereali, argomentando che siccome quel prodotto è tutto padronale, ne verrebbe maggiore la propria rendita netta. Nè di questa supposizione mancano gli esempi ed i conforti. Se non che dove

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' V. Memorie della Società Agraria di Bologna, vol. I. Dell' utilità di diminuire le semine dei cereali delle civaie per dar luogo all' aumento dei prati artificiali: dell'ingegnere Giuseppe Berti.

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