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zione nel pane fermentato, ai Preti ammogliati il ritenere le loro mogli colle quali aveano contratto matrimonio prima di ascendere agli Ordini sacri, al popolo tutto finalmente anche il battesimo couferito in rito orientale, pretendendo persino che si ripetesse nel rito latino (1). Gli Albanesi in mezzo a tali contrasti invocarono l'ombra tutelare del Vticano, e Leone X che allora degnamente vi sedeva, con Bolla ch' emanò all'uopo l'anno 1521, considerando che Ordinarii locorum latini ipsam nationem super dictis ritibus et observantiis in locis ubi praedicti Graeci morantur, quotidie molestant perturbant et inquietant (2), dispose 1.° rispettarsi il rito greco nelle sue concessioni, 2.° astenersi i Sacerdoti latini dal conferire Sacramenti, dal celebrar Messe e da qualunque altra funzione nelle Chiese de' Greci, nisi ad haec specialiter per ipsos vocati fuerint. La quale Bolla fu confermata da Paolo III con altra del 26 Gennaro 1536 emanata per reprimere l'ostinato ardimento degli Ordinari, i quali poco badando alle precedenti disposizioni Pontificie continuavano a molestare nell'esercizio del rito gli Albanesi Calabri e Siculi, col Breve che scrisse li 8 marzo 1540 per calmare le nuove tempeste eccitate contro quel rito dai Latini di Corfù, e finalmente con l'altro Breve che per simili considerazioni ha replicato con data 20 Luglio 1545.

Intanto a viemmeglio mostrare la loro singolar protezione a questi popoli, i Papi permisero ai Sacerdoti ammogliati, oltre la perfetta immunità ed esenzione dai tribati pesi e gabelle di concerto col governo (3), dritto a godersi persino dalle loro ve

(1) V. Morin. Ordin. n. 5. p. 3. Exercit. 1. cap. 1. n. 12. Risposta di Filalete alla relazione di Monsignor Cardamone, p. 39. (2) Sono parole della Bolla.

(3) Questa disposizione fu dichiarata dopo dalla Congregazione dell' Immunità nel 1632 c 1646.

dove viventi nella castità (1), permisero, dico, l'esercizio ancora di oneste negoziazioni per alimentare la loro prole, giusta quanto si ha da due lettere scritte per disposizione di Gregorio XIII al Nuuzio Apostolico di Napoli dai Tesorieri generali Monsiguor Lodovico Taverna e Monsignor Buonfigliuolo, in data la prima de' 29 Maggio 1579, e la seconda de' 17 Febbrajo 1584. Ebbero riguardo inoltre ai Cherici, e concedendo quanto loro concede la disciplina greca, li esentarono dall' obbligo degl' interstizi e gli abilitarono ricevere le ordinazioni in qualunque giorno festivo. Vollero ancora che due giovani di Calabria e due di Sicilia destinati alla carriera sacerdotale venissero gratuitamente educati o nel Collegio Greco o nell'altro di Propaganda in Roma. A tutti questi privilegi concessi agli Albanesi aggiunsero infine l'altro di godere gratis le dispense di qualsiasi genere, e di ottenere persino la dispensa pe' matrimoni in primo grado di affinità.

sure,

Ma e cure e privilegi ed attenzioni Pontificie non bastavano a tenerli tranquilli. Le molestie degli Ordinari Latini non cessavano. Talchè per la Calabria vagheggiavasi ormai dalla Sede Romana il mezzo unico e più opportuno per dare un termine alle scisdi istituire cioè un Vescovo Greco che estendesse la sua giurisdizione sopra tutte le colonie Italogreche della provincia (2). E tale pensiero ben sei volte fu espresso dalla Congregazione, e già si sarebbe eseguito se, riflettendo alle immense difficoltà cui andrebbe soggetta una tale innovazione, nou l'avesse decisa a contentarsi d'istituire nella Calabria, come dicemmo, un Vescovo Titolare senza proprio territorio e senza ledere la giurisdizione degli Ordinari Latini.

(1) Disposizione di Leone X emanata nel 1521.

(2) Zavarroni, Hist. deput. Episc. Rit. Gracci, p. 87, 88.

mirava

La deputazione di questo Vescovo Greco, secondo che rilevasi dalla Bolla Superna dispositione, emanata da Clemente XII li 10 giugno 1835, ad gentis hujusmodi subsidium, ac Archiepiscoporum et Episcoporum latini ritus in dicto regno existentium levamen. Da ciò si vede quindi che il Prelato Greco non è un semplice Vescovo in partibus, ma un Vescovo dato in aiuto degli altri Vescovi, e per adempiere quei doveri cui essi non possono attendere, e per esercitare quelle particolari facoltà che sono proprie de'Greci. Per la qual cosa sembra chiaro che tra gli Ordinari latini e il Vescovo greco si è divisa la giurisdizione per tutto quel che concerne il greco Rito. Ed infatti, con la Bolla sopra cennata Superna dispositione, e con l'altra Provvida Pastoralis del 1 Aprile 1737, ambedue confermate poscia con la Etsi Pastoralis da Benedetto XIV, si dispose di stabilire ed accordare quanto segue: 1.o una mensa particolare pel Vescovo, addicendosi perpetuamente a quest'uso la Badia di S. Benedetto Ullano: 2.° al medesimo Vescovo una piena potestà nel recinto del Collegio Greco, esentandolo da ogni soggezione di visita dell' Ordinario, non che la piena giurisdizione sopra gli alunni, Professori, ed altri ministri, esentandoli tutti dalla dipendenza dei loro Ordinari-3.° la facoltà di promuovere agli Ordini Sacri gli alunni medesimi senza dimissoria de' Vescovi Diocesani ma con le semplici lettere Testimoniali, e con le dimissorie poi quelli che non hanno la qualità di alunni - 4.° il dritto di visitare tutte le Chiese Greche per ciò che risguarda l'esattezza e purità del rito e di amministrare il Sacramento della Cresima ne' paesi greci 5.o la cura del Collegio, affidata dapprima al Vescovo di Bisignano. Quali disposizioni tutte vanno a capello co' canoni antichi della Chiesa e sua disciplina, e

valida pruova può trarsi da quanto scrisse all'uopo il Cardinal De Luca nelle sue annotazioni al S. Concilio di Trento (1).

Ma perchè le novità son facili a produrre tristi risultamenti, consigliato dalla esperienza Clemente XII mentre insigniva il Vescovo Greco delle esposte attribuzioni, precisa vagli d'altronde le sue condizioni presso gli Ordinari Latini, e ciò onde impedire qualsiasi anche meuoma scissura. Dispose quindi1. che il Prelato Greco fosse privo di qualunque esercizio di giurisdizione sopra gli ecclesiastici di quel rito, rimanendo interamente illesa questa autorità ai Diocesani 2.° che il Greco visitasse qual Corepiscopo le Chiese greche nelle diocesi latine e dasse i regolamenti pel buon ordine del rito e disciplina orientale, previo però sempre il permesso degli Ordinari suddetti, ai quali rimane eziandio l'autorità di approvare e confermare le disposizioni e procurarne l'esecuzione-3.o che egli non può aver parte in ciò che concerne il foro contenzioso de' cherici albanesi, nè concedere dispense o pronunziar sentenza di censure, come di scommu niche, interdetti, ec. contro veruno Italo-Greco nè rimuovere alcuno di loro dall'ecclesiastico ministero, nè benedire il popolo fuori delle funzioni dell' altare.

(1) Disc. XIV n. 22.

CAPITOLO XIV.

Vantaggi che ritrarrebbe la Religione e il Governo sottoponendo gli Albanesi-greci del Regno a Diocesi Greche.

Il sentimento religioso ha tale potenza sul cuore umano, che tutto a se trascina e governa. Raggio celeste che Iddio trasfuse in noi sin dai primi vagiti che eleviamo alla natura, impronta mistica che prima fra tutte occupa l'immenso vuoto dell' animo nostro, talmente siam tratti a connetterlo con le nostre più care abitudini, che e famiglie e patria e società, tutto viene a sacrificarsi a quel grido potente che sentiamo risuonare nel più lontano emisfero, nelle viscere più segrete dell'universo. La sto ria, quadro fulgente delle sorti umane, suggella ad ogni tratto i fatti di questa bussola maravigliosą onde solchiamo il torbido oceano della vita. Perciò allorchè la forza del Conquistatore o la imprudente curiosità o il dispetto ha voluto tentar per poco le credenze religiose dei popoli, si è riuscito sempre a pagar col sangue e con guerre funeste quella impresa. Il Cristianesimo istesso che fede vera e sublime porta sul suo vessillo impresse la pace e la speranza invece della guerra e de' timori, anch'esso conta e in ogni secolo a migliaia le vittime delle sue dottrine.

Ma queste vittime son necessarie, perchè si è nel dovere di trarre i popoli dalla brutalità e dagli errori, renderli fratelli, essendocchè tutti nasciamo. da un primo uomo plasmato dalla mano creatrice. Ciò è vero, e a tale scopo il sangue effuso per la religione è sempre un olocausto che si offre a Dio come a padre delle genti e benefattore della umanità. Lode perciò ai Pontefici che pieni della santa

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